Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20311 del 23/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15872/2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUDITTA MERONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DEILO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11837/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 11 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza n. 25748/18/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi ammissibile la produzione documentale fatta in appello dal contribuente al fine di contrastare la pretesa fiscale relativa all’IVA.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, poichè la CTR ha affermato l’inammissibilità della sua produzione documentale in sede di gravame, derivandone la complessiva inammissibilità del gravame stesso, che dichiarava.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In materia di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175-01), trattandosi di principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.

La sentenza impugnata è palesemente e del resto consapevolmente difforme da tale arresto, peraltro adducendo argomentazioni evidentemente erronee sul piano ermeneutico, in particolare e soprattutto quella della prevalenza della disposizione generale dell’art. 345 c.p.c., su quella speciale evocata con la censura, e traendone una conseguenza addirittura abnorme quale la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, conseguenza comunque non prevista da alcuna disposizione processuale, nè generale nè speciale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA