Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20317 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 30/06/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana 56/13/08, depositata il 14 luglio 2008, con la quale, decidendosi sul diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per mancato pagamento di una delle rate e sulla conseguente cartella di pagamento per Iva, Irap 2001, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto efficace il condono predetto presentato da D.L..

L’intimato non si è costituito.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Il motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, con il quale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis -, risulta palesemente fondato in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 90966 del 2010;

conformi Cass. n. 20746 del 2010, n. 24316 del 2010, n. 20745 del 2010) “In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza dello stesso”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata, con memoria, da parte della ricorrente le cartoline di avviso di ricevimento del ricorso, peraltro già depositate;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese di questo grado di giudizio possono essere regolate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza;

che va invece disposta la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’andamento processuale della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna il resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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