Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20310 del 10/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 10/10/2016), n.20310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 13062/2015 proposto da:

N.C. SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MARIA AZZARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO AZZARO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL ENERGIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIO FRANCESCO LUCIANO MANCUSO, CALOGERO

MANCUSO, giusta mandato in calce alla memoria difensiva;

– controricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimata –

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott. Alberto

Cardino chiede che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la

competenza del Tribunale di Messina, assumendo i provvedimenti di

cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA del 07/04/2015,

depositata il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. N.C. ha proposto istanza di regolamento d competenza contro l’Enel Distribuzione s.p.a. e l’Enel Energia s.p.a., avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2015, con la quale il Tribunale di Messina ha declinato la competenza per territorio sulla controversia, introdotta da essa ricorrente contro le due società intimate davanti alla sezione Distaccata di Taormina (e poi attratta alla sede centrale), per ottenere l’accertamento negativo di somme richieste dalle medesime in relazione ad un rapporto di somministrazione di energia elettrica nonchè il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento delle due società, attributivo di consumi non effettuati.

Il Tribunale di Messina ha declinato la propria competenza e dichiarata quella del Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Enel Energia sulla base di una clausola convenzionale contenuta nelle condizioni generali del contratto inter partes.

p.2. Nell’istanza di regolamento di competenza la ricorrente ha censurato la declinatoria di competenza adducendo che, essendovi stato un cumulo di domande di nei confronti di due soggetti ai sensi dell’art. 33 c.p.c. e non avendo l’Enel Distribuzione sollevato alcuna eccezione di incompetenza, la competenza messinese risultava radicata ai sensi dell’art. 33 c.p.c..

p.3. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria soltanto Enel Energia.

p.4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e della notificazione agli avvocati delle parti costituite, è stata fissava l’odierna adunanza.

p.5. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Messina, adducendo che il foro convenzionale invocato da una delle convenute, in quanto non inderogabile, non sottraeva la controversia, in quanto proposta contro altro convenuto ai sensi dell’art. 33 c.p.c., alla possibilità della deroga alla competenza territoriale da tale norma prevista, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza dell’Enel Energia si sarebbe dovuta estendere anche alla contestazione della competenza in base a quella norma.

p.2. Le conclusioni del Pubblico Ministero esplicitano meglio quello che si coglieva nella prospettazione della ricorrente e sono da condividere.

L’Enel Energia, nel prospettare l’incompetenza, avrebbe dovuto non limitarsi ad invocare la clausola convenzionale, ma anche contestare che la competenza del foro di Messina sussistesse con riferimento alla domanda in quanto proposta anche nei confronti dell’altra convenuta, cioè dell’Enel Distribuzione (che, del resto, nulla aveva eccepito quanto alla competenza), e ciò sulla base del criterio di cui all’art. 33 c.p.c., il quale opera anche quando, rispetto alla domanda connessa relativa ad una delle parti, sussista un foro convenzionale.

Viceversa, come emerge dalla sua comparsa di risposta Enel Energia s disinteressò della contestazione della competenza ai sensi dell’art. 33 c.p.c., che invece del tutto tardivamente ha svolto soltanto nella memoria di costituzione nel presente giudizio di regolamento di competenza.

E’, infatti, giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicchè la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c., ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (Cass. (ord.) n. 18967 del 2011; n. 3109 del 2002; n. 5030 del 2000). La stessa regola opera nel caso di connessione per il titolo” (così, da ultimo, Cass. n. 17610 del 2013).

Poichè l’eccezione di incompetenza di Enel Energia non si era estesa alla contestazione del foro di cui all’art. 33 c.p.c., l’eccezione di incompetenza avrebbe dovuto considerasi tamquam non esset, perchè non estesa ad un criterio di competenza astrattamente applicabile alla controversia.

p.3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Messina, davanti al quale la controversia sarà riassunta nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., che decorrerà dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Messina. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna la resistente e l’Enel Distribuzione s.p.a. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro tremila, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA