Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20317 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20317 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 17880-2013 proposto da:
SICURANZA MICHELE C.F. SCRMHL58S12H438J,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo
2018
1709

rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

contro

AGENZIA DELLE DOGANE C.F. 97210890584, in
persona

del

Direttore

pro

tempore,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F.

ATTIVITA’ CULTURALI, in persona dei
Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 141/2013 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata
29/04/2013 R.G.N. 919/2012.

il

80415740580, MINISTERO BENI CULTURALI E

N. R. G. 17880 2013

RILEVATO

1.

che

il Tribunale di Genova, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del

Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

l’Agenzia delle Dogane, ove il Sicuranza era transitato nel luglio 2005, al pagamento
di dette differenze retributive, aveva rigettato le domande del Sicuranza volte
all’accertamento del diritto ad essere considerato assente per malattia, sopravvenuta
nel periodo feriale, dal 22.8.2005 e non dal 23.8.2005, all’integrale ripristino
dell’assegno personale pensionabile, ridottogli di € 38,26 mensili, al risarcimento dei
danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede per mancata risposta alle
sollecitazioni per la corretta determinazione del trattamento retributivo e quella
proposta ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.;
2.

che la Corte di appello di Genova, adita dal Sicuranza, con la sentenza indicata

in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado;
3.

che avverso questa sentenza il Sicuranza ha proposto ricorso per cassazione

affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con
controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e l’Agenzia delle Dogane;

CONSIDERATO

4.

che con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.3 e

n.5 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. e dell’art. 2
c. 3 ultima parte del D. Lgs. n. 165 del 2001 e omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
5.

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3

cod.proc.civ. violazione o falsa applicazione dell’art. 44 CCNL comparto Agenzie Fiscali
del 28 maggio 2004 e dell’art. 2109 c.c.;
6.

che con il terzo motivo il ricorrente censura la statuizione di rigetto della

domanda ex art. 96 cod.proc.civ. deducendo che se l’Amministrazione avesse
correttamente adempiuto all’obbligo di motivare il proprio operato la controversia
i

in ordine alle domande
proposte da Sicuranza Michele volte al pagamento delle
.
,
differenze retributive maturate nel periodo luglio-novembre 2008, aveva condannato

N. R. G. 17880 2013

avrebbe potuto essere definita in sede conciliativa e non avrebbe indotto in errore il
giudice del merito costretto a decidere la controversia sulla scorta delle sole minime
difese svolte dai Ministeri, riconosciuti carenti di legittimazione passiva;
7.

che il primo motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art.

115 cod.proc.civ. e nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere qualificato

perchè: a) non è contestato che la Corte territoriale abbia valutato le risultanze
probatorie acquisite al processo, che, indipendentemente dalla parte ad iniziativa (o
ad istanza) della quale si sono formate, concorrono tutte alla formazione del
convincimento del giudice (Cass. SSUU 28498/2005; Cass. 13383/2008,
21970/2010); b) il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non la
qualificazione giuridica della domanda perchè è proprio del giudice di merito il potere
interpretare la domanda e di qualificarla giuridicamente, individuando la norma
applicabile (Cass. 6903/2018, 8213/2013);
8.

che nei casi, quali quello dedotto in giudizio, in cui si verifichi il passaggio

diretto di dipendenti da una amministrazione statale ad un’altra ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt.
1406 e ss c.c., ove il lavoratore venga a godere di un trattamento retributivo più
favorevole di quello spettante alla generalità degli altri dipendenti, il divario deve
essere progressivamente assorbito nell’assegno “ad personam” in occasione di
successivi aumenti retributivi (Cass. 169/2017, 18299/2017, 18196/2017,
4545/2016);
9.

che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio innanzi

richiamato alla fattispecie dedotta in giudizio avendo rilevato che: a) dalla
documentazione acquisita agli atti (prospetti paga) risultava provato che a decorrere
dal novembre 2008 l’Agenzia delle Dogane aveva inquadrato il Sicuranza nell’area III
posizione stipendiale F5 riallineandone la posizione stipendiale e che la riduzione
dell’importo Id~-n-c:rf— dell’ assegno “ad personam” era conseguenza del
meccanismo del riassorbimento; b) il lavoratore non aveva allegato e provato che il
trattamento economico erogato era inferiore a quello che gli sarebbe spettato secondo
i parametri tabellari previsti dal CCNL Agenzie Fiscali quanto ai dipendenti
formalmente inquadrati in area III posizione F5;

