Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20313 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 25707/2015 proposto da:

B.G., G.S.C., B.S.,

B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso

lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUCA MARIO NELLO PEDERNESCHI, PAOLO

GIANNIARIA FORNONI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.P. E FIGLI SS SOCIETA’ AGRICOLA in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

BRINDISI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BOCCUCCIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO PALOSCHI

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni del P.G. Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI il quale

chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, in camera di consiglio, accolga

il ricorso, e disponga la prosecuzione del processo, con i

conseguenti provvedimenti di legge;

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 02/10/2015,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.S.C., B.S., A. e G., nella qualità di coeredi di B.B., hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cremona, Sezione specializzata agraria, la società semplice B.P. e figli, chiedendo che venisse riconosciuta la cessazione, per la data del (OMISSIS), del contratto col quale i fratelli B.B. e P. avevano concesso in affitto agrario alla società semplice B.B. e P. tre lotti di terreno, con conseguente condanna della società al rilascio dei medesimi.

A sostegno della domanda hanno esposto che, alla morte del proprio dante causa B.B., la società non aveva restituito ai proprietari i beni concessi in affitto.

Si è costituita in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la natura pregiudiziale dell’altro giudizio, promosso davanti al Tribunale di Cremona da B.P. nei confronti degli credi di B.B., volto all’accertamento dell’autenticità di una scrittura privata stipulata nel (OMISSIS) dai due fratelli B. e P., nonchè all’accertamento che i terreni del lotto n. (OMISSIS), che apparentemente risultavano di proprietà esclusiva di B.B., erano in realtà di proprietà di entrambi i fratelli.

2. Questa seconda domanda giudiziale è stata rigettata dal Tribunale di Cremona, la cui sentenza è stata appellata da B.P. ed è fissata in discussione, davanti alla Corte d’appello di Brescia, per l’udienza del 28 novembre 2018.

La prima domanda giudiziale, invece, è stata accolta dal Tribunale di Cremona, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 22 maggio 2015. Anche questa sentenza è stata oggetto di appello da parte della società B.P. e figli, e la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 2 ottobre 2015, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la decisione dell’altra causa, fissata in decisione per il 2018.

3. Avverso il citato provvedimento di sospensione hanno proposto regolamento di competenza G.S.C., B.S., A. e G., con unico atto affidato a due motivi ed affiancato da successiva memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Resiste con memoria difensiva la società semplice B.P. e figli.

4. Il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che il regolamento di competenza venga accolto, con annullamento del provvedimento di sospensione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 295 c.p.c..

Osservano i ricorrenti che l’ordinanza impugnata, peraltro motivata in maniera “telegrafica”, sarebbe errata, perchè nessun vincolo di pregiudizialità riveste il giudizio promosso da B.P. rispetto a quello promosso dai ricorrenti per la declaratoria di cessazione del contratto di affitto agrario e di rilascio dei terreni affittati. Ed infatti la causa ritenuta dalla Corte d’appello come pregiudicante deve stabilire se i terreni ivi richiamati, fra i quali anche il lotto n. 3, siano di proprietà esclusiva di B.B. (e perciò dei suoi eredi) ovvero siano in comproprietà fra costoro e B.P.. Tale causa nulla avrebbe a che vedere con quella agraria, nella quale si discute di scadenza di un contratto e di rilascio dei terreni. Non sussisterebbe, intanto, l’identità soggettiva delle parti, che è condizione per la sospensione; e neppure il vincolo di pregiudizialità, posto che – ove pure il giudizio promosso da B.P. si concludesse nel senso da lui voluto – ciò non farebbe venire meno il diritto dei comproprietari di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del terzo conduttore dei beni.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 295 cit. in riferimento all’art. 337 c.p.c..

Osservano i ricorrenti, in via subordinata rispetto al motivo precedente, che nella specie potrebbe, al massimo, ricorrere un’ipotesi di pregiudizialità facoltativa, perchè la causa ritenuta pregiudicante è stata già decisa con una sentenza di primo grado, sebbene non ancora definitiva.

3. Ragioni di economia processuale impongono di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, il quale è fondato.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2; ne consegue che, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337, comma 2 cit. (così, fra le altre, le ordinanze 20 gennaio 2015, n. 798, e 7 luglio 2016, n. 13823). Nel caso in esame, il provvedimento di sospensione oggetto del regolamento di competenza è stato pronunciato dalla Corte d’appello di Brescia ai sensi dell’art. 295 c.p.c., mentre nella causa pregiudicante era stata già emessa la sentenza di primo grado, il che comporta che il provvedimento di sospensione sarebbe stato pronunciabile solo in base alla diversa previsione del citato art. 337, comma 2.

4. Fondato è, ad ogni modo, anche il primo motivo di ricorso.

Il provvedimento di sospensione, infatti, presuppone una situazione particolare (eccezionale), risolvendosi altrimenti in una sorta di diniego di giustizia, sia pure provvisorio. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il provvedimento di sospensione si rende possibile solo se la fattispecie costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi elementi un fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda altro giudizio che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fatto-diritto, tale da rendere necessaria la sospensione del processo dipendente, imponendosi un identico accertamento al fine di evitare contrasto di giudicati (v. le ordinanze 21 dicembre 2011, n. 27932, e 24 settembre 2012, n. 16188).

A questo riguardo, nel caso in esame sono decisive due considerazioni. Da un lato, non sussiste coincidenza delle parti nei due giudizi in questione. dall’altro poi se anche la causa promossa da B.P. si dovesse concludere nel senso della fondatezza della sua domanda, al più si perverrebbe alla conclusione per la quale il lotto n. 3, oggetto di questioni in entrambe le cause, è in comproprietà tra B.P. e gli eredi del fratello B. (oggi ricorrenti). Ma in una situazione del genere questi ultimi sempre potrebbero agire per ottenere il rilascio dei beni affittati dal loro dante causa alla società di famiglia, almeno pro quota.

In altri termini, non sussistono nè identità soggettiva nè vincolo di pregiudizialità tra le due cause in esame.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare la prosecuzione del giudizio sospeso.

La liquidazione delle spese sarà compiuta dal Giudice di merito a conclusione del giudizio, anche in relazione al presente regolamento di competenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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