Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20309 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28041/2017 proposto da:

F.LLI M. SNC di M.M.L. E C., in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

UMBERTO PETRAGLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE

VINCENZO VIOLA, ALESSIO MONACCHINI;

– ricorrente –

contro

LAVANDERIA LAVAPIU’ SAS DI D.N. L E C, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO

BIANCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO BERNARDINI;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1049/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 15/9/2014 la Lavanderia Lavapiù sas di D.N. & Co (di seguito Lavapiù) promosse un accertamento tecnico preventivo nei confronti di M. di M.M.L. e & (di seguito M.) per sentir accertare le cause del danneggiamento di un autocarro tg (OMISSIS), di sua proprietà, affidato alla riparazione dell’autoufficina, l’individuazione dei responsabili ed i costi necessari alla riparazione del motore. Fu nominato un CTU il quale accertò che la causa dei danni era da imputare alla M. per un importo originariamente di Euro 1.370,00, danni divenuti poi più significativi, essendosi propagati al motore, ammontanti ad Euro 8.104,71, oltre IVA. Nella indisponibilità della M. di provvedere alla riparazione del danno, Lavapiù notificò un ricorso ex art. 702 c.p.c., convenendola davanti al Tribunale di Arezzo per sentirla condannare al risarcimento dei danni per l’importo di Euro 13.701,86, oltre interessi. Il Tribunale accolse il ricorso condannando la M. a versare la somma di Euro 13.701,86, ed accessori; rigettò la domanda di manleva nei confronti della Unipolsai Assicurazioni e condannò la soccombente alle spese. Successivamente furono formulate ed accolte due istanze di correzione di errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., la prima per ricomprendere nelle spese a carico della soccombente anche quelle sostenute per l’accertamento tecnico preventivo, la seconda per correggere un mero errore materiale nella denominazione della attuale ricorrente.

La Corte d’Appello di Firenze, adita dalla M. in via principale e dalla Lavapiù in via incidentale, quanto ad alcuni motivi di appello, ha ritenuto che l’impugnazione fosse tardiva perchè proposta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, non potendo la proposizione dell’istanza di correzione dell’errore materiale incidere in alcun modo sull’interruzione del termine; invece, quanto al motivo del ricorso principale, relativo all’omessa liquidazione delle spese di accertamento tecnico preventivo, lo ha ritenuto infondato in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 19229 del 2009) secondo la quale la mancata liquidazione nella sentenza degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 c.c, e segg.. in quanto l’omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello per quel che riguarda la parte oggetto di correzione materiale, lo ha dichiarato inammissibile sugli altri motivi, condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso la sentenza la M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Lavapiù, con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater, artt. 287 e 288 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza per aver dichiarato la tardività della notifica dell’atto di appello in relazione alla “mera pendenza” dell’istanza di correzione. Ad avviso del ricorrente, in ossequio ai principi di effettività della garanzia giurisdizionale e di ragionevole durata del processo il termine per l’impugnazione nel caso di accoglimento di un’istanza di correzione di un errore materiale dovrebbe decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento corretto. Ad opinare diversamente si costringerebbe la parte soccombente ad una irragionevole moltiplicazione di giudizi di impugnazione in conflitto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato. L’accoglimento dell’istanza di correzione, non avendo inciso in modo sostanziale sul contenuto decisorio dell’originaria ordinanza, ma solo sulle spese e s i compensi dell’accertamento tecnico preventivo ante causam, non ha determinato alcuna interruzione del termine di impugnazione delle parti corrette della sentenza. Il procedimento di correzione di errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 c.p.c. e segg., è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento “de quo”, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (giurisprudenza del tutto consolidata: Cass., U, n. 5165 del 12/3/2004; Cass., 5n. 5950 del 14/3/2007; Cass., 6-2 n. 16205 del 27/6/2013; Cass., 2, n. 5733 del 27/2/2019).

2. Con il secondo motivo di ricorso censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa rimessione in termini ex art. 153 c.p.c..

La ricorrente censura la sentenza per non aver accolto la propria istanza di remissione in termini, a seguito della presentazione dell’istanza di correzione dell’errore materiale che aveva condotto ad una momentanea indisponibilità del fascicolo e ad un’incertezza sul definitivo esito dell’appello. La parte sarebbe stata posta in condizioni di conoscere il testo definitivo del provvedimento da impugnare solo all’esito della correzione materiale del medesimo, sicchè in base al principio costituzionale del giusto processo, sarebbe stato equo consentire alla parte che non aveva dato causa all’errore materiale di essere rimessa in termini per impugnare tempestivamente il provvedimento emendato.

2.1 Il motivo è infondato. Occorre parlare più che di omessa pronuncia di implicita statuizione di rigetto che è configurabile in tutti i casi in cui nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda non oggetto di pronuncia. Deve trattarsi di domande pregiudiziali o radicalmente incompatibili. Nel caso di specie la declaratoria di tardività dell’appello, pregiudiziale e comunque incompatibile con l’istanza avanzata, ha certamente assorbito la pronuncia in ordine alla domanda di rimessione in termine promossa dall’appellante e pertanto evidentemente nessuna pronuncia sul punto è stata esplicitata dal Collegio.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, oltre che al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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