Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20319 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 10/10/2016), n.20319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8060 – 2011 proposto da:

– FILT – CGIL DI ROMA CENTRO C.F. (OMISSIS), in persona del

Segretario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocati PAOLO ANTONUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIA BRUSCHI, giusta

delega in atti;

– FIT – CISL, persona del Segretario Regionale pro tempore, nonchè

del suo Responsabile Area Contrattuale Ferrovieri Regionale,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio

dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– UILT – UIL, in persona del Segretario pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio degli

avvocati FLAVIA BRUSCHI e PAOLO ANTONUCCI, che la rappresentano e

difendono unitamente agli avvocati PASQUALE NAPPI e ROMOLO GIUSEPPE

CIPRIANI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FERROVIE DELLO STATO – SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI –

(OMISSIS), TRENITALIA S.P.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F.

(OMISSIS), FERSERVIZI S.P.A.;

– intimate –

Nonchè da:

FERROVIE DELLO STATO – SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI –

C.F. (OMISSIS), TRENITALIA S.P.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

– (OMISSIS),FERSERVIZI S.P.A., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

– FILT – CGIL, di ROMA CENTRO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Segretario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ANTONUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIA BRUSCHI, giusta

delega in alti;

– FIT – CISL, in persona del Segretario Regionale pro tempore,

nonchè del suo Responsabile Area Contrattuale Ferrovieri Regionale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio

dell’Avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– UILT – UIL, in persona del Segretario pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio degli

avvocati FLAVIA BRUSCHI e PAOLO ANTONUCCI, che la rappresentano e

difendono unitamente agli avvocati PASQUAELE NAPPI e ROMOLO GIUSEPPE

CIPRIANI, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5613/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2010 r.g.n. 10900/2007;

udita la relaziono della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni;

udito l’Avvocato NAPPI MASSIMO in proprio e per delega Avvocato NAPPI

PASQUALE;

udito l’Avvocato GIANNI GAETANO per delega verbale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESIA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto l’opposizione proposta da Rete Ferroviaria s.p.a., Trenitalia s.p.a, Ferrovie dello Stato s.p.a. e Ferservizi s.p.a. avverso il decreto con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato l’antisindacalità, su ricorso a norma della L. n. 300 del 1970, art. 28, delle OO.SS. FILT-CGIL di Roma Centro, FIT-CISL e UILT-UIL, del diniego di autorizzazione datoriale all’assemblea sindacale del 17 novembre 2005 in orario lavorativo all’esterno di (OMISSIS) e non anche a quella del 29 novembre 2005 indetta dalla sola FILT-CGIL), con sentenza 25 marzo 2010, revocava il suddetto decreto di comportamento antisindacale.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, in ipotesi, l’attualità della condotta antisindacale datoriale della violazione di norme della contrattazione collettiva nazionale regolanti lo svolgimento delle corrette relazioni sindacali (come appunto qualora siano lesi il diritto di informazione e di consultazione dell’organizzazione sindacale, incidenti sull’immagine ed il rispetto della sua funzione), per il perdurare dei suoi effetti. Ma ne escludeva, tuttavia, la ricorrenza nel merito per l’omessa specificazione, nella richiesta sindacale, di alcun luogo esterno all’unità produttiva di celebrazione dell’assemblea, per il generico riferimento all'”esterno” di (OMISSIS).

Con atto notificato il 25 marzo 2015, FILT-CGIL di Roma Centro, FIT-CISL e UILT-UIL ricorrono per cassazione con unico motivo, cui resistono Ferrovie dello Stato s.p.a., Trenitalia s.p.a, Rete Ferroviaria s.p.a. e Ferservizi s.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale pure con unico motivo, cui le ricorrenti principali hanno replicato con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, le ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la sufficienza dell’indicazione, nella comunicazione del 14 novembre 2005, di svolgimento dell’assemblea all’esterno della sede delle società datrici di (OMISSIS), in assenza di alcuna ulteriore specificazione richiesta dalla norma denunciata e nell’inapplicabilità dell’art. 4 del contratto aziendale, richiamato nella sentenza impugnata (secondo cui “Per le assemblee di cui al precedente punto 2.1 indette congiuntamente da almeno tre delle OO.SS. stipulanti il presente accordo… in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle OO.SS. richiedenti e alle RSU almeno due giorni prima della data prevista”), in quanto peggiorativo della norma di legge e indirizzato alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e non alle RSU (semplici destinatarie di una comunicazione), dalle quali invece era stata indetta l’assemblea nel caso di specie.

