Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20318 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 10/10/2016), n.20318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10578/2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.V., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

B.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA CAMPILII, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERRCIALI C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 389/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/10/2014 R.G.N. 528/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito l’Avvocato CAMPILII ANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V., premesso di essere titolare a decorrere dall'(OMISSIS) di pensione di anzianità erogatagli dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, chiese la condanna di quest’ultima alla riliquidazione della prestazione, previa rideterminazione della quota “A” in applicazione del criterio del pro rata afferente alle annualità anteriori all’1.1.2004 secondo il sistema retributivo in atto prima delle modifiche approvate dalla Cassa con la Delib. 22 giugno 2002.

Il giudice del lavoro adito del Tribunale di Crema condannò la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali a corrispondere a B.V. la pensione di anzianità dal 1 settembre 2009, con il calcolo della quota “A” nel seguente modo: – Sulla base del computo della media reddituale pensionabile sugli ultimi 15 redditi professionali, in relazione all’anzianità anteriore al (OMISSIS); su tutti i redditi professionali, in relazione all’anzianità maturata tra il (OMISSIS); sugli ultimi 24 redditi professionali in relazione all’anzianità maturata dal (OMISSIS) in avanti, con accessori, L. n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6, sui ratei scaduti.

Con sentenza del 25/9 – 16/10/2014, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione principale della predetta Cassa e quella incidentale del B. avverso la suddetta decisione.

Quanto all’impugnazione principale la Corte di merito ha ribadito che nella fattispecie trovava applicazione il principio del “pro-rata” anche al criterio di calcolo della quota retributiva “A” che nel (OMISSIS) era stata regolamentata in termini meno favorevoli per i pensionati, atteso che il suddetto principio era stato formulato in termini generali dalla norma di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Inoltre non appariva decisivo il richiamo operato dalla Cassa allo ius superveniens costituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, con conseguente irrilevanza del momento di decorrenza della pensione, cioè se anteriore o posteriore al (OMISSIS). Quanto alla sopravvenuta Legge di stabilità del 2014 n. 147 del 23.12.2013 ed in particolare con riferimento all’art. 1, comma 488, della stessa, la Corte territoriale ha rilevato che non potevano discenderne effetti derogatori dell’applicazione del principio del “pro-rata”, dovendosi imporre un’interpretazione della norma in maniera conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 25 e 117 Cost.. Infine, la complessità della materia trattata giustificava la decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite, per cui l’appello incidentale svolto al riguardo dal pensionato era infondato.

Per la cassazione della sentenza ricorre con due motivi la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.

Resiste con controricorso B.V., il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, al cui accoglimento si oppone la ricorrente principale.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione della Legge Finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in relazione alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, sostenendo che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’illegittimità, per violazione del principio del pro rata, delle Delib. assunte dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali il 22 giugno 2002, il 7 giugno 2003 e il 20 dicembre 2003, affermando che tali Delib. non erano state fatte salve dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria n. 296 del 2006. Al contrario la ricorrente afferma che il trattamento pensionistico in esame era regolato esclusivamente dalle due ultime Delib. del 2003 e ricadeva in pieno nell’applicazione dello ius superveniens introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, entrata in vigore l’1/1/2007, che aveva fatto salve le Delib. adottate prima di tale data, per cui era legittima la loro applicazione ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico nei confronti della controparte. In particolare, atteso che il trattamento pensionistico del B. era stato liquidato a far data dall’1/12/2011, lo stesso ricadeva de plano nella disciplina di cui alla Delib. 20 dicembre 2003 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488. Quindi, trattandosi di un pensionamento successivo all’1/1/2007, la cui fattispecie costitutiva si era perfezionata dopo tale data, la legittimità dello stesso trattamento doveva essere valutata con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come novellato della Legge Finanziaria n. 296 del 2006, citato art. 1, comma 763, con la conseguenza che la determinazione della quota retributiva della pensione di anzianità del rag. B., avvenuta in applicazione delle Delib. fatte salve del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003, non poteva essere più ritenuta illegittima, non essendo più prevista l’applicazione inderogabile e cogente dei principio del “pro rata”, bensì la possibilità di un bilanciamento di tale principio coi diversi criteri di “gradualità e di equità tra generazioni.

2. Col secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al c.d. coefficiente di neutralizzazione. Si sostiene che la Corte di merito, nel dichiarare l’illegittimità della Delib. 7 giugno 2003, che aveva introdotto, per le sole pensioni di anzianità il predetto coefficiente, applicato nel caso di specie al B., non si era avveduta del fatto che lo stesso coefficiente era stato introdotto dal regolamento del 2003 per le sole pensioni di anzianità liquidate sotto la vigenza delle Delib. 7 giugno 2003 e del Delib. 20 dicembre 2003. In particolare, l’art. 53, comma 4, del regolamento di esecuzione del 2004, in cui erano confluite le suddette delibere, prevedeva che la quota retributiva, così come fissata dall’art. 50, venisse ridotta mediante l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione individuato dalla tabella in base all’età compiuta dall’iscritto, senza considerare eventuali frazioni di anno. Ciò in quanto a decorrere dall’1/7/2003 l’erogazione della pensione era compatibile con la permanenza dell’iscrizione all’albo professionale ed era, perciò, cambiata la funzione sociale della pensione, non più destinata a garantire i bisogni nascenti dal mancato svolgimento dell’attività professionale, per acquistare rilievo la sua nuova funzione integrativa, per cui non poteva esservi stata la lamentata violazione del principio del pro rata.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato il B. deduce la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, assumendo che la controparte non aveva provato che le proprie Delib. degli anni 2002 e 2003, applicate per la quantificazione della quota reddituale della pensione di cui trattasi, fossero finalizzate alla stabilità di lungo termine, finalizzazione che costituiva la condizione di operatività del comma 488 invocato dalla stessa Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale condizionato il B. deduce la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 e dell’art. 23 Cost., assumendo che il coefficiente di neutralizzazione applicato dalla controparte è illegittimo in quanto è stato adoperato dal 2004 per tutte le anzianità anteriori, riducendo il maturato economico ed introducendo un prelievo forzoso che esula dal novero dei provvedimenti consentiti all’autonomia normativa delle Casse professionali, in violazione del principio del “pro-rata”, posto che il suddetto coefficiente poteva essere frazionato con sua applicazione alle sole anzianità maturate dopo la riforma, senza che venisse in tal modo ad essere intaccato il maturato economico anteriore.

5. Osserva la Corte che con riguardo alla materia oggetto dei motivi del ricorso principale va registrato, da ultimo, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18136 del 16.9.2015, hanno fissato i seguenti principi:

“A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio cd. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dal provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione della L. n. 335 del 1995, medesimo art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

6. Orbene, in attuazione di questi principi, essendo il diritto in esame maturato in data 1 settembre 2009, la pensione dell’assicurato, odierno ricorrente incidentale, deve essere liquidata sulla base delle delibere C.N.R.P. da ultimo richiamate, per cui è fondato il ricorso principale che merita di essere accolto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti può essere emessa pronunzia di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta dal B..

7. L’assorbimento del ricorso incidentale esclude il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell’intero giudizio.

Non sussiste il presupposto per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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