Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20312 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14101/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE GALLARATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1452/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO dei

09/04/2014, depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato PAOLO PANARITI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. G.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, il Comune di Gallarate chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell’incolpevole sua caduta dalla bicicletta determinatasi a causa della presenza di una profonda ed invisibile buca esistente su di una strada comunale da lui percorsa.

Si costituì in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità esclusiva del Comune di Gallarate nella determinazione del danno, accolse la domanda e condannò il medesimo al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 aprile 2014, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato l’esclusiva responsabilità della parte appellante ma ha ridotto l’entità del risarcimento del danno. Dopo di che, la Corte ha condannato il G. al pagamento delle spese del giudizio di appello ed ha compensato quelle del giudizio di primo grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre G.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Il Comune di Gallarate non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare fondato.

5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato la parte vincitrice al pagamento delle spese del giudizio di appello, compensando quelle del giudizio di primo grado.

5.1. Il motivo è fondato.

Nel caso in esame, infatti, è pacifico che, in base ad una valutazione globale dell’esito dei due gradi di giudizio (v. l’ordinanza 13 marzo 2013, n. 6369), il G. è da considerare vincitore, poichè è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del Comune di Gallarate nella determinazione del sinistro e la Corte d’appello ha soltanto ridotto l’entità della liquidazione del danno.

Trova perciò applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite (v. le ordinanze 3 ottobre 2014, n. 20894, e 28 settembre 2015, n. 19122). Ne consegue che sussiste l’invocata violazione di legge.

6. Si ritiene pertanto che il ricorso sia da trattare in camera di consiglio per essere accolto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione al profilo censurato. Poichè non sono necessari, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi affrontare la sola questione delle spese di lite, la causa può essere decisa nel merito. Il Comune di Gallarate va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di cassazione, mentre vanno compensate quelle del giudizio di appello, atteso il parziale accoglimento del gravame del Comune, che però resta soccombente in base all’esito globale del giudizio.

La liquidazione delle spese segue come da dispositivo, alla luce del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, quanto al giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Gallarate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 4.000; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna il Comune di Gallarate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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