Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20314 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20314 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 1778-2013 proposto da:
SOLITO FRANCO C.F. SLTFNC64R17L781P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio degli avvocati LUIGI MANZI, ANDREA
MANZI, che lo rappresentano e difendono unitamente
all’avvocato PAOLA ZIVIANI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018
1135

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione

dei

Crediti

I.N.P.S.

C.F.

Data pubblicazione: 31/07/2018

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A. (già Equitalia Nomos s.p.a.);
– intimata –

avverso la sentenza n. 387/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 15/10/2012 R.G.N. 957/2009.

– controricorrenti –

R.G.1778/2013

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 15 ottobre 2012, la Corte di Appello di Venezia
ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato
l’opposizione a cartella esattoriale con cui l’INPS chiedeva il pagamento
dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, per l’attività
prestata da Solito Franco come socio ed amministratore della Che. Mi.

2. per la Corte di appello, tenuto conto che lo stesso appellante aveva
dichiarato che la società non occupava e non aveva mai occupato
dipendenti, che curava i contatti con i fornitori e con i clienti, la
fatturazione e registrazione, svolgendo un’attività che lo occupava
tutto il giorno, il Solito doveva ritenersi comunque anche socio
lavoratore;
3. contro la decisione ha proposto ricorso Solito, con articolato motivo,
cui l’INPS ha resistito con controricorso;
4. Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO CHE
5. deducendo violazione delle circolari INPS nn. 25 del 1997 e 32 del
1999, violazione della legge 11 giugno 1971, n.426 e del TUIR ed errata
motivazione, la parte ricorrente censura la ritenuta doppia
contribuzione, alla gestione separata e alla gestione commercianti, a
carico del socio lavoratore di s.r.l. che svolga anche mansioni di
amministratore;
6. il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso;
7. sono invero consolidati i precedenti di questa Corte (v., ex multis, Cass.
23 dicembre 2016, n. 26976; Cass. 28 novembre 2016 n. 24103; Cass.
20 maggio 2016 n. 10443; Cass. 9 maggio 2017, n. 11242) con i quali
è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una
coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e
all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza dei
requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e
deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile
essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole,

1

Fil. s.r.l. esercente attività di commercio all’ingrosso;

grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi
dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.
5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente
assolto;
8. in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di
abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità

considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società,
ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente
esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335
del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il
socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e
prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto
che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. 17
luglio 2017, n.17639);
9. per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento
dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr.,
da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n.12560 quanto ai criteri da
utilizzare per tale ordine di valutazione);
10.

la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è
compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo
puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio
venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di
tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto
all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza
dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la
complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o
collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (v. Cass. n.12560 del
2017 cit. );

11.

nella specie, il decisum della Corte territoriale è coerente con i
richiamati principi, in quanto l’obbligo contributivo relativo

2

limitata sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto

alla Gestione esercenti attività commerciali è stato ancorato alla
verifica in fatto dello svolgimento di compiti che esulavano da quelli
propri dell’amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo
esecutivo/operativo, e all’assenza di dipendenti, così implicitamente
desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati
requisiti dell’abitualità e prevalenza dell’apporto offerto dalla parte

12.

il giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività di lavoro della parte
ricorrente è stato reso dalla Corte avuto esplicito riguardo, oltre che
alle chiare e dettagliate dichiarazioni della parte opponente, anche
con riferimento alla sostanziale circostanza dell’assoluta assenza di
addetti per lo svolgimento dell’attività;

13.

conformemente ai principi ripetutamente affermati da questa Corte,
spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del
relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di
legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,
sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la
censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del
ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un
convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma
deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del
ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola
mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al
vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 2 aprile 2009
n. 8023 e, conf., Cass. 8 gennaio 2015 n. 101);

14.

il ricorso va rigettato;

15.

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
nulla spese per la parte rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

3

ricorrente al lavoro aziendale;

Così deciso nella Adunanza camerale del 15 marzo 2018

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