Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20309 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15063-2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CAUCASO

21 presso lo studio dell’avvocato STEFANO STRAMACCIONI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CINTI, PAOLO

DE CARLO;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMIA E SOCIALE

DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, AGENZIA DELLE

ENRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1880/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.E. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento anno 2008 per mancato pagamento della tassa automobilistica, in riforma della sentenza impugnata – che aveva accolto il ricorso e compensato le spese del giudizio ha condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese liquidate, per entrambi i gradi del giudizio in Euro 120,00.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la contribuente sostenuto costi maggiori di quelli liquidati dalla CTR; col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., sulla compensazione delle spese, non essendo sufficiente una generica motivazione, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni; col terzo motivo si contesta la quantificazione delle spese di lite in quanto il giudice non deve dimenticare di rispettare il decoro della professione (Cass. 2016 n. 24492).

Va preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso che è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della contribuente sulla compensazione delle spese disposta dalla CTP. Sul punto pertanto vi è carenza di interesse, ex art. 101 c.p.c..

L’interesse all’impugnazione, infatti, inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020).

Gli altri motivi sono anch’essi inammissibili.

A parte la formulazione dei motivi senza alcun riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., la ricorrente propone doglianze del tutto generiche: per avere fondamento esse dovevano dimostrare la violazione dei minimi tariffari applicabili (cfr. Cass. n. 7654/13; n. 19419 del 09/09/2009).

Costituisce principio della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto rispetto alla tariffa (Cass. n. 30716 del 21/12/2017; Cass. n. 18086 del 07/08/2009).

La ricorrente avrebbe quindi dovuto specificare nel corpo del ricorso le singole voci di attività che avrebbero dato luogo alla liquidazione dei diritti ed onorari che sarebbero spettati al professionista, ora genericamente indicati come superiori. Si limita invece a denunciare la determinazione delle spese, assumendo la lesione del decoro della professione forense, senza tener conto che la pronuncia che ha deciso sulla liquidazione delle spese giudiziali è improduttiva di effetti verso l’avvocato, giacchè egli non è parte del giudizio. La giurisprudenza (Cass. 17 ottobre 2018, n. 25992; fra le altre Cass. n. 11448/1992; Cass. 6101/1991) ha costantemente sostenuto che la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all’avvocato prescinda dalle statuizioni contenute nella sentenza di condanna alle spese.

Discende da quanto sopra l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità che rileva anche ex art. 360 bis c.p.c., (SU. n. 7155/17).

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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