Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20318 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28282/2017 proposto da:

DI’ PERDI’ SRL, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante Dott. D.T.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 45, presso lo studio dell’avvocato

LORENZA DOLFINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ATTILIO TOPPAN giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dell’Avv. C.M. quadro direttivo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4259/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Dì per Dì srl convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri, sez. distaccata di Anzio, la Unicredit Banca di Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 103.291,38, corrispondente all’importo di cui alla garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, rilasciata dalla Banca nell’interesse della snc ” C.U.C. e D.B.”, integrante un contratto autonomo di garanzia.

A sostegno della domanda dedusse che la detta società in data 24/10/2000 aveva sottoscritto con la GS SpA un accordo di franchising afferente il punto di vendita sito in (OMISSIS), gestito dalla stessa snc, e che, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni da quest’ultima assunte, la Banca di Roma aveva rilasciato in data 5-12-2000 la garanzia fideiussoria, poi espressamente confermata in favore della Dì per Dì, resasi nel frattempo conferitaria del ramo di azienda della GS SpA.

Evidenziò, inoltre, che successivamente, in data 20-9-2004, la snc ” C.U.C. e D.B.”, al fine di riparare la propria pregressa situazione debitoria, cedette il ramo d’azienda consistente nel predetto punto di vendita in (OMISSIS) alla medesima di per di srl, che contestualmente glielo concesse in affitto, e tra le parti venne stipulato nuovo contratto di franchising affinchè l’attività commerciale continuasse senza soluzione di continuità.

Sostenne, quindi, che la prestata garanzia fideiussoria “a prima richiesta” fosse operante in relazione anche al nuovo contratto, sicchè, verificatosi un ulteriore inadempimento della snc, propose nei confronti della Banca la detta domanda di pagamento.

Con sentenza 166/2011 dei 9-3-2011 il Tribunale, nella contumacia della Banca convenuta, accolse la domanda; in particolare precisò che la garanzia in questione integrava una fideiussione omnibus a prima richiesta e che vi era una sostanziale identità tra i due menzionati contratti di franchising, con conseguente operatività della garanzia anche con riguardo al secondo contratto.

Con sentenza 4259/2017 del 26-6-2017 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da UniCredit Spa (incorporante UniCredit Banca di Roma) ed in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda della DìperDì.

In particolare la Corte ha ritenuto che le parti in data 20-9-2004 avevano stipulato un nuovo contratto di franchising (parzialmente diverso da quello precedente del 24-10-2000), nel quale era espressamente previsto, a garanzia delle obbligazione del franchisee, il rilascio di una nuova garanzia, senza che venisse in alcun modo menzionata quella già esistente con Banca di Roma; nello specifico ha anche evidenziato che nel rapporto oggetto della garanzia fornita dalla Banca con la fideiussione del 5-12-2000 era intervenuta una “cesura” rispetto al soggetto garantito (non più DiperDi quale franchisor rispetto a C. snc titolare dell’azienda ma DiperDì quale cessionaria dell’azienda rispetto a C. snc affittuaria della stessa); “cesura” desumibile, benchè la Banca non potesse ritenersi liberata ex art. 1253 c.c., per non avere sollevato tempestivamente le relative eccezioni, anche dalla circostanza che il debito della C. snc concernente il primo contratto di franchising era stato “compensato” con il valore dell’azienda ceduta, con conseguente “confusione” tra la posizione di creditore e quella di debitore, e “compensazione” tra crediti di DiperDì derivanti dal contratto di franchising e corrispettivo dovuto dalla C. snc.

La Corte, di conseguenza, ha ritenuto che la DiperDì non poteva agire, sulla base di in inadempimento relativo al secondo contratto di franchising del 20-92004, nei confronti della Banca garante, obbligata infatti -in forza della fideiussione rilasciata il 5-12-2000 – esclusivamente con riferimento alle obbligazioni del precedente contratto di franchising del 24-10-2000; al riguardo ha precisato che non aveva alcun rilievo la natura di contratto autonomo di garanzia (in forza del quale il garante non può opporre eccezioni derivanti dal rapporto garantito), atteso che nella specie si trattava della necessità di individuare quale rapporto fosse garantito.

