Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20313 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20313 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

í
SENTENZA

sul ricorso 18708-2013 proposto da:
SASSU

ANTONIO

SALVATORE

SSSNN553M22I452F,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL
VECCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
in atti;
– ricorrente –

2018
580

contro

EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

Data pubblicazione: 31/07/2018

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

PAOLO

difende

ZUCCHINALI,

unitamente

che

la

all’avvocato

GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 54/2013 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI Sezione Distaccata di SASSARI,
depositata il 06/03/2013 r.g.l. n. 223/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO;
udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTO per delega verbale
Avvocato PAOLO ZUCCHINALI.

s.,
s’,,

,

R.G. 18708/2013

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 54/2013, depositata il 6 marzo 2013, la Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari respingeva il gravame proposto da Antonio Salvatore Sassu
nei confronti della pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Sassari ne aveva

dell’art. 5, comma 4 quater, d.lgs. n. 368/2001, da parte di Editoriale La Nuova Sardegna
S.p.A., per la quale il ricorrente aveva prestato attività lavorativa, con la qualifica di
redattore ordinario, in forza di numerosi contratti a termine stipulati nel periodo dal 4
luglio 1994 al 7 luglio 2007.
2. La Corte rilevava, a sostegno della propria decisione e per quanto di interesse, che il
dipendente assunto in luogo dell’appellante versava nelle sue medesime condizioni e che
la scelta del datore di lavoro, nell’ambito degli aventi diritto, non è soggetta a sindacato
giudiziale.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con unico motivo, cui
ha resistito la società con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5,
commi 4 quater e 4 sexíes, d.lgs. n. 368/2001, per avere la Corte territoriale affermato
che il redattore (Giovanni Bua) assunto in luogo del ricorrente “versava nelle sue
medesime condizioni” e che la scelta del datore di lavoro, tra soggetti aventi identico
diritto, non era sindacabile.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Al riguardo, e in primo luogo, si osserva che è consolidato il principio, per il quale nel
giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi
temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal
giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr., fra le molte
conformi, Cass. n. 25319/2017).
4. Nella specie, la questione (di fatto) se e quando il Bua avesse o non avesse esercitato
il diritto di precedenza, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 368/2001, e con le modalità previste, a
fronte del ricorrere delle altre condizioni stabilite dalla norma, non risulta avere formato
oggetto di deduzione nei gradi di merito, neppure a seguito dell’accoglimento da parte
1

rigettato la domanda di accertamento del diritto all’assunzione con precedenza, ai sensi

della Corte dell’istanza di esibizione del libro matricola e della conseguente individuazione
dello stesso Bua come dipendente assunto a tempo indeterminato.
5. D’altra parte, il ricorrente, pur denunciando il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., non indica affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero
in motivato contrasto con la norma regolatrice della fattispecie, o con l’interpretazione
che ne è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così
da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le
numerose conformi, Cass. n. 16038/2013), né deduce l’erronea riconduzione della

censura – nell’accertamento di fatto, secondo il quale i due lavoratori si trovavano in
identica condizione – l’erronea ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte di merito, in tal
modo formulando un rilievo di vizio di motivazione e peraltro nell’inosservanza del
“nuovo” art. 360 n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte nel 2012.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q. m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2018.

fattispecie all’ambito applicativo di una norma che non le si addice, ma sostanzialmente

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