Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20309 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE OSTUNI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato

ANGELETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCARIA

CECILIA ROSALIA;

– ricorrente –

contro

Z.A.; F.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2005 del GIUDICE DI PACE di OSTUNI,

depositata il 25/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato GNISCI Leonardo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ZACCARIA Cecilia R., difensore del ricorrente che si

riporta all’istanza;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che Z.A. e F.M.T., rispettivamente, conducente e proprietaria dell’autovettura tg.

(OMISSIS), proponevano innanzi al giudice di pace di Ostuni opposizione ad un verbale di accertamento della locale Polizia municipale per la violazione dell’art. 157 C.d.S., comma 6, sostenendo l’erronea applicazione di detta norma in quanto l’autovettura si trovava in sosta in un parcheggio a pagamento;

che con sentenza depositata il 16.8.2005 il G.d.P. di Ostuni accoglieva l’opposizione, rilevando che dal verbale risultava che l’autovettura della ricorrente si trovava al momento del fatto in un’area di parcheggio a pagamento, e che mentre la sosta oltre il tempo consentito è sanzionata dall’art. 157 C.d.S., quella nelle aree di parcheggio a pagamento senza il previo versamento dell’importo del ticket orario è sanzionata a termini dell’art. 7 C.d.S.;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il comune di Ostuni, formulando un solo motivo di annullamento;

che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

che prima dell’udienza di discussione del ricorso il difensore del comune di Ostuni ha depositato un’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto, in esito ad altra pronuncia di questa Corte (n. 484708), resa su fattispecie affatto analoga, che ha accolto la tesi della P.A. ricorrente, i resistenti hanno provveduto all’integrale pagamento della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo editale);

che su tale presupposto, la parte ricorrente ha, dunque, chiesto che fosse dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso;

ritenuto che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, e quindi ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione, determina l’inammissibilità per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 6026/07);

che, pertanto, deve essere pronunciata la relativa declaratoria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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