2

la domanda in termini di riassorbinnento e non di illegittima riduzione stipendiale,

N. R. G. 17880 2013

10.

che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile “ratione

temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.4.2013) risultante dalle
modifiche apportate dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134, consente di denunciare per cassazione solo l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli

carattere decisivo (Cass. SSUU 8054/2014);
11.

che il motivo in esame è, pertanto, inammissibile nella parte in cui addebita alla

sentenza vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: il ricorrente non
ha individuato il fatto storico che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare ma
si è limitato a dedurre l’erronea qualificazione della domanda e la non corretta
applicazione della disposizione contenuta nell’art. 2 c. 3 ultimo periodo del D. Lgs. n.
165 del 2001;
12.

che il motivo è inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente richiama gli

statini paga perchè le prospettazioni difensive sollecitano la rivisitazione del merito
della causa e la rivalutazione del materiale istruttorio non consentite in sede di
legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014,
24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005,
8718/2005);
13.

che il secondo motivo è infondato perché la statuizione impugnata è corretta

nella parte in cui ha affermato che l’art. 44 del CCNL, non diversamente dall’ art. 49,
onera il dipendente assente per ferie di comunicare l’insorgenza della malattia
tempestivamente (sin dal primo giorno della sua insorgenza);
14.

che

la formulazione letterale dell’ art. 44 c. 14 del CCNL Comparto Agenzie

Fiscali (“L’Agenzia deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione”) e la sua “ratio” (consentire all’Amministrazione datrice di lavoro di
disporre le verifiche ed i controlli sull’insorgenza della malattia) attestano in modo
inequivocabile la comune volontà delle parti sindacali di onerare il lavoratore colpito
da malattia durante la fruizione di ferie di darne tempestiva informazione
all’Amministrazione;
15.

che nessun dato testuale consente di ritenere che il termine di comunicazione

fissato dal successivo art. 49 c. 13 (all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato
3

atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia

N. R. G. 17880 2013

impedimento), non operi nei casi in cui la malattia sopraggiunga durante il periodo di
fruizione delle ferie, posto che in entrambe le disposizioni l’onere di informazione mira
a consentire l’efficace potere di controllo della Amministrazione datrice di lavoro;
16.

che l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale non contrastata affatto, con

i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 1947 del 1998

comunicato dal lavoratore, dello stato di malattia, sul presupposto della sua
incompatibilità con le finalità delle ferie, determina – dalla data della conoscenza di
esso da parte del datore di lavoro – la conversione dell’assenza per ferie in assenza
per malattia, salvo che il datore di lavoro medesimo provi la infondatezza di detto
presupposto” ha evidenziato la necessità di consentire al datore di lavoro l’attivazione
degli accertamenti sanitari (in tal senso cfr. anche Cass. 14315/2015, 12406/1999);
17.

che la Corte territoriale ha rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 96

cod.proc.civ. avendo accertato che non vi era nessuna prova che l’Amministrazione
avesse resistito in giudizio pur consapevole della fondatezza delle pretese azionate
dallo Sicuranza le cui domande erano state accolte solo parzialmente nei confronti
dell’Agenzia delle Dogane e respinte totalmente nei confronti dei Ministeri;
18.

che le censure formulate nei confronti di questa statuizione, privo di rubrica,

sono inammissibili perché le oscure e confuse prospettazioni non chiariscono se e per
quali ragione la Corte territoriale abbia violato l’art. 96 cod.proc.civ. o ne abbia fatto
erronea applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio nè se abbia omesso di
considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
19.

che per le ragioni innanzi esposte il ricorso deve essere rigettato;

20.

che le spese seguono la soccombenza;

21.

che ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso;

4

atteso che detta sentenza, pur avendo affermato il principio secondo cui “L’avviso,

N. R. G. 17880 2013

Condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 18 aprile 2018

dello stesso art. 13.

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