La Corte, infine, ha escluso la qualificazione del rapporto di garanzia del 5-122000 quale fideiussione omnibus; al proposito ha evidenziato che dalla lettura della detta fideiussione risultava chiaramente che la Banca aveva inteso garantire le obbligazioni assunte dalla C. snc nei confronti del franchisor GS SpA con il contratto in corso tra le due menzionate parti; l’esigenza di stipulare un nuovo contratto di franchising era sorto invece a seguito del nuovo assetto delle parti (l’azienda oggetto dell’attività commerciale affiliata non era più nella titolarità di C. snc ma di DiperDì).

Avverso detta sentenza la DiperDì srl propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato anche da successiva memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Resiste UniCredit SpA con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, artt. 1936e 1945 c.c., nonchè dei principi in materia di contratti autonomi di garanzia, si duole che la Corte d’Appello, pur avendo qualificata “autonoma” la garanzia, abbia poi proceduto ad una indagine del rapporto garantito per verificare se lo stesso si fosse o meno estinto per novazione.

Il motivo è infondato.

Come già precisato da questa S.C., in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell'”exceptio doli”, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (da ultimo, v. Cass. 31956/2018; v. anche Cass. Sez. unite 3947/2010); nel caso di specie il garante, nel dedurre che l’oggetto della garanzia era delimitato al precedente contratto di franchising, non ha sollevato un’eccezione concernente il rapporto principale (contestando la sussistenza dell’inadempimento del debitore principale o comunque evidenziando questioni riguardanti il rapporto principale), ma un’eccezione concernente l’oggetto stesso del contratto di garanzia (e cioè se la stessa fosse o meno estesa anche al secondo contratto di franchising); correttamente, pertanto, la Corte, al solo fine di individuare l’oggetto della garanzia, ha ritenuto che la stessa fosse limitata solo al primo contratto di franchising, evidenziando al riguardo, sulla base dell’esame dei documenti agli atti e del comportamento complessivo delle parti, che il debito concernente il primo contratto si era “estinto” per novazione o compensazione (con la menzionata cessione di ramo d’azienda), e che il nuovo “quadro” venutosi a delineare tra le parti (la DiperDì era divenuta proprietaria dei punto di vendita in (OMISSIS) e la C. snc conduttrice dello stesso) aveva indotto le parti medesime a ritenere necessario stipulare un secondo contratto di franchising e prevedere il rilascio di una nuova fideiussione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., si duole che la Corte d’Appello, in relazione alla determinante questione concernente la qualificazione come “omnibus” della garanzia rilasciata dalla Banca a GS SpA, non ambia per nulla motivato il percorso motivazionale in base al quale aveva escluso dalla qualificazione nella fideiussione in questione.

Il motivo è infondato.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie la Corte di appello ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili; in particolare, invero, nell’esaminare la censura concernente la qualificazione come “omnibus” della fideiussione, la Corte territoriale ha evidenziato che, dalla sola lettura della fideiussione in questione, era desumibile la volontà delle parti di limitare l’oggetto della garanzia alle obbligazioni assunte (dalla C. snc nei confronti del franchisor) con il contratto in corso tra le due parti, e cioè con quello stipulato il 24-10-2000 (l’unico, appunto, in corso, essendo stato il secondo stipulato successivamente); tale argomentazione, fondata sul dato letterale, soddisfa il minimo costituzionale richiesto per la motivazione, atteso che l’espressa limitazione della garanzia è chiaramente in contrasto con la sussistenza di una fideiussione omnibus, e cioè con una fideiussione estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c., si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente utilizzato, quale criterio di interpretazione della ampiezza della garanzia rilasciata dalla Banca, il comportamento (successivo al rilascio) di soggetti diversi dalla Banca (in particolare il complesso delle operazioni commerciali poste in essere nell’anno 2004 da DiperDì e C. snc, comportamenti privi di valenza interpretativa, in quanto posti in essere da soggetti diversi dalla Banca, unica autrice dell’atto unilaterale oggetto di causa).

