Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20309 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20309 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25593/2013 R.G. proposto da
AREA S.P.A., in persona dell’amministratore delegato p.t. Andrea Franco
Formenti, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Zanzi e Piero Frattarelli,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
– DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA;
– intimato –

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Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro depositata il
19 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2018 dal
Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu-

ricorso, limitatamente alla richiesta degl’interessi ai sensi dell’art. 4 del
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Rilevato che con ordinanza del 19 settembre 2013 il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione proposta dall’Area S.p.a. avverso il decreto emesso il 13 settembre 2012, con cui il Procuratore della
Repubblica ha liquidato il corrispettivo dovuto al’opponente per il noleggio di
apparecchiature per intercettazioni informatiche effettuate nell’ambito della
attività d’indagine penale;
che avverso il predetto decreto l’Area S.p.a. ha proposto ricorso per
cassazione, per due motivi;
che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, mentre il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro non ha svolto
attività difensiva.

Considerato che con atto ritualmente sottoscritto anche dai difensori,
notificato alle controparti il 16, 19 e 21 febbraio 2018, e depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricor-

so;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 cod. proc.
civ. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza che assuma alcun
rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dal
controricorrente;
che nel giudizio di legittimità non trova infatti applicazione l’art. 306
cod. proc. civ., in quanto la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato

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to Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto l’accoglimento del

del provvedimento impugnato, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7378; Cass.,
Sez. VI, 26/02/2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5/05/2011, n. 9857);
che, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., l’eventuale accettazione della rinuncia viene in considerazione esclusivamente ai fini del
regolamento delle spese processuali, che nella specie vanno pertanto poste

P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 7/03/2018

a carico della rinunciante, e si liquidano come dal dispositivo.

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