Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20313 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LABICANA 92, presso lo studio dell’avvocato ROMANO MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALLEFUOCO BIAGIO;

– ricorrente –

contro

DE.NA.FR.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 838/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.G. si opponeva al decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli con il quale gli era stato ingiunto, su ricorso di De.Na.Fr., titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento della somma di L. 60 milioni a saldo del prezzo di lavori edili, oltre 41 milioni a titolo di IVA sul corrispettivo globale di 230 milioni, sostenendo l’erronea quantificazione del richiesto.

Resistendo la parte opposta, che assumeva in L. 333 milioni l’ammontare complessivo del compenso dovuto, e chiedeva, altresì, l’ulteriore somma di L. 103.306.739 a titolo di rivalutazione e interessi, il Tribunale rigettava l’opposizione, confermava il decreto e respingeva la domanda ulteriore della parte opposta.

Nel pronunciare sull’appello principale del D.S. e incidentale della De.Na., la Corte d’appello di Napoli riformava solo in parte detta sentenza, ritenendo applicabile ratione temporis l’IVA al 18 e non al 19%, per cui, quantificato sulla base della c.t.u. il credito complessivo in L. 268.400.000, IVA inclusa, e in L. 272.000.000 la somma in totale pagata dal D.S., condannava la De.Na. a restituire a quest’ultimo la differenza di L. 3.800.000, oltre interessi legali dalla domanda, compensando interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Tale dispositivo era, poi, corretto aggiungendo, altresì, la condanna del D.S. al pagamento degli interessi sulla somma di L. 101.000.000 dalla data del decreto ingiuntivo a quella dell’avvenuto pagamento, come specificato nella parte motiva della sentenza.

Per la cassazione della quale ricorre D.S.G., formulando cinque motivi di annullamento.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce il vizio motivazionale su di un punto decisivo della controversia, costituito da ciò, che, come già rilevato dal giudice di prime cure e debitamente documentato con la produzione della quietanza, G. D.S. nel corso del giudizio di primo grado aveva pagato, a saldo dell’ingiunzione, la somma complessiva di L. 138.942.700, di cui 101.400.000 per sorte capitale e 30.420.000 per interessi dall’emissione del decreto ingiuntivo e per spese legali. La Corte d’appello, sostiene il ricorrente, sembrerebbe non aver tenuto conto della quietanza, o di averne tenuto conto contraddittoriamente solo quanto alla sorte capitale, condannando il D.S. al pagamento degli interessi sulla somma portata dal decreto ingiuntivo, somma che, invece, in una con le spese legali, questi aveva pagato con il medesimo versamento. Infatti, la Corte territoriale ha dato atto che il D.S. ha pagato la somma complessiva di L. 272.000.000, di cui L. 171 milioni “somma pacifica tra le parti”, e L. 101.000.000 quale importo del decreto ingiuntivo successivamente pagato, a fronte di un credito quantificato in L. 268.400.000.

2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale, si sostiene, è incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto ha condannato l’appellante al pagamento degli interessi sulla somma di L. 101.000.000, nonostante la parte appellata avesse, ancorchè inammissibilmente, formulato in appello la sola domanda di condanna del D.S. al pagamento degli interessi compensativi.

3. – Con il terzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 114 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., nonchè il vizio di motivazione, in quanto il giudice d’appello si è limitato a fare proprie le conclusioni del c.t.u., senza nulla riferire in ordine al processo logico-giuridico utilizzato nel pervenire alla decisione e senza traccia di autonome valutazioni in merito alle circostanze decisive risultanti dal complesso probatorio.

Inoltre, la Corte partenopea, aderendo a quanto già ritenuto dal Tribunale, ha utilizzato come parametro per la quantificazione dei lavori l’equo apprezzamento dettato dall’esperienza di vita, senza specificare ulteriormente come si possa arrivare alla valutazione complessiva di L. 56 milioni, per le opere extracontratto, che corrisponde esattamente alla differenza tra quanto valutato dal c.t.u. (L. 216 milioni IVA inclusa) e quanto effettivamente corrisposto dall’appellante (L. 272.400.000). In tal modo la controversia è stata decisa mediante l’applicazione, assenti i presupposti, di un sostanziale criterio equitativo, teso a pareggiare i conti, per colmare la differenza tra quanto versato e quanto determinato dal c.t.u. in ordine ai lavori effettivamente eseguiti.

4. – Il quarto motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente per la restituzione di quanto indebitamente percepito in eccesso dalla ditta De Nardo. E’ risultato, infatti, provato che il D.S. ha pagato la somma di 272.400.000 milioni (171.000.000 + 101.400.000), oltre interessi e spese legali della procedura espropriativa per ulteriori L. 37.542.700, mentre il c.t.u. ha quantificato in L. 180.000.000 oltre IVA (da calcolarsi nella misura del 18%), il costo dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice, di talchè è di tutta evidenza – sostiene parte ricorrente – che il D. S. ha diritto alla restituzione della somma di L. 58.200.000, pari alla differenza tra il versato e il costo complessivo (L. 180.000.000 + 32.400.000 per IVA).

5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 277 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione in ordine al capo di sentenza avente ad oggetto la compensazione delle spese. Tale decisione è illegittima, afferma il ricorrente, da un lato perchè la Corte territoriale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, e dall’altro perchè la parte appellata aveva ridimensionato la propria pretesa, domandando solo gli interessi compensativi, rispetto a quanto chiesto in primo grado, sulla sola somma di L. 56.000.000 e non sul debito di cui al provvedimento monitorio.

