Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20314 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20314

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 599/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARA

SABINA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4721/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa all’impugnativa di un provvedimento di rigetto dell’istanza presentata in sede di autotutela, con la quale il contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di liquidazione con il quale gli erano stati revocati i benefici per l’acquisto della prima casa, sull’assunto che non avesse rispettato i termini per il trasferimento della residenza nel comune in cui era sito l’immobile acquistato, lamentando, la violazione dell’art. 100 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, (primo motivo) e dell’art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (secondo motivo), in quanto, con riferimento alla prima censura, evidenziava come il mancato esercizio del potere di autotutela non era un atto impugnabile, in quanto rientrante nella discrezionalità esclusiva dell’attività amministrativa, quantomeno relativamente al merito della pretesa impositiva, potendo essere proposta impugnazione solo per eventuali profili d’illegittimità del rifiuto coinvolgente interessi di rilevanza generale alla rimozione dell’atto; tale censura, poichè attinente ai presupposti processuali, è rilevabile in ogni stato e grado e comporta, ex art. 382, comma 3, ult. parte, una pronuncia di cassazione senza rinvio, “perchè la causa non poteva essere proposta”. Con il secondo motivo, l’ufficio ha censurato la sentenza impugnata, in quanto erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto ricorrere, nella specie, la causa di forza maggiore, per il mancato trasferimento della residenza, entro i 18 mesi dall’acquisto, nel comune ove era ubicato l’immobile, annullando l’avviso di liquidazione emesso per il recupero dei benefici revocati.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il primo motivo nei termini che seguono, con assorbimento del secondo.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass. n. 3442/15, 7511/16, Cass. sez. un. n. 3698/09, 11457/10, ord. n. 25524/14, 3442/15).

Nel caso di specie, la questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, per la prima volta nel corso del processo, attenendo all’improponibilità della domanda, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa. Infatti, si tratta di questione di diritto sulla base di elementi di fatto pacifici, attinente all’accertamento dei presupposti processuali per l’esercizio del potere giurisdizionale e, nella specie, l’impugnazione dell’atto di diniego di annullamento in sede di autotutela non è volto a far valere vizi propri del diniego ma a far valere vizi dell’avviso di liquidazione non impugnato e divenuto definitivo.

L’esito favorevole al contribuente del doppio grado del giudizio di merito, nel corso del quale la questione dell’improponibilità della domanda non è stata sollevata dall’Amministrazione finanziaria, giustifica la compensazione delle relative spese. Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il ricorso non poteva essere proposto.

Compensa le spese processuali relative alla fase di merito, e condanna la parte contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite della presente fase, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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