Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20308 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7854-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10,

presso lo studio dell’avvocato MONTALBETTI MARIO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ELENA LIDIA PORETTI, LUIGI

ALIBRANDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CRIAL SRL, in persona del procuratore speciale dott.

C.C., IMMOBILIARE ELLE CI SAS in persona del legale

rappresentante pro-tempore dott. M.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO FUMAGALLI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3988/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato ENRICO DANTE per delega;

udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso ex art. 369 c.p.c., condanna aggravata alle spese e

statuizione del C.u.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che:

l’avv. M.M. ricorre per cassazione nei confronti della Imm. Elleci s.a.s. e della Imm. Crial s.r.l., articolando due motivi avverso la sentenza n. 3988 del 28.11.2013, che si assume essere stata notificata in data 20.01.2014, con la quale la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3160/2012, ha dichiarato cessata alla data del 1 ottobre 2010 la locazione degli immobili di cui alla denuncia del contratto verbale di locazione registrato il 18 ottobre 1996 e ordinato al M. il rilascio degli stessi immobili in favore della Imm. Elleci s.a.s. entro il 31 marzo 2014 e, parimenti, il rilascio della pertinente cantina in favore della Imm. Crial s.r.l., condannando l’attuale ricorrente alle spese del doppio grado.

che la Imm. Elleci s.a.s. e la Imm. Crial s.r.l. hanno resistito, depositando controricorso;

che il P.G. in udienza ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

tanto premesso e considerato che con riferimento alla sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è stata rimessa specifica questione alle Sezioni unite (cfr. ordinanza interlocutoria n. 1081 del 2016) con riguardo all’ipotesi (che qui rileva) in cui la copia della sentenza notificata sia stata allegata da parte contro ricorrente.

PQM

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 1081 del 2016.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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