Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20311 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/08/2017), n. 20311
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15872/2016 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO
EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUDITTA MERONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DEILO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11837/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 11 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza n. 25748/18/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi ammissibile la produzione documentale fatta in appello dal contribuente al fine di contrastare la pretesa fiscale relativa all’IVA.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, poichè la CTR ha affermato l’inammissibilità della sua produzione documentale in sede di gravame, derivandone la complessiva inammissibilità del gravame stesso, che dichiarava.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “In materia di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175-01), trattandosi di principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza impugnata è palesemente e del resto consapevolmente difforme da tale arresto, peraltro adducendo argomentazioni evidentemente erronee sul piano ermeneutico, in particolare e soprattutto quella della prevalenza della disposizione generale dell’art. 345 c.p.c., su quella speciale evocata con la censura, e traendone una conseguenza addirittura abnorme quale la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, conseguenza comunque non prevista da alcuna disposizione processuale, nè generale nè speciale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017