Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20315 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27284/2017 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATO GIAMPAOLO TORRESIN;

– ricorrente –

contro

M.A.M., Mi.Lu. e M.T., elettivamente

domiciliate in Roma, alla via Pasubio n. 2 presso lo studio

dell’AVVOCATO MARCO MERLINI che lo rappresenta e difende unitamente

all’AVVOCATO GIOVANNI MICHIELI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 01406/2017 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A.M. e le sorelle Lu. e T. citarono in giudizio dinanzi il Tribunale di Treviso, sezione Specializzata per le controversie agrarie, il fratello L. chiedendo il rilascio di un fondo facente parte del compendio ereditario del padre, loro assegnato in sede di divisione giudiziale e detenuto dal fratello stesso.

Il Tribunale, Sezione specializzata per le controversie agrarie, dichiarò con sentenza non definitiva l’inesistenza, all’attualità, di un contratto di affitto tra le parti.

Con la successiva sentenza definitiva la sezione Specializzata del Tribunale ordinò il rilascio del fondo in favore di M.A.M., Lu. e T. e condannò il convenuto al pagamento dei canoni non prescritti fino alla cessazione del contratto, avvenuta nel 2012, e poi al pagamento dell’indennità di occupazione.

La Corte di Appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, adita da M.L., con sentenza n. 01406 del 2017, confermò la decisione di prime cure, espressamente affermando la non opponibilità alle attrici del contratto di affitto stipulato da M.L. con la società Mass Bianchet.

La sentenza è impugnata con due motivi di ricors da M.L..

Il primo mezzo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ad art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello relativo all’ordine di rilascio ed alla condanna al pagamento della somma annua di Euro 5.200,00 a decorrere dal 10/11/2012 e fino al soddisfo.

Il secondo motivo è formulato per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla ritenuta inopponibilità alle sorelle M. del contratto di affitto del fondo alla società Mass Bianchet.

Resistono con controricorso, assistito da memoria per l’adunanza camerale e nota spese, M.A.M., Lu. e T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso assume che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo all’ordine di rilascio del fondo di comproprietà esclusiva delle sorelle M. ed alla condanna al pagamento della somma di oltre cinquemila Euro all’anno.

Il motivo, oltre che formulato in modo contraddittorio rispetto al successivo mezzo, è infondato.

Dalla piana lettura della sentenza d’appello si rileva agevolmente che la Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata agraria, ha ritenuto inopponibile alle sorelle M. l’asserito contratto verbale di affitto tra il M.L. e la Società Mass Bianchet (in realtà costituente diretta emanazione dello stesso M. e dei suoi figli) e comunque che, stante l’espressa volontà contraria manifestata dalle sorelle M. dal 2006 (lettera del 26 ottobre), in quanto le stesse si opponevano a che il fondo fosse goduto da terzi e ne chiedevano la restituzione, potesse applicarsi l’istituto della gestione di affari altrui, richiamando giurisprudenza di legittimità oramai consolidata (Sez. U. n. 11135 del 04/07/2012).

Ulteriore elemento escludente la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2028 c.c., ha evidenziato la Corte territoriale, era la mancanza di un utile della gestione stessa, in quanto il ridetto contratto di affitto verbale, registrato, avrebbe avuto un canone di Euro 250,00 annui, del tutto incongruo per un’estensione di oltre cinque ettari di vigneto in zona di elevato pregio per la vinificazione del prosecco DOCG a confine con quella di produzione del vino bianco “(OMISSIS)”.

Le statuizioni della sezione specializzata di appello sul punto, e sulla conseguente conferma dell’ordine di rilascio del fondo delle sorelle M. con corresponsione in loro favore della somma di oltre Euro cinquemila quale canone annuo, sono logiche e coerenti e non risultano in alcun modo intaccate dal primo motivo del ricorso.

Il secondo mezzo è incentrato sull’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla ritenuta inopponibilità alle sorelle M. del contratto di affitto del fondo alla Società Mass Bianchet.

La Corte territoriale ha sul punto adeguatamente motivato, come già rilevato in relazione al primo mezzo di ricorso. L’ordine di rilascio del fondo di proprietà delle sorelle M. è stato, quindi, correttamente emanato nei confronti di M.L..

Va, per completezza motivazionale, affermato che eventuali controversie relative al rilascio materiale del fondo in favore delle sorelle M., derivanti dalla circostanza che esso, per ragioni imputabili al solo comportamento del M.L., è nella disponibilità materiale della Società Mass Bianchet, dovranno essere risolte in sede esecutiva, ferma restando la statuizione di inopponibilità alle controricorrenti del contratto verbale di affitto di fondo rustico, successivamente registrato, in favore della Società Mass Bianchet.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

La natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 06227 del 31/03/2016), nonostante l’integrale rigetto dell’impugnazione.

Il ricorrente deve, altresì, risultando integrati i presupposti di legge, essere condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., stante la manifesta infondatezza delle prospettazioni sostenute in ricorso, tendenti sostanzialmente ad un riesame in fatto della vicenda, già ampiamente esaminata dai giudici delle fasi di merito, nella fase di impugnazione (Sez. U n. 09912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.).

Ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, il collegio stima equa la determinazione dell’importo alla cui corresponsione va condannato il ricorrente in quello pari all’importo delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè al pagamento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della somma di Euro 8.200,00, oltre CA ed IVA come per legge;

rilevato che agli atti il processo risulta essere esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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