Il motivo è inammissibile, e comunque infondato

La censura, invero, si risolve, sub specie di violazione di legge, in una inammissibile critica alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale.

Come infatti ripetutamente affermato da questa S.C., “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016).

Siffatta precisazione non è contenuta nella doglianza in esame, ove la ricorre te si è limitata genericamente ad evidenziare, peraltro erroneamente riferendosi all’interpretazione degli atti unilaterali (l’obbligazione fideiussoria, pur derivante da un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, ha natura contrattuale; Cass. 1927072016), che la Corte, in violazione dei criteri ermeneutici, non aveva fatto esclusivo riferimento all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio”, ma aveva fatto ricorso alla “valutazione del comportamento di soggetti diversi”.

In ogni modo va rilevata la correttezza e la legittimità dell’interpretazione della Corte, che, proprio in ottemperanza ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., è giunta a ritenere, in base allo stesso tenore letterale sia della fideiussione stipulata il 5-12-2000 sia del secondo contratto di franchising del 29-4-2004 nonchè in base al comportamento di C. snc e DiperDì (che convennero sulla necessità del rilascio di una nuova garanzia) che la fideiussione del 5-12-2000 fosse limitata solo al primo contratto di franchising.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 e 1253 c.c., si duole che la Corte d’Appello abbia “totalmente obliterato le differenze tra la compensazione e la confusione quali autonomi modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento”.

Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio dell’impugnata sentenza, e comunque è privo di interesse.

Come sopra evidenziato, invero, la Corte non ha pronunziato sull’estinzione (per confusione o compensazione) delle obbligazioni discendenti dal primo contratto di franchising, ma ha solo ritenuto, in considerazione delle menzionate vicende (cessione di azienda da C. snc a DiPerDì e contestuale concessione in afflitto da DiperDì a C. snc), che la garanzia prestata il 5-12-2000 non fosse riferibile al nuovo contratto di franchising stipulato tra le parti, per il quale le stesse parti avevano ritenuto necessario il rilascio di una nuova fideiussione; irrilevante è, comunque, ai detti fini, la dedotta mancata considerazione (ad opera della Corte territoriale) della compensazione e della confusione come distinti ed autonomi modi di estinzione dell’obbligazione, atteso che la Corte, riferendosi ai detti istituti, ha solo voluto meglio evidenziare, ai predetti su indicati fini, la “cesura” tra la situazione esistente prima della cessione e quella venutasi a creare successivamente alla stessa.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1230,1231 e 1362 c.c., nonchè L. n. 129 del 2004, art. 3, comma 4, art. 5 e art. 9, comma 2, “si duole che la Corte d’Appello abbia illegittimamente escluso l’operatività della garanzia della Banca con riferimento al contratto stipulato tra DiperDì e C. snc il 20-9-2004 in quanto “nuovo”; al riguardo ha evidenziato che, per aversi novazione, sono necessari sia l’animus novandi sia l’aliquid novi, entrambi non sussistenti nel caso di specie.

Il motivo è infondato.

La Corte, in base alla corretta (per quanto detto sopra) interpretazione dei contratti in questione, ha ritenuto nuovo il secondo contratto di franchising, ritenendo sussistenti sia l’aliquid novi sia l’animus novandi; in particolare, invero, pur non facendo espresso riferimento agli stessi, ha ritenuto sussistente sia un mutamento dell’oggetto e del titolo della prestazione (evidenziando il “nuovo assetto delle parti” e la parziale differenza tra i due contratti) sia una manifestazione inequivoca dell’intento novativo (evidenziando la necessità, avvertita dalle parti medesime, di stipulare una nuova garanzia); accertamento non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (non invocato nel caso di specie).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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