Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20316 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25980-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 107,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3081/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di

ROMA, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 3081/10/2018 dep. 10 maggio 2018, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2008, col quale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, era stata accertata una maggiore plusvalenza derivante da cessione di terreno avente potenzialità edificatoria, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha ritenuto che non fosse precluso, quale elemento di valutazione, l’incidenza delle altre sentenze emesse per la stessa fattispecie in relazione al coobbligato solidale e all’acquirente del terreno, in quanto definitive e derivanti dal medesimo rapporto, che hanno accolto i ricorsi dei contribuenti.

I.R. si costituisce con controricorso e deposita note di udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo e unico motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, e degli artt. 112 e 277 c.p.c., per non avere la CTR quantificato la pretesa tributaria ritenuta eccessiva, in tema di mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione di immobili.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata unicamente sulla necessità di uniformare la decisione a quelle già emesse e definitive nei confronti degli altri coobbligati per la medesima imposta.

In particolare la CTR ha motivato la decisione di uniformarsi alle sentenze emesse nei confronti del coobbligato venditore I.E. e dell’acquirente soc. Pezone costruzioni srl, in quanto le pretese tributarie azionate nei confronti degli indicati soggetti derivano da un unico rapporto obbligatorio, e pertanto necessitano della “reductio ad unum della posizione debitoria, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui è tenuta la A.F. ed in coerenza col principio del giusto processo”.

Questa unica ratio decidendi non è stata idoneamente contestata con il motivo di ricorso dell’Ufficio, che ha inammissibilmente criticato il mancato esame del rapporto tributario, senza peraltro riportare in ossequio al principio di autosufficienza il contenuto dell’avviso di accertamento e i motivi di impugnazione.

Ha inoltre erroneamente affermato (pag. 7 del ricorso) che il giudice “ha annullato l’atto impositivo, ritenendo eccessiva la determinazione dell’imponibile ivi compiuta” mentre avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito al fine di pervenire a una diversa determinazione dell’imponibile. Nella sentenza impugnata non vi è traccia della statuizione sulla eccessività dell’imponibile determinato nell’atto impugnato.

Peraltro dalla lettura del motivo non è possibile desumere una sufficiente conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, travisando la “ratio decidendi” della pronuncia del giudice, e mancando di riportare le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito (fra le altre Cass. n. 2831 del 05/02/2009).

Anche poi a riqualificare il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non cambierebbe il giudizio di inammissibilità, in quanto la questione fattuale è stata esaminata, pur implicitamente, ma univocamente, dal giudice di appello, che ha confermato la decisione di primo grado, valorizzando le pronunce rese dalla stessa sezione della CTR nei confronti degli altri coobbligati, in applicazione di principi generali quali quello di ragionevole durata del processo, e di coerenza del sistema giudiziario. Sicchè non può dubitarsi circa la conformità dello standard motivazionale in esame al “minimo costituzionale” (Sez. U 8053/2014).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 10.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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