Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20315 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15742-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2380/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento D.P.R. n.. 600 del 1973, ex art. 36 ter, ai fini Ires, anno 2008, per disconoscimento della detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dall’impresa immobiliare C. s.p.a., esercente attività di locazione, ha accolto l’appello della società contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.

La CTR ha ritenuto, in base alla ratio dell’agevolazione, consistente nella incentivazione del risparmio energetico, che non ci siano limitazioni in ordine alla natura dell’attività imprenditoriale dei beneficiari, riconoscendone la spettanza in relazione agli interventi realizzati da società proprietaria di immobili concessi in locazione, quindi su immobili “merce”.

La C. s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce violane di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, ss., e D.M. 19 febbraio 2007, art. 2, dovendosi limitare l’attribuzione del beneficio esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto dell’intervento.

Il motivo è infondato.

Va premesso che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, e ss., (Finanziaria 2007), ha previsto che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente. Il D.M. economia e delle finanze 19 febbraio 2007, attuativo di tale articolo, ha individuato i “soggetti ammessi alla detrazione” (persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa – art. 2, comma 1, lett. a), nonchè ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti – art. 2, comma 1, lett. b -). L’art. 2, comma 2, dispone che, nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

In base al quadro normativo di riferimento, deve affermarsi che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società.

Nel caso concreto, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benchè inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.

Questa Corte per la medesima materia del contendere (sent. n. 29164/2019, n. 19815/2019; n. 19816/2019), ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ad esse vanno pertanto ricondotte le ragioni del rigetto del ricorso.

Deve pertanto confermarsi il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, e seguenti, (Finanziaria 2007), e al D.M. economia e delle finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (Cass. n. 29164/2019, n. 19815/2019; n. 19816/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata società.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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