Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20316 del 10/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 10/10/2016), n.20316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 3010/2016 proposto da:

L.P.I., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO MATACERA,

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio

R.G.A.C. 2340/2015 del Tribunale di Catanzaro;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA

CATANZARO;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, emessa e depositata

il 14/12/2015;

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Alberto Celeste che

chiede indicarsi il Giudice di Pace di Catanzaro competente per

valore a giudicare sulla suddetta opposizione, con le conseguenze di

legge; udita la relazione della causa svolta nella Camera di

consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- L.P.I. impugna dinanzi a questa Corte, con ricorso notificato il 14.1.16 ed articolato su di un motivo, con regolamento necessario di competenza l’ordinanza del 14.12.15 – comunicata il 15 successivo – con cui il tribunale di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda da lei proposta in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia Sud spa per tre cartelle di pagamento per sanzioni ad infrazioni al C.d.S..

2.- In particolare, il tribunale qualifica, alla stregua di Cass. Sez. Un. 22 luglio 2015, n. 15354, la domanda della L.P. come ordinaria azione di accertamento negativo e così soggetta alle ordinarie regole di competenza per valore; ma l’odierna ricorrente contesta la tempestività del rilievo, per essere stata rilevata l’incompetenza con provvedimento emesso fuori udienza ed a scioglimento di una riserva su motivi diversi dall’esame delle questioni di competenza. L’intimata non svolge attività difensiva in questa sede.

3.- Il Pubblico Ministero, con sua requisitoria scritta dep. il 6.6.16, ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento, non reputando esauriti tutti gli incombenti processuali di cui all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all’art. 183 c.p.c. e quindi non ancora maturate le relative preclusioni.

4.- Con memoria depositata per l’adunanza del 16.9.16, la L.P. insiste nel prospettare come il giudice che ha reso il qui gravato impugnato abbia dichiarato la sua incompetenza dopo averla implicitamente affermata per avere assunto la riserva al solo fine di vagliare l’istanza di sospensione.

5.- Il solo motivo ricorso dispiegato, incentrato sull’impossibilità del rilievo di incompetenza una volta assunta la riserva per provvedere sull’istanza di sospensione, è infondato.

6.- In particolare, la tesi della ricorrente, per cui l’assunzione in riserva della causa sull’istanza di sospensione avrebbe implicato necessariamente l’affermazione o quanto meno la positiva – e preclusiva – delibazione della propria competenza o la maturazione di preclusioni al riguardo, contrasta in modo inconciliabile con la natura sommaria – reiteratamente affermata da questa Corte, anche dopo la riforma del 2005/06 – della cognizione propria della fase nella quale l’istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice delle domande proposte ai sensi degli artt. 615 (o art. 619) e 617 c.p.c..

7.- Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio di cognizione sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicchè le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e tanto meno alcuna questione di competenza (per tutte, v. Cass., ord. 30 giugno 2010, n. 15629, ovvero Cass., ord. 19 luglio 2016, n. 14825).

8.- D’altra parte, lo scioglimento della riserva assunta ad una udienza è, intuitivamente, null’altro che l’estrinsecazione differita nel tempo delle medesime potestà di cui il giudice era titolare nel corso di quella stessa udienza, sicchè di certo legittimamente si riferisce a quest’ultima l’ordinanza pronunziata in esito alla riserva di provvedimento formulata al suo termine.

9.- Pertanto, effettivamente tempestivo è l’esercizio da parte del giudice, adito con domanda in origine impostata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., del potere di rilevare di ufficio l’incompetenza per valore mediante il provvedimento assunto a scioglimento della riserva formulata al termine della fase processuale destinata in origine alla disamina dell’istanza di sospensione; e non rileva, a tali fini, che la qualificazione debba ora ritenersi errata alla stregua della solamente sopravvenuta pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte più sopra ricordata.

10.- Tanto comporta il rigetto dell’istanza; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, per non avere in questa sede svolto alcuna attività difensiva l’intimata.

11.- Trova peraltro applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA