Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20308 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20308 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23983/2013 R.G. proposto da
PISANO ILDA, rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiano Pagano, con domicilio eletto in Roma, via M. Poggioli, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Daniele
Mauro;
– ricorrente contro
COMUNE DI TRABIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Filippo Cordone, con domicilio eletto in Roma, viale Platone, n. 21,
presso lo studio dell’Avv. Marcella Lombardo;
– controncorrente

avversQ rdrdinanze dell@ CQrte

d’appello di Palermo depositata il 23 settem-

bue 2013,
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018

dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 31/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Ilda Pisano, g’à proprietaria di un fondo della superficie di 1.312 mq.
sito in Trabia, e riportato in Catasto al foglio 8, particella 124, convenne in
giudizio il Comune di Trabia, proponendo opposizione alla stima delle indennità dovute per l’occupazione e l’espropriazione dell’immobile, disposte per la

tra la strada statale 113 e la strada comunale Giardinello.
Si costituì il Comune, ed eccepì l’inammissibilità e l’improcedibilità delle
domande, noncté la prescrizione dei diritti azionati.
1.1. Con ordinanza del 23 settembre 2013, la Corte d’appello di Palermo
ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di
espropriazione ed ha rigettato quella di determinazione dell’indennità di occupazione.
A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che non era stato ancora emesso il decreto di espropriazione, costituente il presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione alla stima, aggiungendo che
il diritto all’indennità di occupazione risultava estinto per prescrizione. Premesso infatti che l’occupazione, disposta con ordinanza sindacale del 4 aprile 1990, aveva avuto materialmente luogo il 26 aprile 1990 e si era protratta al peltardi fino al 26 aprile 1995, ha rilevato che il pagamento della relativa indennità era stato richiesto dall’attrice soltanto con istanza del 13 marzo
2008. Ha escluso che la prescrizione fosse rimasta interrotta dalla data d’instaurazione di un precedente giudizio, promosso il 23 maggio 1991, fino a
quella dell’estinzione, verificatasi a seguito della cancellazione della causa
dal ruolo disposta con ordinanza del 6 febbraio 2002, osservando che in caso di estinzione del processo l’art. 2945 cod. civ. fa salvo soltanto l’effetto
interruttivo istantaneo prodotto dalla domanda.
2. Avverso la predetta ordinanza la Pisano ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Comune ha resistito con controricor-

so.

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realizzazione e la sistemazione di una strada intercomunale di collegamento

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2945 cod. civ., censurando l’ordinanza impugnata per aver escluso che la prescrizione fosse rimasta interrotta per tutta la durata del
giudizio da lei precedentemente promosso, senza considerare che nel corso
dello stesso era stata pronunciata una sentenza non definitiva, pubblicata il

per effetto della successiva estinzione, con la conseguenza che l’effetto interruttivo si era prodotto fino al momento del passaggio in giudicato. Premesso inoltre che il procedimento ablatorio non si è ancora concluso, sostiene che l’occupazione del fondo, originariamente legittima, è divenuta illegittima, traducendosi in un illecito a carattere permanente in ordine al quale
deve escludersi la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di una fattispecie ablatoria atipica, nell’ambito della
quale la perdita della proprietà nonèricollegabile alla realizzazione della opera
pubblica, ma solo all’adozione di un formale provvedimento di acquisizione.
1.1. Il ricorsoèfondato.
Come accertato dall’ordinanza impugnata, il giudizio in esame, promosso con ricorso depositato 1’8 gennaio 2013,èstato preceduto da un altro giudizio, promosso con atto di citazione notificato il 23 maggio 1991 ed avente
il medesimo oggetto, che siè concluso con l’estinzione per inattività delle parti, a seguito di cancellazione della causa dal ruolo disposta con ordinanza
del 6 febbraio 2002. Pur non essendo stata espressamente dichiarata, a
causa della mancata riassunzione del giudizio, la predetta estinzione è stata
correttamente accertata in via incidentale dall’ordinanza impugnata, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione ad opera
dell’Amministrazione, potendo ravvisarsi, conformemente all’orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità, un’implicita richiesta in tal
senso nell’avvenuta riproposizione della medesima domanda in un nuovo
giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 24/10/2017, n. 25196; Cass., Sez. V, 5/12/
2012, n. 21772; Cass., Sez. III, 18/01/2006, n. 825).
La stessa ordinanza impugnata richiama tuttavia una sentenza non definitiva, emessa il 15 giugno 1998 e non appellata, con cui, prima che fosse

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15 giugno 1998 e passata in giudicato, la cui efficacia non era venuta meno

disposta la cancellazione della causa dal ruolo, la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima, per la stessa ragione che ha
determinato la dichiarazione d’inammissibilitì di quella in esame, ovverosia a
causa della mancata emissione del decreto di espropriazione. La pronuncia
di tale sentenza è stata ritenuta ininfluente ai fini della prescrizione, avendo
l’ordinanza impugnata escluso l’applicabilità dell’art. 2945, secondo comma,

decorrenza della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il processo, in vidi dell’osservazione che in caso di estinzione
del processo tale principio trova deroga nel terzo comma del medesimo art.
2945, che sostituisce all’effetto interruttivo permanente determinato dalla
pendenza del processo un effetto interruttivo istantaneo, collegato all’atto
introduttivo del giudizio.
Tale affermazione, peraltro, non tiene conto del disposto dell’art. 310,
secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l’estinzione del processo rende
inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, ovverosia quelle idonee ad acquistare efficacia di cosa giudicata: la pronuncia di una sentenza di merito, comportando almeno in parte la risoluzione della controversia, consente infatti di escludere l’improduttiviii dell’attività processuale svolta fino a quel momento, e quindi l’inerzia del
creditore, giustificando pertanto l’applicazione del principio stabilito dal secondo comma dell’art. 2945, la cui ratio consiste nell’evitare il decorso della
prescrizione nel tempo necessario per ottenere in via giurisdizionale la realizzazione del proprio diritto (cfr. Cass., Sez. lav., 7/08/2003, n. 11919;
12/03/1998, n. 2712; 5/03/1982, n. 1377); a tal fine, nonè necessario che il
giudice abbia deciso la causa accogliendo in tutto o in parte la domanda, ma
èsufficiente che abbia risolto, con sentenza idonea a passare in giudicato,
talune questioni sollevate dalle parti in ordine all’oggetto della domanda, in
modo tale da precludere il riesame delle stesse da parte di qualsiasi altro
giudice (cfr. Cass., Sez. lav., 28/11/1986, n. 7040; Cass., Sez. II, 10/02/
1981, n. 840; 11/06/1964, n. 1464; Cass., Sez. III, 5/05/1975, n. 1736).
Tra le predette questioni dev’essere annoverata, in tema di opposizione
alla stima, anche quella concernente l’avvenuta emissione del decreto di e-

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cod. civ., secondo cui la proposizione della domanda giudiziale esclude la

spropriazione, la cui soluzione, pur incidendo sulla proponibilità della domanda, non si traduce in una pronuncia di carattere meramente processuale,
trattandosi non gà di un presupposto processuale, ma di una condizione
dell’azione: il decreto di espropriazione segna infatti la conclusione del procedimento ablatorio, determinando il trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario in favore dell’espropriante e facendo correlativamente

guenza che all’accertamento della sua emanazione nonèsubordinata la mera
possibilità di pervenire ad una decisione di merito, ma lo stesso accoglimento
della domanda, dovendosi in mancanza escludere la sussistenza del diritto
che ne costituisce il fondamento (cfr. Cass., Sez. I, 31/05/2016, n. 11261;
18/07/2013, n. 17604; 6/07/2012, n. 11406).
Nessun rilievo pà assumere, nella specie, la circostanza che, per effetto
della mancata impugnazione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello,
nella parte in cui ha ribadito l’inammissibilità della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, per non essere ancora intervenuto il
provvedimento ablatorio, l’oggetto del presente giudizio (così come quello
del precedente giudizio, poi abbandonato dall’attrice) sia rimasto circoscritto
alla determinazione dell’indennità di occupazione: sebbene, infatti, a differenza della prima domanda, quest’ultima non sia subordinata all’emissione
del decreto di espropriazione, la semplice esclusione di tale condizionamento avrebbe dovuto essere considerata sufficiente ad integrare una decisione
di merito idonea ad acquistare efficacia di giudicato, ed a giustificare pertanto l’applicazione del principio di cui all’art. 2945, secondo comma, cod.
civ., con la conseguente operatività dell’effetto interruttivo della prescrizione
fino alla data in cui la sentenza non definitivaè passata in giudicato.
2. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio
della causa alla Corte d’appello di Palermo, che provvede, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle

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sorgere il diritto dell’espropriato al pagamento dell’indennità, con la conse-

spese del giudizio di legittimità.

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