Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20311 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20311 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CENICCOLA ALDO

Ud. 11.4.2018

sul ricorso n. 8791\2013 proposto da

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (CF 00085210896) in persona del
Sindaco p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv.
Raffaele Leone, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza del Fante
n. 2 presso lo studio dell’avv. Costanza Acciai
– ricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

,

contro
FALLIMENTO della R2 s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t.
– intimato avverso il decreto del 19 febbraio 2013 del Tribunale di Ragusa;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
11 aprile 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:
con decreto del 19.2.2013 il Tribunale di Ragusa accoglieva
parzialmente l’opposizione proposta dal Comune di Palazzolo Acreide

t

volta ad ottenere l’ammissione al passivo del fallimento della R2 s.r.l.
del proprio credito derivante da inadempimento dell’appaltatore;
osservava il Tribunale che mentre potevano essere ammessi al passivo
i crediti derivanti dalla mancata prestazione di una polizza e dal
danneggiamento di una barriera di sicurezza, non potevano invece
essere riconosciute nè le somme richieste a titolo di penale, non avendo

sgombero del cantiere ed i maggiori oneri connessi all’indisponibilità
dell’opera, non avendo l’opponente contestato le risultanze di un a.t.p.
prodotto dalla curatela;
avverso tale decreto il Comune di Palazzolo Acreide propone ricorso per
cassazione affidato a sette motivi; la curatela fallimentare è rimasta
intimata.

Considerato che:
con atto personalmente sottoscritto e notificato al curatore del
fallimento il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
nulla va deciso in ordine alle spese in quanto la curatela non ha svolto
difese;
è escluso il raddoppio del contributo, dovuto solo in caso di rigetto o
declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.

l’opponente dimostrato l’entità del ritardo, nè le spese inerenti allo

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