Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2031 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4388/2009 proposto da:
T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI MONTI PARIOLI 54/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MORABITO, rappresentata e difeso dall’avvocato PERELLI Ferdinando
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PALMI, PROCURA GENERALE PRESSO
CORTE CASSAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE APPELLO REGGIO
CALABRIA, CONSIGLIO NOTARILE PALMI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 15/05/2008, depositata il 16/06/2008 R.G.N.
497/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/12/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che si riporta alla relazione del Relatore.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il 24 luglio 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
1.- Con atto notificato il 17.2.2009 il notaio T.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 15 maggio – 16 giugno 2008 n. 11, notificata il 27.1.2009, della Corte di appello di Reggio Calabria, che – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi – le ha inflitto la sanzione della sospensione per due anni e sei mesi dall’esercizio della professione e di Euro 3.100,00 di multa, per una serie di illeciti disciplinari, risalenti all’anno 2004, contestati dal Consiglio notarile di Palmi.
2.- Il ricorso è affidato a sei motivi.
3.- Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
4.- Il primo motivo contesta l’intervenuta prescrizione degli addebiti di cui alla sentenza impugnata, rilevando l’avvenuta maturazione del termine, nelle more fra il deposito della sentenza di appello e la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi della L. n. 89 del 1913, art. 146 (Legge notarile).
4.1.- L’eccezione appare fondata.
A norma dell’art. 146 cit., la prescrizione delle azioni tendenti ad applicare sanzioni disciplinari ai notai si compie con il decorso del termine di quattro anni dalla data degli illeciti, e non subisce interruzione per effetto della contestazione delle infrazioni, del procedimento disciplinare, delle pronunce del Consiglio notarile o dell’autorità giudiziaria.
Unico caso ammesso di sospensione del termine, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 40, è il promovimento di azione penale e la pendenza del relativo procedimento: circostanze che nella specie non ricorrono.
In sede civile la prescrizione determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare e deve essere rilevata di ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. 3^, 30 aprile 2009 n. 10095), sempre che il ricorso sia ammissibile, come è da ritenere nel caso in esame (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24350).
Vero è che l’art. 146 legge notarile cit. è stato sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 29, ma – in virtù dell’art. 54 del medesimo D.Lgs. – ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (26.8.2006) continuano ad applicarsi le norme preesistenti, se più favorevoli per l’incolpato.
Nella specie è indubbio che le nuove disposizioni siano meno favorevoli, in quanto dispongono l’allungamento a cinque anni del termine di prescrizione ed attribuiscono efficacia interruttiva al procedimento disciplinare.
Considerato che tutte le contestazioni disciplinari al notaio T. si riferiscono ad atti anteriori al dicembre 2004, la prescrizione risulta compiuta fin dalla fine del 2008.
5.- La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, restando precluso l’esame nel merito degli altri motivi di ricorso, anche sotto il profilo dell’eventuale violazione di legge (Cass. civ. 28 marzo 2006 n. 7088; Cass. civ. Sez. 3^, 15 gennaio 2007 n. 644).
Si può procedere con decisione camerale, a norma di legge”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto:
1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. In accoglimento del ricorso, il procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
3. Non essendosi costituito il Consiglio notarile, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Dichiara estinto il procedimento disciplinare per prescrizione. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010