Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20314 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Sul ricorso proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, C/O MAIELLO VIA VALSUGANA 2, presso lo studio dell’avvocato

BRINDISI FERDINANDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.F., A.F., A.L., C.

E., A.C., A.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CORLETO PERTICARA 7, presso lo studio

dell’avvocato CASA RUSSO SPENA, rappresentati e difesi dagli avvocati

SICILIANO M., RUSSO SPENA LUIGI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 921/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L., nella qualità di coniuge superstite ed erede di T.V., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli sez. distaccata di Frattamaggiore C.E. ved.

A., A.I., A.L., C. A., A.a., A.F. -quali aventi causa del fu A.G. nonchè V.F..

L’attore dedusse a sostegno della domanda: 1) che, con istrumento P. 21/7/1998, la propria dante causa T.V. aveva acquistato dalla S.r.l. Novedil l’appezzamento di terreno di are 24,08, in catasto partita 267, fol. I, part. 13, in (OMISSIS), confinante ad ovest con l’altra parte di fondo, part. 6, già di proprietà di S.A. e da questi venduta, in virtù di istrumento G. del 18/6/1979, a D.S.E. e, per successive alienazioni, pervenuta ai predetti convenuti A. – V.; 2) che, in virtù del detto istrumento G. la part. 13 così acquistata dalla T. era munita di servitù di passaggio pedestre e carraio costituita dal S. a carico del limitrofo fondo di cui alla part. 6; che i convenuti impedivano l’esercizio della servitù predetta.

Pertanto, l’istante chiese l’accertamento del diritto di servitù e la condanna dei convenuti a non impedirne e turbarne l’esercizio.

Si costituirono i convenuti, ad eccezione di A.I., nei confronti della quale non si perfezionava la notificazione dell’atto di citazione; contestarono la domanda, chiedendone il rigetto anche sul rilievo che in ogni caso la servitù de qua si sarebbe estinta per non uso; in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attore al risarcimento dei danni provocati dall’abusiva pratica del passaggio.

Con ordinanza del 14 agosto 2000 venne accolta la richiesta di reintegrazione del possesso formulata con ricorso depositato il 12 aprile 2000 dall’attore che aveva lamentato lo spoglio compiuto dai convenuti che con rete metallica avevano chiuso la stradina di accesso al fondo dominante oggetto della servitù: gli atti possessori erano quindi riuniti al giudizio petitorio.

Successivamente con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2000 il L., premesso di essere stato reintegrato nel possesso in virtù della ordinanza sopra menzionata,convenne in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’avvenuto spoglio.

Con sentenza del 25 gennaio 2003 il Tribunale rigettò tutte le domande proposte con il primo giudizio, compensando le spese.

Con sentenza del 6 agosto 2003 il Tribunale respinse anche la domanda di danni proposta dall’attore.

Tali decisioni vennero impugnate dall’attore e i relativi giudizi, in un primo momento riuniti, furono poi decisi separatamente con distinte sentenze.

Con sentenza dep. il 31 marzo 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarò inammissibile l’impugnazione principale proposta dall’attore avverso la decisione del 6 agosto 2003 che aveva respinto la domanda di danni sul rilievo che, a fronte delle argomentazioni del Tribunale, l’appellante non aveva indicato le ragioni specifiche, come imposto dall’art. 342 cod. civ., che proverebbero l’asserita illiceità e il danno conseguente; accolse l’impugnazione incidentale relativa alla compensazione delle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il L. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), denuncia gli errori in procedendo e in iudicando,che erano pacifici alla stregua di quanto affermato dalla stessa ordinanza del 20-5-2005 della Corte di appello il giudice si era pronunciato oltre i limiti del domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, attribuendo un bene diverso da quello domandato. 1.2. Il motivo va disatteso.

Occorre innanzitutto premettere che in tema di ricorso per cassazione, una questione puramente processuale (nella specie la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) non può essere dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione poichè in tal caso la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa; pertanto, sono inconferenti le doglianze relative ai vizi di motivazione.

La formulazione del motivo non consente di comprendere l’esatta portata della doglianza: pur facendo riferimento a una pronuncia emessa oltre i limiti della domanda, non specifica quella sarebbe stato il vizio di ultrapetizione, dovendo in proposito considerarsi che la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato si configura quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.

In effetti la violazione dell’art. 112 sembra del tutto fuori luogo, in primo luogo perchè la Corte di appello ha emesso una sentenza di natura meramente processuale, avendo verificato la inammissibilità dell’appello per inidoneità dei motivi (la verifica circa l’ammissibilità dell’impugnazione va compiuta dal giudice d’ufficio, indipendentemente dalla eccezione di controparte); d’altra parte, secondo quanto ancora esposto nella parte narrativa del ricorso e confermato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la doglianza sembrerebbe lamentare che la presente causa sarebbe stata decisa senza la fissazione dell’udienza di conclusioni: il che semmai avrebbe dovuto portare a denunciare la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo del tutto fuori luogo il riferimento al vizio di cui all’art. 112 citato. In ogni caso, il motivo difetta di autosufficienza, in quanto non trascrive il testo dell’ordinanza richiamata.

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 132, capo 3, denuncia la mancata trascrizione delle conclusioni relative alla domanda di risarcimento del danno così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.

2.2. Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza: nella specie, la mancata trascrizione delle conclusioni non ha in alcun modo inciso sulla decisione, posto che dalla motivazione risulta che i Giudici hanno esaminato i motivi di gravame, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità per la inidoneità e genericità del loro contenuto.

3.1. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, per omessa e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi, quando invece era stato ricalcato il fondamento della palese illiceità in cui erano incorsi gli appellati ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.: tenuto conto anche della circostanziata motivazione dell’ordinanza interdittale, la domanda non poteva essere disattesa.

3.2. Il motivo va disatteso.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il gravame per l’inidoneità dei motivi a censurare la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto la domanda (“essendo la domanda accessoria all’azione di spoglio – l’attore lungi dall’agire a parte avrebbe dovuto dimostrare il collegamento con l’esito della fase a cognizione piena, nell’ambito del giudizio petitortio in cui l’interdetto fu emesso, e ciò in quanto solo la sentenza sul merito possessorio ha l’effetto di giudicato ai fini del risarcimento del danno”).

Ciò posto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che con i motivi di gravame aveva formulato specifiche doglianze volte a criticare la motivazione del giudice di primo grado trascrivendo, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno le espressioni salienti al riguardo formulate: tale onere non è stato ottemperato perchè non solo il motivo difetta di autosufficienza ma anche i riferimenti al riguardo contenuti nel ricorso evidenziano come il ricorrente, facendo cenno alla illiceità della condotta tenuta dai convenuti, non avesse formulato specifiche censure a quella che era stata la ratio decidendi del giudice di primo grado di cui si è detto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per violazione della tariffa forense e per omessa motivazione, denuncia la illegittima liquidazione delle spese processuali, tenuto conto che in relazione al valore della controversia erano stati superati i massimi tariffari mentre le spese borsuali e forfettarie non trovavano riscontro negli atti di causa.

4.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate (Cass. 14744/2007;

22287/2009): tale onere non è stato ottemperato dal ricorrente.

Per quel che riguarda la liquidazione delle spese vive, va considerato che gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione (Cass. 2891/1999;

21012/2000).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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