Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2031 del 30/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2031 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 20296-2011 proposto da:
IANNONE DIANA NNNDNI69D57H975D nella qualità di titolare
della Ditta medesima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO
GIUSEPPE GALATI 100/E, presso lo studio dell’avvocato
GIARDIELLO ENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato
IMBRIANI ATTILIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 30/01/2014
avverso la sentenza n. 286/9/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 9.6.2010,
depositata il 15/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La sig.ra Diana Iannone ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la
sentenza di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento
relativo al recupero di crediti di imposta per gli anni dal 2002 al 2005.
Con l'unico, complesso, motivo di ricorso, riferito promiscuamente ai nn. 3 e 5 dell'articolo
360 cpc, la contribuente denuncia la violazione degli articoli 7 1. 212/00 e 42 DPR 300/73 in
cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo legittimo un avviso di
accertamento motivato per relationem ad un atto (nella specie, un processo verbale di
contestazione) non allegato all'avviso stesso né ivi riprodotto nel suo contenuto essenziale.
Il motivo appare manifestamente infondato perché la ratio decidendi della sentenza gravata si
fonda sull'accertamento di fatto che il processo verbale a cui faceva riferimento l'avviso di
accertamento era stato consegnato ad un delegato del contribuente e sul principio di diritto che
l'allegazione dell'atto richiamato in un avviso di accertamento non è necessaria quando il
contribuente sia a conoscenza di tale atto; l'accertamento di fatto non è stato censurato nel
ricorso per cassazione e il principio di diritto è esatto, come più volte affermato da questa
Corte (da ultimo, Cass., 13110/12: "Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212,
art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per
relationemn, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti oda altri atti o
documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne
riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di
precedente notificazione."; conf. 25721/09). Gli ulteriori argomenti sviluppati nel motivo di ricorso con riferimento al fatto che l'avviso
impugnato non indicherebbe la data del PVC di riferimento e richiamerebbe l'articolo 7 1.
388/00, relativo al credito di imposta per l'incremento del livello occupazionale, ancorché il
recupero concerna un credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, sono
inammissibili, in quanto relativi a circostanze che non risultano dalla sentenza gravata e in
relazione alle quali nel ricorso non si precisa - come necessario per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione - se e come siano state dedotte davanti alla
Commissione Tributaria Regionale.
Ric. 2011 n. 20296 sez. MT - ud. 05-12-2013
-2- ,/ Parimenti inammissibile è la doglianza concernente il fatto che PVC richiamato nell'avviso
impugnato sia stato prodotto in giudizio dall'Ufficio solo in secondo grado, giacché nel
ricorso per cassazione non si censura alcuna violazione delle norme che disciplinano il regime
delle produzioni documentali nel giudizio tributario.
Infine è pure inammissibile la censura relativa al vizio di cui al n. 5 dell'articolo 360 cpc, in
quanto nella relativa esplicazione (pag. 7, primo cpv , del ricorso) non si indica alcun fatto
controverso e decisivo che sia stato trascurato dal giudice di merito ed il cui esame avrebbe
Si propone il rigetto del ricorso..» che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che la ricorrente ha depositato una memoria difensiva;
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione, non
superate dalla memoria difensiva della contribuente, nella quale si reiterano
argomenti di fatto relativi a circostanze che non risultano dalla sentenza
gravata e in relazione alle quali nel ricorso non si precisa - come necessario per
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - se e come siano state
dedotte davanti alla Commissione Tributaria Regionale
che le spese seguono la soccombenza. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere all'Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.000 per
onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013. orientato il convincimento del medesimo verso un diverso apprezzamento dei fatti di causa.