Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20310 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12642/2020 proposto da:

M.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cunfida n.

16, presso lo studio dell’avvocato Mara Visentin, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 11718/2020, depositato il 14/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con decreto n. cronol. 11718/2020, depositato il 14/4/2020, ha respinto la richiesta di M.A.A., cittadino del Pakistan, di riconoscimento, all’esito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, in quanto l’Imam della moschea della sua città, Lahore, essendo egli di religione mussulmana, dopo avergli chiesto continuamente di aderire alla jihad, senza esito, un giorno lo aveva accusato di avere cagionato un incendio nella moschea e quindi gli aveva detto che avrebbe potuto salvarlo solo se avesse aderito alla jihad, minacciandolo di morte in caso di rifiuto; cosicché, essendo stato egli anche allontanato dalla casa di famiglia dal padre, aveva deciso di scappare dalla sua città e poi dal Paese) era incoerente e non credibile e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Pakistan e la provincia del Punjab di provenienza del richiedente non erano interessati da violenza generalizzata (come da Report consultati, EASO 2019, PICCS 2020, Human Rights Watch ed Amnesty International); in difetto di situazioni di personale vulnerabilità, di ragioni di salute e di integrazione in Italia, non ricorrevano i presupposti neppure per la concessione della protezione umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 14/4/2020, M.A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 14/5/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità del

procedimento per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 19 e 19 bis, del D.Lgs. n. 116 del 2017, dell’art. 158 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., in relazione ad una asserita sub-delega, da parte del giudice relatore, già delegato Collegio, ad un giudice onorario di pace per l’attività istruttoria, inclusa la nuova audizione del richiedente, e persino l’elaborazione di una bozza di provvedimento; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per non avere il Collegio proceduto direttamente all’audizione del richiedente, affidata al GOP sub-delegato; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria, sia riguardo all’art. 14, lett. b), citato, attesa la minaccia di danno grave derivante da soggetti privati, in un contesto di mancata adeguata protezione da parte delle Autorità pubbliche, sia ai sensi della lett. c) della disposizione, in base alle condizioni socio-politiche del Paese d’origine, svolgendosi poi nel motivo anche doglianze sulla ritenuta inattendibilità del richiedente; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, malgrado il rischio di essere perseguitato nel Paese d’origine.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Nella specie, deduce il ricorrente, l’udienza con l’audizione del ricorrente è stata tenuta da un giudice onorario, che non faceva parte del collegio giudicante ed è stato a sua volta delegato dal giudice designato dal presidente per la trattazione della causa

Questa Corte a Sezioni Unite ha di recente affermato che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Cass. 5425/2021).

Già questa Corte (Cass., 3356/2019 e Cass. 4887/2020) aveva chiarito che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiché il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10, recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 dei 2008, art. 35-bis. Sempre questa Corte (Cass., 7878/2020) ha precisato che l’estraneità al collegio giudicante del giudice onorario delegato all’audizione del richiedente asilo non assume rilievo rispetto al principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c. dato che per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.

Le sezioni Unite del 2021 hanno, in particolare, precisato, confutando un orientamento contrario (Cass. 24363/2020, che il componente del collegio giudicante “designato” (essendo la designazione istituto diverso dalla delega) dal presidente della sezione per la trattazione, di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, è titolare di poteri propri, includenti anche l’assunzione dell’audizione del richiedente asilo, attività che pertanto ben può essere da lui delegata al giudice onorario senza che sia violato il divieto di subdelega.

3. La terza censura è inammissibile.

A parte, la pluralità delle doglianze commiste confusamente in unico motivo, volte a contestare il diniego della protezione sussidiaria, deve osservarsi quanto alla credibilità, come, anche di recente (Cass. 11925/2020), si sia ribadito che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, affermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità.

Quanto alla verifica officiosa sulla situazione del Pakistan in punto di sicurezza, se è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), deve tuttavia rilevarsi che il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato, consultando fonti internazionali.

Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass.19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicché “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale” (in termini anche Cass. 27503/2018 e Cass.29358/2018).

Ora, la doglianza è inammissibile perché mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

4. Il quarto motivo è inammissibile.

E’ stato chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Nella specie, il Tribunale ha compiuto una esaustiva valutazione della situazione del richiedente, rilevando la mancanza di situazioni di vulnerabilità, sia oggettiva sia soggettiva, del richiedente, né vengono dedotte situazioni di vulnerabilità, già allegate, e non prese in esame dal giudice di merito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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