Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20313 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16376-2016 proposto da:

SI.NA. S.A.S. DI S.M. & C, (C.F. (OMISSIS)), in

persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA,

n.10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 25/45/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 7 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da SI.NA. sas di S.M. & C. avverso la sentenza n. 16746/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale trovava fondamento nelle prove indiziarie allegate dall’Ente impositore, mentre di contro non risultavano adeguate le allegazioni contro probatorie della società contribuente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata perchè pronunciata, come quella di primo grado, a contraddittorio non integro, difettando l’originaria evocazione in giudizio dei suoi soci, da ritenersi appunto litisconsorti necessari.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 – 01).

La sussistenza della non integrità del contraddittorio non è stata rilevata dai giudici di merito ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, dal giudice tributario di appello, sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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