Con motivo parimenti unico, le controricorrenti deducono, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per difetto di attualità della condotta antisindacale addebitata alle società datrici per l’esaurimento dei suoi effetti lesivi (pure genericamente rappresentati e contraddittori rispetto ai requisiti del mezzo di tutela immediata, alternativo agli altri in via ordinaria, in funzione anche della rimozione dei suoi effetti), in considerazione dell’autorizzazione delle assemblee sindacali del 5 e 6 dicembre 2005, richieste con nota del 29 novembre 2005. L’unico motivo di ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 20, per sufficiente indicazione, nella comunicazione 14 novembre 2005, di svolgimento dell’assemblea all’esterno della sede di (OMISSIS) delle società, è infondato. Fermo il principio del libero esercizio del diritto di riunione, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 20, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, esso può tuttavia essere limitato dalla legge e dalla eventuale contrattazione collettiva (Cass. 19 novembre 2014, n. 24670): quest’ultima, in particolare, può assicurare migliori condizioni, a norma del primo comma della disposizione denunciata e modulare ulteriormente, anche attraverso contratti di lavoro aziendali, l’esercizio del diritto di assemblea (art. 20, u.c. L. cit.).

Nel caso di specie, l’art. 6, p.to 3 CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003, applicabile ratione temporis, regola le assemblee indette durante l’orario di lavoro nei limiti complessivi di dieci ore annue retribuite, conforme alla previsione dell’art. 20, comma 1, L. n. 300 del 1970, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.

E nel Contratto aziendale di gruppo FS e di confluenza al suindicato CCNL, in pari data 16 aprile 2003, l’art. 4, p.to 2 contiene una disciplina migliorativa rispetto a quella legale, determinando il monte ore individuale di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 3 dell’art. 6 del CCNL sopra citato, in dodici ore annue.

Sempre in riferimento a tali assemblee, l’art. 4 p.to 2.2 stabilisce quindi che, qualora indette congiuntamente da almeno tre delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo e solo per tre volte nell’anno, “in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate debbano congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno due giorni prima della data prevista; mentre per eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2”, riguardanti analoga individuazione di locale adatto al di fuori dell’azienda, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale nell’ipotesi di assemblee al di fuori dell’orario di lavoro.

Appare evidente la regola della possibilità di tenere le assemblee (sia durante che al di fuori dell’orario di lavoro) anche in locale extraziendale, purchè previamente individuato come idoneo; ed una tale disposizione appare certamente non peggiorativa della disciplina legale (che sul punto nulla stabilisce, rimettendo anzi una più compiuta regolamentazione alla contrattazione collettiva anche aziendale) e pertanto non lesiva di alcun diritto sindacale.

E la regola vale, al contrario di quanto infondatamente preteso dalle OO.SS. ricorrenti (in particolare a pg. 14 del ricorso) anche per l’indizione di assemblea dalle RSU.

E’ stato, infatti, riconosciuto il subentro dei loro componenti ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi e libertà sindacali del titolo terzo della L. n. 300 del 1970 (tra i quali il diritto di riunione dell’art. 20), ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, con esclusione del diritto ai permessi retribuiti contemplati dalla L. n. 300 del 1970, art. 30, contenuto nel titolo quarto di tale legge (Cass. 22 luglio 2014, n. 16637). E l’accordo interconfederale è espressamente richiamato dall’art. 5, p.to 1 del Contratto aziendale di confluenza citato, che al p.to 4 attribuisce alle RSU la titolarità esclusiva dei diritti, poteri, permessi, libertà sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo terzo citato.

Alla luce delle superiori argomentazioni deve allora essere esclusa l’antisindacalità della condotta datoriale di diniego di autorizzazione ad assemblea “all’esterno” della sede di (OMISSIS): siccome priva dell’individuazione di alcun luogo idoneo, non identificabile in un mero spazio aperto, anche per l’impossibilità di operare quella selezione di partecipanti esterni ricavabile dalla L. n. 300 del 1970, art. 20, comma 3.

Tanto escluso con il rigetto del mezzo scrutinato, l’unico motivo di ricorso incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, per difetto di attualità della condotta antisindacale addebitata alle società datrici, è inammissibile.

Ed infatti le società datrici difettano di interesse all’impugnazione, non essendo rimaste soccombenti in giudizio.

La Corte territoriale ha premesso un’ampia trattazione (da pg. 4 al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza) sul punto pregiudiziale dell’attualità di una condotta antisindacale consistente, come appunto quella denunciata dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori nei confronti delle odierne società datrici, in una violazione di norme della contrattazione collettiva nazionale regolanti lo svolgimento delle corrette relazioni sindacali, qualora siano lesi il diritto di informazione e consultazione dell’organizzazione sindacale incidenti sull’immagine ed il rispetto della sua funzione; e ne ha ritenuto la sussistenza, per il perdurare dei suoi effetti, così in effetti respingendo il primo motivo di appello delle predette società, avente un tale oggetto.

Tuttavia, la sua reiezione non ha comportato alcuna soccombenza delle società, posto che la stessa Corte ha poi escluso, nel merito (per le ragioni esposte negli ultimi tre capoversi di pg. 6 della sentenza), la concreta sussistenza del comportamento specificamente denunciato come antisindacale, scrutinato nel motivo di ricorso principale respinto: così interamente revocando il decreto emesso nei loro confronti dal Tribunale ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28.

E’ noto che, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., postuli la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione: sicchè, deve essere apprezzato in relazione all’utilità giuridica che possa derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 4 maggio 2012, n. 6770), non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. 15 gennaio 2016, n. 594).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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