Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20311 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15462-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

FARNESE, 101, presso lo studio dell’avvocato MARCO BECCIA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8002/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, accolto in primo grado dalla CTP di Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto notificato mediate agenzia di recapito privata (Nexive spa), considerata notifica inesistente.

B.A. e B.R. si costituiscono con controricorso. Eccepiscono in ogni caso l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività, ex art. 327 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, (art. 1, commi 57 e 58); della L. n. 890 del 1982, e dell’art. 149 c.p.c., ex. art. c.p.c. 360 comma 1n nn. 3 e 4.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’esame delle risultanze in atti, concesso a questa Corte in relazione al dedotto error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, essendo stato proposto avverso sentenza della CTP di Roma pubblicata il 29 luglio 2016 per consegna all’agenzia di posta in data 1 marzo 2017 (dovendosi considerare la data ultima per la notifica dell’appello il 28 febbraio 2017). La tardività della consegna all’Agente postale rende superflua ogni altra considerazione in merito alla sua carenza di poteri certificativi e alla necessità di ulteriore prova circa la certezza della ricezione dell’appello da parte del destinatario (secondo i principi di cui a Cass. 299/2020).

Consegue la declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, e art. 327 c.p.c..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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