Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20309 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 10/10/2016), n.20309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 108512015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16,

presso lo studio legale CARAVELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARPAIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA IZZO giusta procura

speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che chiede che la Corte di Cassazione dichiari il

ricorso inammissibile, con le conseguenti pronunce di legge;

avverso la sentenza n. 4287/2014 del GIUDICE DI PACE di CASERTA,

depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’Avvocato C.P. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il Comune di Arpia avverso la sentenza del 14 ottobre 2014, con cui il Giudice di Pace di Caserta ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio derogabile sulla controversia di opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da esso ricorrente, revocando altresì la nullità dell’opposto decreto in quanto emesso in difetto di competenza.

p.2. Al ricorso ha resistito con memoria il Comune di Arpia.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte.

p.4. Nell’imminenza dell’adunanza, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia all’istanza di regolamento notificato alla controparte. Successivamente all’adunanza ed alla decisione in Camera di consiglio è pervenuto a mezzo posta atto del resistente denominato “motivi aggiunti”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La rinuncia depositata dal ricorrente è inammissibile ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, ed applicabile ai sensi dello stesso art. 75, comma 2.

p.2. Il ricorso dev’essere, dunque, esaminato quanto alla sua prospettazione ed è inammissibile, come, del resto, rilevato dal Pubblico Ministero.

Le pronunce del giudice di pace sulla competenza non sono impugnabili con il ricorso per regolamento di competenza, stante la perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c. (si veda Cass. sez. un. n. 21931 del 2008, che conferma l’inimpugnabilità con il regolamento di dette pronunce – per cui già Cass. sez. un. n. 12942 del 1998 – ed ammette quella dell’ordinanza di sospensione).

La pronuncia del Giudice di Pace, peraltro, al contrario di quanto ha ipotizzato il Pubblico Ministero, avrebbe dovuto essere impugnabile con l’appello (Cass. (ord.) n. 1812 del 2014; e già (ord.) n. 14185 del 2008) e precisamente ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, dato che il valore della causa era equitativo.

Essa avrebbe dovuto rendersi in forma di ordinanza: si veda Cass. (ord.) n. 12010 del 2014, secondo cui: “a seguito della L. n. 69 del 2009 e della introduzione nell’art. 279 c.p.c., comma 1, della forma dell’ordinanza per la decisione soltanto sulla competenza, anche le decisioni di tal genere del giudice di pace, in forza dell’applicabilità di tale norma – per effetto forza dell’art. 281-bis c.p.c. – ai procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e, quindi, di riflesso, ai sensi dell’art. 311 c.p.c., ai procedimenti dinanzi al giudice onorario, debbono ritenersi soggette alla stessa forma. La relativa ordinanza deve intendersi, data la permanente vigenza dell’art. 46 c.p.c., impugnabile con l’appello, dovendo intendersi l’art. 339 c.p.c. – per le pronunce rese dal giudice di pace – modificato implicitamente in tal senso, ancorchè faccia formale riferimento solo all’appellabilità delle sentenze”.

p.3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Il giudizio andrà riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c., davanti al Giudice di Pace di Airola, ferma la caducazione del decreto ingiuntivo.

p.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

La memoria del resistente, in quanto spedita a mezzo posta, è per ciò solo inammissibile (Cass. n. 7704 del 2016, da ultimo), in disparte il fatto che risulta pervenuta tardivamente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma 1-bis del citato art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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