Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2031 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 10/05/2016, dep.27/01/2017),  n. 2031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27412/2013 proposto da:

SUD FACTORING SPA, IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del suo

liquidatore Dott. C.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

MARIA ANTONIETTA PERILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

CLAUDIA RANIERI, VITO ANDREA RANIERI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale Dott. V.N., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA CIPRIANI, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale Dott. V.N., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA CIPRIANI giusta procura

speciale a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SUD FACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

nonchè da

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del suo Curatore e legale

rappresentante in carica, Dott. S.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO VITO CHIONNA, NICOLA RICCARDI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, SUD FACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1464/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato VITO RANIERI;

udito l’Avvocato NICOLA CIPRIANI;

udito l’Avvocato VITTORIO RICCARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Fallimento (OMISSIS) e Sud Factoring, accoglimento del 2^ motivo del

ricorso incidentale.

Fatto

I FATTI

La s.r.l. (OMISSIS) (acronimo di (OMISSIS)) convenne dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre 83 miliardi di Lire a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitaria eseguite in regime di convenzione sanitaria per il periodo 1989-1994, nonchè dell’ulteriore somma di circa 23 miliardi di Lire a titolo di adeguamento rette per gli anni 1990, 1992 e 1993.

All’esito dell’intervento volontario spiegato dalla Sud Factoring s.p.a. in veste di cessionaria di parte dei crediti vantati dalla (OMISSIS) nei confronti dell’ente territoriale, il giudice di primo grado accolse parzialmente la domanda, condannando la Regione al pagamento, in favore della (OMISSIS), della somma di 26 milioni di Euro (pari ad oltre 50 miliardi di Lire), ed in favore della Sud Factoring, di quella di 6.616.000 Euro (pari a poco meno di 13 miliardi di Lire). La corte di appello di Bari, investita dell’impugnazione principale proposta dalla convenuta, e di quella incidentale della Sud Factoring, dichiarò il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., con sentenza cassata, quoad iurisdictionis, dalla sezioni unite di questa Corte, che rinviò alla Corte di appello di Bologna gli atti del procedimento, dapprima separatamente riassunto tanto dalla (OMISSIS) che dalla Sud Factoring.

Riunite gli atti di riassunzione, la Corte territoriale, in totale riforma della sentenza di prime cure, rigettò le domanda della (OMISSIS) e della Sud Factoring, ritenendo non dovute le somme richieste.

Avverso la sentenza della Corte felsinea hanno proposto ricorso per cassazione tanto la Sud Factoring quanto il (sopravvenuto) fallimento della (OMISSIS).

Resiste la Regione con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

Merita accoglimento il solo secondo motivo del ricorso incidentale.

Tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata devono essere rigettate.

IL RICORSO PRINCIPALE CRC.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo e dell’art. 112 c.p.c., oltre che per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I motivi sono inammissibili.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia non costituisce più motivo di ricorso per Cassazione a seguito della riforma del 2012, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis.

La denuncia di una pretesa illegittimità dell’esame pregiudiziale del terzo motivo di appello da parte della Corte territoriale risulta privo di interesse (oltre che di giuridico fondamento nel merito), essendo piana facoltà del giudice di merito procedere all’esame preliminare della questione che gli appare più liquida, e che consenta di addivenire ad una decisione della controversia ispirata ai principi di celerità ed effettività recentemente affermati dalle stesse sezioni unite di questa Corte con la sentenza 26242/2014 – mentre resta del tutto indimostrata l’esistenza, per la ricorrente, di un pregiudizio conseguente all’esame prioritario del suddetto motivo di appello.

Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza per errata valutazione del presunto onere di riproporre nel giudizio di appello la domanda di arricchimento senza causa.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La Corte di appello, nel suo insindacabile potere di esaminare, valutare e qualificare il contenuto degli atti processuali sottoposti al suo vaglio, ha, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici (e perciò solo insindacabile in sede di legittimità), ritenuto che, negli scritti difensivi del grado di appello precedente alla cassazione della sentenza della Corte barese, non fosse contenuto alcun espresso richiamo alla domanda subordinata proposta in prime cure ex art. 2041 c.c. – onde l’inammissibilità della relativa domanda, proposta in sede di rinvio -, così correttamente applicando un principio di diritto più volte enunciato da questa Corte regolatrice (tra le altre, Cass. 10796/2009; Cass. 5028/1996).

Il rigetto del motivo in esame comporta l’assorbimento delle ulteriori censure svolte nei successivi motivi, fondati tutti sulla esclusione in fatto dei presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento della domanda di arricchimento senza causa, risultando la motivazione nel merito della sentenza impugnata inutiliter data, giacchè resa soltanto ad abundantiam, attesa la preclusione derivante dal preliminare accertamento della relativa inammissibilità.

La conferma in questa sede della sentenza della Corte felsinea in punto di inesistenza del credito vantato dalla (OMISSIS) comporta ipso facto l’assorbimento del ricorso della cessionaria Sud Factoring.

Deve essere accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della Regione Puglia (con assorbimento del terzo, ad esso espressamente subordinato), poichè, per l’attività difensiva svolta nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, avrebbero dovuto trovare applicazione (per costante giurisprudenza di questa Corte) le tariffe professionali previste dal detto provvedimento, e non quelle di cui ai parametri sopravvenuti del D.M. n. 140 del 2012, ex art. 41.

Va rigettato, di converso, il primo motivo del ricorso incidentale, avendo la Corte territoriale congruamente motivato circa il riparto delle spese di lite.

Il procedimento va pertanto rinviato alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra esposto nel provvedere alla liquidazione delle spese spettanti alla regione Puglia.

La sentenza impugnata va, nel resto, confermata.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale del fallimento (OMISSIS), in esso assorbito il ricorso Sud Factoring, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale della Regione Puglia, NE rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bologna in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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