Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20316 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.23/08/2017), n. 20316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15865/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANGELA LILIANA LAGRECA e ANGELA ALIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2792/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa a un avviso d’accertamento per Irpef 2007 emesso per una rideterminazione del reddito personale del contribuente, secondo la capacità contributiva desunta, con accertamento sintetico, dalle spese rilevate per l’anno in contestazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, lamentando, da una parte, la violazione dell’art. 38 citato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dall’altra, omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuta raggiunta la prova della disponibilità monetaria per l’anno 2007 in capo al contribuente, idonea a giustificare la relativa capacità contributiva rilevata (cd. manifestazione di ricchezza) e superiore ai redditi dichiarati, basando il proprio convincimento sul risparmio accumulato negli anni precedenti a quello in contestazione, ma senza preoccuparsi di verificare che il possesso di tali disponibilità economiche, si fosse protratto fino all’anno in contestazione, inoltre, i medesimi giudici d’appello, non avrebbero tenuto in conto come la ricostruzione del reddito del contribuente sia avvenuta anche per il 2008 (anche se la contestazione si riferisce al solo 2007), nel rispetto della normativa vigente ratione temporis che richiedeva un giudizio di incongruità dei redditi, da parte dell’ufficio, per due o più periodi d’imposta.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
L’articolata censura è fondata.
Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio accerti induttivamente il reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, il contribuente, ove deduca che l’incremento patrimoniale sia frutto di liberalità (nella specie, ad opera della madre), è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito” (Cass. ord. n. 916/16, 25104/14). Nel caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, non emerge che sia stata presa in considerazione la circostanza della disponibilità materiale di risorse economiche da parte del contribuente (relative ai risparmi accumulati nelle annualità precedenti), fino al periodo d’imposta contestato, oltre che la provenienza da redditi esenti ovvero che avevano già scontato l’imposta, ovvero soggetti a ritenuta alla fonte; infatti, l’entità e la durata di eventuali ulteriori redditi ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi la disponibilità degli stessi, per consentirne la riferibilità alla maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico, da parte dell’ufficio, in capo al contribuente mentre, la contrazione di prestiti in periodi successivi a quello in contestazione, non giustificano la capacità di spesa per il periodo fiscale oggetto di controversia (Cass. n. 4797/17, 24597/10).
Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte, ” (…) il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel prevedere che l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi od anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento (Cass. n. 237/09; v. anche Cass. n. 26541/08 (…)” (Cass. n. 617/11). Infine, va rilevato come l’eccezione di giudicato sollevata in memoria dalla controricorrente, è priva di rilevanza, in quanto, la sottostante questione è fuori dall’oggetto del ricorso per cassazione.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Puglia, affinchè, alla luce delle superiori considerazioni, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, i diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017