Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20310 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20310 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CENICCOLA ALDO

Ud. 11.4.2018

sul ricorso n. 18199\2013 proposto da

A-REAL ESTATE s.p.a. (CF 04078080266) in persona del legale rapp.te
p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dagli avv. Luigi
Manzi, Andrea Scoponi e Marcello Cascellari, elettivamente domiciliati
presso lo studio del primo in Roma alla v. Federico Confalonieri n. 5
– ricorrente contro
FALLIMENTO FANA’ FABRIZIO & C. S.N.C. e del socio illimitatamente
responsabile Fanà Fabrizio, in persona del curatore p.t., rapp.to e difeso
per procura in calce al controricorso dall’avv. Donato Anglani e dall’avv.
Stefania Di Filippo, elettivamente domiciliati in Roma alla v. Anastasio II
n. 416 presso lo studio dell’avv. Stefano Radicioni
– controricorrente avverso il decreto del 27 giugno 2013 del Tribunale di Pescara;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
11 aprile 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Data pubblicazione: 31/07/2018

Rilevato che:
con decreto del 27.6.2013 il Tribunale di Pescara rigettava
l’opposizione allo stato passivo proposta da A-Real Estate s.p.a. volta ad
ottenere in prededuzione il riconoscimento della somma di € 93.833,33
a titolo di canoni e indennizzi per l’occupazione di un immobile di sua
proprietà, maturati tra la dichiarazione di fallimento e l’effettiva

osservava il Tribunale che, come ritenuto dal giudice delegato, la
domanda di ammissione al passivo era stata presentata oltre l’anno
dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e che il ritardo non
poteva conniderarsi giustificato, visto che la ricorrente aveva richiesto la
riconsegna dell’immobile in data antecedente all’udienza di verifica del
passivo, dimostrando di essere consapevole fin da quel momento del
fallimento della società debitrice;
né la considerazione del carattere prededucibile del credito poteva
indurre ad una diversa conclusione, atteso che la necessità di procedere
all’accertamento del credito secondo le modalità previste dagli artt. 92
ss. I.fall. è espressamente imposta dall’art. 111-bis I.fall. anche per i
crediti prededucibili contestati;
avverso tale decreto A-Real Estate s.p.a. propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi; resiste la curatela fallimentare
mediante controricorso; in data 22.3.2018 il P.G. ha depositato la
requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso; le parti hanno
depositato memorie.

Considerato che:
1)il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.
101 l.fall. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il Tribunale
omesso di considerare che al momento della scadenza dell’anno dalla
dichiarazione di esecutività dello

stato passivo (19.12.2010)

la

restituzione dell’immobile non era ancora avvenuta e dunque il credito
non era ancora sorto; pertanto la circostanza che il creditore fosse a

riconsegna avvenuta in data 1.2.12;

conoscenza della dichiarazione di fallimento, posta dal Tribunale a
fondamento della dichiarazione di inammissibilità della domanda
ultratardiva, era del tutto irrilevante, in quanto la non imputabilità del
ritardo andava piuttosto ricollegata al fatto che il credito non era ancora
maturato;
2)con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un

n. 5 c.p.c.), avendo il tribunale omesso di considerare che, essendo la
restituzione dell’immobile avvenuta in data 1.2.2012, anteriormente a
tale data il credito non poteva essere esattamente quantificato e
dunque la domanda di ammissione non poteva essere presentata;
3)con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto
impugnato e del procedimento (ex art. 360 n. 4 c.p.c.), anche in
relazione all’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale riferito di un assunto
difensivo (secondo il quale, trattandosi di crediti prededucibili, non
sarebbe stata necessaria la domanda di insinuazione) mai sostenuto dal
ricorrente;
4)il quarto motivo rappresenta la nullità del decreto impugnato e del
procedimento (ex art. 360 n. 4 c.p.c.), anche in relazione all’art. 112
c.p.c., avendo il Tribunale errato nel ritenere la domanda di ammissione
proposta anche in relazione ai canoni maturati anteriormente alla
dichiarazione di fallimento;
5)il primo motivo è fondato;
pienamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal P.G. nella
requisitoria, laddove si evidenzia come, venendo in rilievo un credito
prededucibile interamente maturato dopo la dichiarazione di fallimento
e solo al momento dell’intervenuta riconsegna dell’immobile, del tutto
giustificata appare la condotta del creditore che, anzicchè frazionare il
credito e domandare tempestivamente l’ammissione solo per la
porzione maturata entro l’anno dalla dichiarazione di esecutività dello
stato passivo, ha atteso la riconsegna dell’immobile onde realizzare la

3

fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360

certezza circa l’ammontare complessivo del credito e conseguentemente
presentare un’unica domanda di ammissione;
va in proposito rimarcato che, come questa Corte ha già evidenziato,
“l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura
fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art.
101, commi primo ed ultimo, l.fall.” (Cass. n. 16218 del 2015), onde,

ammissione l’esistenza di un credito unitario, come maturato a far data
dalla dichiarazione di fallimento e fino all’effettiva restituzione, rende
ancor più evidente come la definitiva quantificazione del credito,
sebbene calcolato su base mensile, sia avvenuta solo al momento della
riconsegna dell’immobile;
del resto una diversa ricostruzione, imponendo di tener conto,
nell’ambito di un rapporto di durata, della scadenza periodica del
corrispettivo o dell’indennità, condurrebbe ad illogiche conclusioni, non
solo onerando il creditore ad un frazionamento di un credito prospettato
come unitario, in quanto derivante da un unico titolo, ma anche
esponendolo al rischio di non poter ottenere il riconoscimento di quella
ragione di credito maturata dopo il decorso dell’anno dalla dichiarazione
di esecutività dello stato passivo;
per tali ragioni deve ribadirsi il principio secondo il quale la domanda
con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio
immobile occupato dalla curatela fallimentare, il riconoscimento in
prededuzione di un’indennità a far data dalla dichiarazione di fallimento
e fino all’effettiva riconsegna non è soggetta al termine di decadenza
previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non
appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva
quantificazione;
le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento dei restanti
motivi, sicchè il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di
Pescara che provvederà, in diversa composizione, a statuire anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

4

l’avere il ricorrente prospettato fin dal momento della domanda di

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti
motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pescara in

diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

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