Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20313 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24730/2017 proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Barberini n. 36 presso la

Delegazione Regione Puglia rappresentata e difesa dall’AVVOCATO

SABINA ORNELLA DI LECCE;

– ricorrente –

contro

Finuorora S.p.a.;

– intimata –

e contro

Mediterranea Associazione Per Lo Sviluppo Locale, in persona del

legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma

Via Federico Confalonieri n. 1 presso lo studio dell’AVVOCATO CARLO

CIPRIANI che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO SILVIA

MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2097/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal relatore Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

Finurora S.p.a., successivamente al rilascio in favore della Regione Puglia di garanzia a fronte dei finanziamenti concessi a Mediterranea – Associazione per lo Sviluppo Locale – citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Mediterranea e la Regione Puglia per sentir dichiarare l’inefficacia e/o l’improduttività di effetti giuridici del contratto e in subordine, accertare la tardività della escussione rispetto alla scadenza della garanzia.

Nel contraddittorio con la Regione Puglia, che si opponeva alla domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di Finuorora S.p.a. al pagamento della somma di circa cinque milioni settecentomila Euro portata dalla polizza, il Tribunale adito, qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia, ritenne che la garanzia fosse stata tardivamente escussa e rigettò la riconvenzionale.

La Corte di Appello di Roma, adita dalla Regione Puglia, ritenuto che si trattasse di cause scindibili, dichiarava inammissibile per tardività l’appello nei confronti di Finuorora S.p.a. e dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di Mediterranea con compensazione delle spese.

Avverso la pronuncia di appello ricorre con quattro motivi la Regione Puglia.

Resiste con controricorso Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso fanno valere: il primo nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1; si contesta che la questione della tardività dell’appello non fosse stata sottoposta al contraddittorio.

Il secondo nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, con riferimento alla mancata notifica della anticipazione di udienza e dell’attività processuale svolta di conseguenza; la questione sarebbe stata fatta valere nella comparsa conclusionale e assolutamente c ignorata dalla Corte territoriale.

Il terzo violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 331 c.p.c..

Il quarto mezzo prospetta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, costituito dalla mancata considerazione delle ragioni svolte nell’atto di appello per confutare la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia della polizza in atti.

Ragioni di logica inducono alla disamina del terzo motivo del ricorso, in quanto dalla statuizione ad esso relativa discende la necessità o meno dell’esame nel merito della controversia.

La sentenza d’appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dalla Regione Puglia sul presupposto che si fosse in presenza di cause scindibili e, quindi, di conseguenza, dalla mancata rituale notifica dell’impugnazione nei confronti della Finuorora S.p.a. derivasse la tardività dell’appello con conseguente inammissibilità dell’impugnazione nei confronti della detta società e non luogo a provvedere nei confronti di Mediterranea e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in applicazione dell’art. 332 c.p.c. e non dell’art. 331 c.p.c..

Il terzo motivo di ricorso, come prospettato, censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 331 c.p.c..

La Corte di Appello di Roma, confermando sul punto la statuizione del tribunale, ha ritenuto che il contratto tra la Regione Puglia e la Finuorora S.p.a. fosse un contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che non si era in presenza di un’unica causa, bensì di distinte controversie, cosicchè la notifica dell’impugnazione nei confronti della mediterranea non valesse a rendere applicabile il disposto dell’art. 331 c.p.c..

L’assunto non è condividibile.

Giova evidenziare che la causa originaria è stata proposta, in primo grado, dalla stessa Finuorora S.p.a., la quale, quindi, avanzava una domanda ritenendo imprescindibile la presenza in giudizio anche dell’obbligato in via principale, oltre che del fidejussore o comunque del soggetto obbligato in forza di contratto (autonomo) di garanzia.

La qualificazione del contratto quale di garanzia autonoma è stata, peraltro, contestata in giudizio dalla Regione Puglia, e la motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale, al fine della qualificazione non può dirsi, allo stato e giusta quanto si va ad evidenziare, assistita dal giudicato.

Pur a prescindere, peraltro, dall’esistenza o meno di giudicato sul punto della qualificazione del contratto, non può escludersi la qualificazione in termini di inscindibilità del litisconsorzio processuale che si è venuto a creare.

E’ affermazione costante di questa Corte (Cass. n. 14829 del 20/07/2016 e n. 16669 del 01/1072012) che “Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art. 1944 c.c., comma 1, nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d’appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 c.p.c.”.

Il detto orientamento giurisprudenziale deve essere ribadito nel caso di specie, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, tenuto conto delle sopraevidenziate circostanze di introduzione dell’unico giudizio, in primo grado, sia nei confronti del soggetto obbligato in via principale, la Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale, sia nei confronti dell’ente pubblico territoriale garante e della richiesta di rinnovazione del termine per la notifica dell’appello avanzata dalla Regione Puglia.

Come attenta dottrina ha da tempo evidenziato la questione dell’inscindibilità delle cause in fase d’impugnazione è determinata non tanto (e comunque non solo) dalla comunanza di diritti, ma anche, dal punto di vista processuale, dalla circostanza che ai fini della decisione di una causa sia necessario procedere ad esaminare elementi propri di un’altra causa. Con riferimento specifico alle ipotesi di garanzia si evidenzia che il garante può partecipare in via adesiva al processo relativo alla causa principale (in forza dell’art. 105 c.p.c., comma 2, artt. 106 o 107 c.p.c.) e in tal caso si è in presenza di una causa inscindibile ed il garante è sempre parte necessaria nelle fasi di impugnazione. Nel caso di specie il garante (la Regione Puglia) è stato, per diretta iniziativa processuale del soggetto in cui favore la garanzia era prestata (Finuorora S.p.a.), parte del giudizio sin dal primo grado. Ne consegue, giusta quanto sopra evidenziato, l’inscindibilità della causa anche in fase d’impugnazione.

E’ opportuno, altresì, evidenziare, per completezza argomentativa e in adesione all’orientamento di questa Corte che (Cass. n. 20860 del 21/08/2018): “L’obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga – venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario – quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro”.

La mancata rituale integrazione del contraddittorio in fase di appello comporta nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

La Corte d’Appello di Roma, nel dichiarare inammissibile per tardività l’appello proposto dalla Regione Puglia nei confronti della Finuorora S.p.a. non ha, quindi, fatto corretta applicazione dei sopraevidenziati principi in tema di inscindibilità delle cause in fase di impugnazione.

Il terzo motivo di ricorso è, pertanto accolto.

L’accoglimento del terzo mezzo comporta l’assorbimento dei restanti.

La sentenza in esame è cassata con rinvio.

La causa è rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame sulla base di quanto statuito e provvederà anche alle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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