6. – Il terzo motivo, il cui esame appare prioritario in quanto involge l’accertamento del credito per sorte capitale, è fondato nei termini e nei limiti che seguono.

La Corte partenopea ha condiviso le conclusioni del c.tu., ritenendo che questi abbia con esaustiva motivazione verificato la rispondenza a) di quanto dichiarato in una perizia di parte con quanto riscontrabile a stregua dello stato di fatto, dando atto l’ausiliario di essersi limitato a quantificare in L. 180 milioni il solo costo dei lavori concordati dalle parti, sulla base della tariffa del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, in vigore dal 1.6.1982; b) dei prezzi correnti di mercato con le spese non rientranti in detta tariffa, precisando, altresì, di essere stato nell’impossibilità di quantificare i lavori extra contratto, non essendo stato quest’ultimo prodotto in giudizio. Ciò posto, in ordine al risultato e alla condivisione degli accertamenti tecnici svolti, la Corte territoriale, aderendo al medesimo giudizio espresso dal Tribunale, ha, poi, ritenuto, in mancanza di esame dal parte del c.tu., di quantificare i lavori extracontratto “nella misura di L. 56 milioni sulla base delle norme di comune esperienza, attesa la natura delle opere (impermeabilizzazione pareti di balconi, finestre, balconi, collettore fognario ed altro) e la non contestazione dell’entità delle stesse”, aggiungendo, poi, che non era provato che tale valutazione si discostasse dalle tariffe del genio civile.

6.1. – La censura sulla complessiva quantificazione del credito è, per quanto attiene all’importo dei lavori stimato dal c.tu., del tutto generica, e quindi inammissibile, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (v. Cass. nn. 5229/11, 19475/05, 7150/05, 2114/05 e 7880/94).

6.2. – Conclusioni diverse s’impongono, invece, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per quanto concerne i lavori extracontratto, stimati dalla Corte d’appello sulla (dichiarata) base di massime di comune esperienza.

Le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall’osservazione reiterata di fenomeni naturali e socioeconomici, di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all’art. 115 cpv. c.p.c, sia per la valutazione delle prove, che per l’argomentazione di tipo presuntivo (così, Cass. n. 22022/10). Sebbene anche il ricorso all’equità di tipo correttivo-integrativo sia riconducibile, secondo il costante indirizzo di questa Corte formatosi in tema di liquidazione equitativa del danno, al generale potere previsto dall’art. 115 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. n. 13288/07; v. anche Cass. n. 1529/10, secondo cui i dati di comune esperienza sono limiti da cui la valutazione equitativa del danno non può macroscopicamente discostarsi), equità e comune esperienza permangono tecniche di apprezzamento dei fatti che, per quanto omogenee, non sono sovrapponigli tra loro. La prima esprime un’opzione che opera su base soggettiva, pur nel contesto di dati di riferimento certi e altrimenti appurati, in grado di orientarla entro un campo di variazione ragionevole; la seconda, invece, integra un giudizio di tipo oggettivo, la cui esattezza è verificabile da chiunque a stregua dell’elevato grado di iterazione di un fenomeno osservabile.

Ne deriva che la quantificazione di una somma dovuta può logicamente ascriversi a regole d’esperienza solo in quanto abbia ad oggetto una prestazione di carattere usuale e (ri)corrente, suscettibile di oscillazioni minime da caso a caso, ovvero quando tale determinazione costituisca la risultante concreta di fatti realmente notori (come i prezzi di mercato di beni di frequente utilizzo) e di nozioni di pratica comune (come il corrispettivo orario di semplici attività manuali), che possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione (a quest’ultimo riguardo, cfr. in tema di corrispettivo d’appalto, Cass. n. 2162/70). Allorquando, invece, siano in gioco importi di particolare rilievo o che derivino dalla valutazione di utilità complesse, la corretta esperienza delle quali richieda per di più un sapere tecnico, la quantificazione del dovuto eccede l’ambito di applicabilità delle nozioni di cui all’art. 115 cpv.

c.p.c. 6.2.1. – Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli riguardo ai lavori extracontratto ha dato atto, da un lato, che il c.t.u. non si è espresso, in mancanza del contratto da cui trarli per differenza, e dall’altro, però, li ha quantificati in L. 56 milioni sulla base di non meglio precisate nozioni di comune esperienza. Tale quantificazione, nonostante il richiamo a massime di comune esperienza, sul cui concreto contenuto la sentenza impugnata tace, mal cela, in realtà, una caratteristica liquidazione equitativa, compiuta senza alcun riferimento specifico alle condizioni che ne giustificherebbero l’adozione nello specifico caso.

E poichè anche la liquidazione equitativa (a tacere della sua critica e recessiva utilizzabilità in materia di quantificazione del corrispettivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 1657 c.c.), non si sottrae alla necessità di dimostrare che sia impossibile o grandemente difficoltosa una determinazione analitica e di illustrare in maniera specifica i parametri valutativi adottati, la pronuncia impugnata è in parte qua affetta da motivazione insufficiente.

7. – L’accoglimento del motivo anzidetto, imponendo una rinnovata quantificazione del prezzo delle opere ed. extracontratto, assorbe l’esame delle restanti censure, che presuppongono la determinazione del corrispettivo globale dovuto.

8. – Sulla base delle considerazioni svolte, va accolto il terzo motivo, assorbiti tutti gli altri, e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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