Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20307 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14849-2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA MINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1903/6/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCAN A, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

N.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2009 per il recupero dell’agevolazione provvisoriamente concessa per la piccola proprietà contadina, in relazione ad atto di acquisto reg. il 28.9.2009, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.

La CTR, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui alla L. n. 604 del 1954, che prescrive il deposito del certificato dell’ispettorato provinciale agrario, non sostituibile con il certificato di iscrizione all’INPS (di cui alla L. n. 25 del 2010, costituente autonoma disciplina) e preso atto che “il contribuente non ha dimostrato di essersi fatto parte diligente nel richiedere la certificazione nè ha dimostrato che i ritardi non erano a lui imputabili”, ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione l’iscrizione presso la gestione separata dell’INPS.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo si deduce omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame del fatto che il N. era regolarmente iscritto nell’albo degli imprenditori agricoli professionali dal 22.11.2007, e quindi in epoca anteriore alla richiesta di agevolazione. L’appartenenza alla categoria dell’imprenditore agricolo professionale (di cui a certificazione ARTEA del 12.7.2017), avrebbe comportato l’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004 (come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, art. 1 comma 3).

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2,3 e 4 per aver il giudice d’appello applicato tale normativa invece che quella di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, applicabile agli imprenditori agricoli professionali.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessine, sono infondati. Sul punto va rilevato che i requisiti stabiliti dalla L. n. 604 del 1954, art. 2, ed oggetto di certificazione ai sensi del successivo art. 3, sono incompatibili con la figura dell’imprenditore agricolo professionale, per cui quest’ultimo, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1 già previste per la piccola proprietà contadina ed estese all’imprenditore agricolo professionale dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, non necessita del certificato rilasciato dall’ispettorato provinciale agrario ai sensi della L. n. 604 del 1954, artt. 2 e 3 e da produrre a pena di decadenza all’amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto (Cass. n. 3829/2018).

In relazione a quanto precede, emerge che la sentenza impugnata, la quale fa centro – al contrario – sulla necessità del suddetto certificato, è viziata nella motivazione.

La sentenza, tuttavia, non è errata nel dispositivo e pertanto non deve essere cassata, ma deve essere solo emendata dal vizio motivazionale (art. 384 c.p.c., u.c.).

Il contribuente, infatti, per avvalersi dei benefici fiscali riconosciuti dal D.Lgs. n. 99 del 2004, avrebbe dovuto produrre, al momento della registrazione del contratto, il documento emesso dalla regione ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 2 (“Le regioni accertano ad ogni effetto possesso dei requisiti di cui al comma 1”), attestante la sua qualità di imprenditore agricolo professionale alla data della stipula del contratto.

E’ incontroverso (secondo quanto eccepito dall’Agenzia pag, 6 del controricorso e quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata) che tale produzione, nei termini sopra chiariti, è mancata. Il ricorrente non ha infatti provato di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale – la quale richiede l’accertamento della sussistenza di determinati specifici requisiti – al momento della stipula dell’atto, ma solo in data successiva, il 12.7.2017 (cfr. Cass. 24341/2019).

Infine va rilevato che la produzione, prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 4 della certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 1 e 2, non può essere surrogata dalla produzione del certificato di iscrizione all’INPS, come correttamente affermato dalla CTR (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3829, cit.).

Il ricorso va pertanto respinto. Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000.00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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