Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20311 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14087/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA FEGATELLI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1306/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

11/04/2014, depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI, difensore della ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega dell’Avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO, difensore della controricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. C.L. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, la Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti in un sinistro stradale nel quale ella, a causa di un’improvvisa deviazione a sinistra dell’autocarro che la precedeva, rimasto non identificato, aveva perso il controllo della propria vettura, finendo contro un muretto di recinzione e riportando gravi danni.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi ed una c.t.u, il Tribunale ritenne la pari responsabilità dei conducenti e condannò la Fondiaria s.p.a. al pagamento della somma di Euro 378.751, oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia del Tribunale è stata impugnata dalla società di assicurazione e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22 maggio 2014, ha accolto in parte l’appello e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha riconosciuto a carico della C. l’80 per cento della responsabilità dell’incidente, riducendo l’entità del risarcimento alla minore somma di Euro 153.178,05, con condanna della predetta alla restituzione delle maggiori somme ricevute e compensazione della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.L. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Unipol Sai s.p.a. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S. e con il secondo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

5.1. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), mancando totalmente l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Come questa Corte ha già rilevato, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1926).

Si rileva altresì, ad abundantiam, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, invocando un vizio di motivazione che non è più previsto dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012; mentre il primo motivo censura del tutto impropriamente l’interpretazione dell’art. 149 C.d.S., fornita dalla Corte d’appello.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Entrambe le parti hanno depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

E’ appena il caso di aggiungere, infatti, che le considerazioni critiche di cui alla memoria di parte ricorrente non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni che attengono tutte al merito e che, pertanto, non sono più esaminabili in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue h condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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