Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20312 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20312 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 25364/14, proposto da:
Della Medio Farma s.r.I.- già Farmaceutici Gullo s.r.I.- in persona del legale
rappres. p.t.; Gullo Massimo; Gullo Maria; Gullo Roberta; Gullo Rosalia; tutti
elett.te domic. in Roma, alla via della Conciliazione n. 44, presso l’avv. M.
Brizzolan, rappres. e difesi dall’avv. Francesco Costanza con procura speciale a
margine del ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
Banca Nuova s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in
Roma, alla via Bressanone n.3, presso l’avv. Maria Luisa Casotti Cantatore,
rappres. e difesa dagli avv.ti Salvatore Grimaudo e Costantino Ciofalo, con
procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1299/2013 emessa dalla Corte d’appello di Palermo,
depositata il 10.9.2013,
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 12 aprile 2018.

Data pubblicazione: 31/07/2018

RILEVATO CHE
La Farmaceutica Gullo s.r.I., Francesca D’Antoni, Maria, Roberta e Rosalia Gullo
(quest’ultime quali fideiussori) convennero in giudizio la Banca del Popolo
s.p.a., rilevando che: la società aveva acceso due conti correnti, uno nel 1985
non assistito da forma scritta in quanto l’unica convenzione relativa ad un
affidamento risaliva al 1995 e l’altro nel 1997 inerente ad un affidamento;

anatocistici e liquidate spese e commissioni non documentate; i due conti
erano stati revocati illegittimamente. Ciò premesso, gli attori chiesero la
condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse,
l’accertamento dell’inefficacia della revoca dei conti, la condanna al
risarcimento dei danni e l’accertamento dell’invalidità della fideiussione
stipulata dalle persone fisiche attrici.
Si costituì la banca, resistendo alla domanda e proponendo domanda
riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di
euro 111.000,00 circa oltre interessi convenzionali.
Il Tribunale di Palermo dichiarò la nullità delle clausole di capitalizzazione
trimestrale, condannando gli attori al pagamento della somma di circa euro
48.000,00 oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del rapporto,
nonché la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 89,48 oltre
interessi legali. In particolare, il giudice ritenne che: la legge n. 108/96 non era
applicabile per i rapporti bancari sorti prima della sua entrata in vigore; la
revoca dei conti era stata legittima e la domanda risarcitoria sfornita di prova.
Proposero appello la Media Farma s.r.I.- già Farmaceutici Gullo s.r.I.- e gli altri
attori lamentando l’illegittima applicazione di interessi extralegali e della
capitalizzazione annuale, nonché l’erronea applicazione di spese non previste.
Si costituì la Banca Nuova s.p.a., proponendo appello incidentale avente ad
oggetto la condanna al pagamento della stessa somma richiesta in primo grado
con la riconvenzionale.
La Corte d’appello di Palermo ha respinto gli appelli e confermato la sentenza
di primo grado, argomentando che: i due contratti di conto corrente indicavano
il tasso specifico degli interessi; la doglianza relativa all’erroneo calcolo degli
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erano stati applicati interessi extralegali in mancanza di patti scritti e

interessi era stata accertata dal c.t.u. e recepita dal Tribunale, per cui sul
punto gli appellanti principali non avevano interesse ad agire; non erano
emersi tassi d’interesse usurari o comunque illegittimi avendo il c.t.u. calcolato
gli interessi in conformità delle suddette clausole specifiche, considerato altresì
che gli attori originari non avevano prodotto gli estratti-conto scalari anteriori
al 1993; non era applicabile la legge n. 108/96 in tema di usura, entrata in

reato di cui all’art. 644 c.p. nella pregressa formulazione; non era applicabile
l’art. 1815 c.c., norma relativa ai contratti di mutuo; erano inammissibili i
motivi d’appello riguardanti la capitalizzazione trimestrale e le commissioni di
massimo scoperto perché domande nuove, e le spese dei conti correnti perché
domanda tardiva; l’appello incidentale riguardo all’anatocismo trimestrale era
infondato.
La Medio Farma s.r.I., Massimo, Maria, Roberta e Rosalia Gullo hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Si è costituita la Banca Nuova
s.p.a. con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato relazione, chiedendo l’accoglimento del
ricorso limitatamente al secondo motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli
artt. 644 c.p., 1815 c.c., come novellati dalla I. n. 108/96, avendo la Corte
d’appello erroneamente escluso l’usurarietà dei tassi d’interesse applicati.
Con il secondo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione
dell’art. 1283 c.c., avendo la Corte d’appello applicato la capitalizzazione
annuale degli interessi in luogo di quella trimestrale ritenuta illegittima.
Con il terzo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1421
c.c., avendo il giudice d’appello ritenuto tardiva la domanda relativa alle spese,
senza rilevarne d’ufficio la nullità per mancata previsione nei contratti di conto
corrente.
Con il quarto motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli
art. 112 c.p.c. e 24 Cost., lamentando la mancata rinnovazione della c.t.u. e la

vigore successivamente e non era stata comunque dimostrata la fattispecie di

omessa pronuncia in ordine all’applicazione del diverso tasso d’interessi
indicato negli estratti-conto alla data del 6.3.02 prodotti dalla banca con la
memoria ex art. 183 c.p.c.
Il primo motivo è infondato. Al riguardo, i ricorrenti hanno lamentato il
carattere usurario degli interessi applicati dalla banca nel periodo anteriore alla
legge n. 108/96, invocando l’art. 644 c.p. nella versione vigente all’epoca dei

un livello-soglia che però riguarda la norma introdotta con la legge n. 108 con
la modifica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. Peraltro, il motivo non indica
chiaramente le ragioni della violazione delle suddette norme nella versione
previgente sovrapponendo, come detto, profili di censura afferenti alle
modifiche introdotte con la suddetta I. n. 108.
Il secondo motivo è fondato. la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il
motivo d’appello principale concernente l’inapplicabilità anche della
capitalizzazione annuale perché domanda nuova. I ricorrenti sostengono invece
che l’accertamento dell’illegittimità della capitalizzazione trimestrale implichi
anche l’estensione a quella annuale.
Non può dirsi corretta la motivazione della Corte d’appello perché l’illegittimità
dell’anatocismo è da intendere in maniera unitaria, senza che rilevi la
distinzione periodica della relativa applicazione, in conformità della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di controversie relative ai
rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con
riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto
corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice,
dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di
anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del
correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., SU, n. 24410/10;
Cass., n. 17150/16; ord. n. 24153/17).
Ne consegue l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui,
implicitamente, ha affermato che la domanda relativa all’anatocismo

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fatti, ma senza allegarne gli elementi costitutivi e richiamando confusamente

trimestrale costituisce domanda diversa ed autonoma rispetto a quella
sull’anatocismo annuale.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto confusamente lamenta l’omesso
rilievo d’ufficio di nullità di clausole dei conti correnti in tema di spese, laddove
si tratta di doglianza riguardante l’applicazione di spese non previste
contrattualmente; pertanto, non vi erano clausole contrattuali da dichiarare

contestate. Pertanto, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto
inammissibile il motivo d’appello perché afferente a domanda tardivamente
proposta in primo grado.
Il quarto motivo, infine, è parimenti infondato in quanto l’art. 24 Cost. è stato
erroneamente richiamato per la mancata integrazione della relazione di c.t.u.,
trattandosi di riesame del merito; inoltre, va esclusa l’omessa pronuncia dato
che la Corte d’appello ha compiutamente chiarito le ragioni delle sue
determinazione anche sul tasso convenzionale al 13,75%, laddove i rilievi dei
ricorrenti appaiono non decisivi, generici e privi di autosufficienza.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello competente, anche per le
spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo e
rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2018.

nulle ma, piuttosto, non vi erano clausole che prescrivevano le spese

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