Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20315 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 10/10/2016), n.20315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21967/2015 proposto da:

C.L., da considerarsi per legge, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, ivi domiciliato presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

CONTESSA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2305/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 9.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Milano, n. 2305 del 19.2.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – C.L. ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato accolto l’appello di Equitalia Nord spa avverso l’accoglimento della sua opposizione avverso una cartella di pagamento ed un’intimazione di pagamento, per ritenuta idoneità della notificazione della prima ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. L’intimata resiste con controricorso.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

p. 3. – In particolare, pare superfluo l’esame del motivo (di “violazione di norma di diritto”, identificata nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e nella L. n. 890 del 1992, art. 8), per essere stato proposto il ricorso, avverso sentenza resa in opposizione esecutiva (come ricordato dallo stesso ricorrente in ricorso, v. pag. 1, ultima riga) pubblicata il 19.2.15, con atto spedito per la notifica soltanto il 16.9.15, vale a dire oltre il termine ordinario di sei mesi (applicabile in ragione del tempo di instaurazione del giudizio di primo grado, successivo al 4.7.09), cui non si applica la sospensione feriale del termine in ragione dell’oggetto della controversia (giurisprudenza fermissima; per limitarsi, tra le più recenti, alla pronuncia recante affermazione del principio anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; tra le innumerevoli altre, v.: Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ord. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15), neppure in contrario rilevando che si trattasse di un’opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (per tutte e per limitarsi alle più recenti: Cass., ord. 7 aprile 2016, n. 6808).

p. 4. – Tanto preclude la disamina del merito della censura, sul quale peraltro la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso accolto dalla qui gravata sentenza, senza che gli argomenti dedotti dal ricorrente possano offrire spunti per una ulteriore riconsiderazione, nè che le argomentazioni dei giudici di merito o quelle nelle precedenti pronunzie di legittimità, tutte adeguatamente considerate e superate dall’attuale orientamento di questa Corte, offrano occasione di rimeditare quest’ultimo o di ritenerne opportuna la rimessione alle Sezioni Unite.

p. 5. – Il preliminare profilo di inammissibilità impone di proporre al Collegio di adottare la relativa declaratoria”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 magio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali cd accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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