Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20312 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16342/2016 proposto da:

DOUTDES S.P.A. (C.F. E P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo

studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIO DE BELLIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 11 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Doutdes spa avverso la sentenza n. 61/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Mantova che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRES ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che, essendo stata depositata la sentenza appellata in data 13 febbraio 2015, il termine c.d. “lungo” di appello doveva affermarsi scadente il 14 settembre 2015 tenuto conto del periodo di sospensione feriale, sicchè l’impugnazione proposta il 29 settembre 2015 doveva considerarsi tardiva ed appunto perciò inammissibile.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1,artt. 155,327 c.p.c. e successive modificazioni normative, poichè la CTR ha affermato la scadenza del termine “lungo” per proporre appello al 14 settembre 2015 invece che l’1 ottobre 2015.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “Ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3 e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale” (Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 04/03/2015, Rv. 634909-01).

Correttamente dunque la sentenza impugnata ha aggiunto giorni 31 (così ridotta la sospensione feriale dei termini processuali, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, dalla novella della L. n. 742 del 1969, art. 1, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1) al termine semestrale per appellare e quindi fissato la scadenza del termine medesimo al 14 settembre 2015, essendo la sentenza della CTP stata depositata il 13 febbraio 2015.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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