Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20312 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16219-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7980/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE del LAZIO, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di D.C. di avviso di accertamento per estimi catastali, accolto in primo grado dalla CTP di Roma, con sentenza depositata il 20 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto notificato mediate agenzia di recapito privata (Nexive spa), considerata notifica inesistente, come tale rilevabile d’ufficio.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, (art. 1 commi 57 e 58); della L. n. 890 del 1982, e dell’art. 149 c.p.c., ex. art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, trattandosi di nullità della notifica (e non di inesistenza).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla Dir. n. 2008/6/CE, e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017, – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacchè la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile da elementi certi (quali la cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello firmata dal contribuente ovvero l’atto di appello del con.

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

Tale accertamento, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, in quanto in relazione alla data di pubblicazione della sentenza (20 luglio 2016) non potendosi considerare la data di spedizione dell’appello, per la indicata carenza di poteri certificativi delle agenzia di posta privata (SU 299/2020), l’unica data certa rinvenibile dagli atti di causa è la costituzione in appello del contribuente, del 13 aprile 2017. Tale data si pone oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c., in scadenza il 20 febbraio 2017. Ne deriva la tardività dell’appello dell’Agenzia delle entrate, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA