Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20318 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRANATA Fabrizio, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 31/01/08, depositata il

23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Granata Fabrizio, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno n. 215/2/08, depositata il 23 ottobre 2008, con la quale (decidendosi sull’avviso di mora per Ipef 1989 e sulla relativa istanza di sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 12 accompagnata dal mancato pagamento del restante 20% a saldo del dovuto), in parzialmente accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado, veniva annullata la dichiarazione di cessata materia del contendere, e dichiarata valida l’istanza di condono, concedendosi all’Amministrazione di recuperare il restante 20% (non ancora versato), aumentato di sanzioni ed interessi.

L’intimato si è costituito controdeducendo.

2. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

3. Il motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto,con il quale viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, della L. n. 289 del 2002, art. 12 -, per avere il giudice del gravame di merito ritenuto efficace il condono nonostante il mancato versamento della 2A rata di pagamento, appare palesemente fondato in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 24316 del 2010; cani: Cass. n. 20746 del 2010) “In caso di definizione dei carichi di ruolo pregressi L. n. 289 del 2002, ex art. 12 il mancato o il ritardato versamento di una rata costituisce causa di decadenza degli effetti del condono, atteso che si tratta una particolare forma di sanatoria (c.d. condono demenziale) di natura diversa rispetto a quelle previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (c.d. condono premiale), con la conseguenza che, ai fini dell’efficacia del condono, è necessario il versamento dell’ammontare residuo dovuto, non essendo ammessi nè omissioni nè meri ritardi”.

3.1 Invero all’istanza di sanatoria in argomento non consegue una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 non comportando in realtà il condono ex art. 12 incertezza alcuna in ordine al quantum normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale: Il condono in argomento è pertanto condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand’anche si tratti di mero ritardo nel versamento dell’ammontare residuo dovuto, la definitiva inefficacia della sanatoria.

3.2 Nè, stante il chiaro disposto normativo, tale incertezza può derivare dal comportamento dei Concessionario alla Riscossione che, evidentemente, non può operare abbuoni in deroga alla legge. Non può, pertanto, il giudice di merito operare una valutazione del ritardato o dell’omesso pagamento della rata di pagamento, ipotizzando l’esistenza di un qualche errore scusabile, indotto dal Concessionario alla riscossione, sull’entità dell’importo del pagamento da effettuarsi.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza del ricorso.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria da parte del resistente con la quale, oltre a contestare la natura di condono c.d. demenziale di cui nella relazione, si reitera il richiamo al principio di buona fede, principio che ha ispirato il comportamento del contribuente, destinatario di una comunicazione del concessionario con la quale si attestava che il contribuente aveva regolarizzato la propria posizione debitoria;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su di una consolidata giurisprudenza di questa Corte;

che, pertanto, va accolto il ricorso e va, pertanto, cassata la sentenza impugnata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese di questo grado di giudizio possono essere regolate, con riferimento all’Agenzia delle Entrate, come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza e possono essere compensate, con riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevandosi che il ricorso proposto dallo stesso non ha comportato un aggravio di spese per il resistente;

che va invece disposta la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’andamento processuale della lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna il resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00, oltre spese prenotate a debito; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA