Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20307 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HOTEL PLAZA SRL P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig.ra U.C.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo

studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DONINO CARLO;

– ricorrente –

contro

M.F., FALL. GIUGNO SPA IN LIQUIDAZIONE in persona

del Liquidatore pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 2938-2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato

MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONTEVERDE ALFREDO;

– controricorrente ricorrente incidentale condizionato –

contro

HOTEL PLAZA SRL P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig.ra U.C.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo

studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BONINO CARLO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato BONINO Carlo, difensore della ricorrente che ha

chiesto di illustrare oralmente le difese depositate ed insiste

sull’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del resto;

udito MENGHINI Mario, difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale

condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento primi due

motivi del ricorso principale assorbito il resto; assorbito anche il

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La causa concerne la progettazione, fornitura e posa in opera di un ascensore per esterni, commissionato dalla società Hotel Plaza srl, odierna ricorrente, per installarlo in un albergo sito in (OMISSIS).

Nel 1997 la Hotel Plaza agiva in giudizio nei confronti della Line srl, ora Giugno spa, poi fallita, e contro M.F., legale rappresentante della società convenuta, nonchè progettista dell’impianto, per chiedere l’accertamento dei vizi lamentati, l’eliminazione di essi, la determinazione del minor valore dell’opera, il risarcimento dei danni.

In corso di causa veniva chiesta la risoluzione del contratto, con la condanna alla restituzione di quanto pagato.

Il tribunale di Novara nel 2002 dichiarava improcedibili le domande svolte nei confronti della società fallita; riconosceva la sussistenza della responsabilità del progettista M. e lo condannava al pagamento di Euro 72.300,00 a titolo di risarcimento danni.

1.1) L’appello proposto dal M. veniva accolto dalla Corte di appello di Torino, la quale, con sentenza 11 gennaio 2005, confermava l’improcedibilità della domanda proposta avverso Giugno spa;

ribadiva la configurabilità della domanda formulata ex art. 1669 c.c., ma la rigettava, accogliendo l’appello principale del M..

A tal fine riteneva che i vizi dell’ascensore non rendessero operativa la norma suddetta, relativa a difetti pregiudizievoli per la specifica destinazione dell’immobile, il quale invece non aveva risentito del mancato funzionamento di un ascensore esterno. La società Hotel Plaza il 3 dicembre 2005 notificava impugnazione, svolgendo, in 120 pagine, cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrato da ampia memoria.

M. si costituiva con controricorso e spiegava ricorso incidentale condizionato, resistito da controricorso. Depositava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.2) Il primo motivo di ricorso lamenta: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.; vizi di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto non configurabile altra ipotesi di responsabilità aquiliana oltre quella di cui all’art. 1669 c.c..

Il secondo motivo, complementare ed espressamente subordinato al primo, concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

2.1) Rispetto ad essi è logicamente preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e vizio di motivazione sulla sussistenza, in capo al M., di responsabilità ai sensi della norma citata. La Corte d’appello ha escluso l’applicabilità di detta norma perchè convinta che l’ascensore esterno oggetto del contratto di appalto non avesse “nulla a che vedere” con la funzionalità e con l’utilizzabilità dell’immobile, il quale sarebbe stato “perfettamente adoperato secondo la sua normale destinazione”, anche “senza l’ascensore esterno”.

Per sostenere ciò ha osservato che l’ascensore doveva assolvere la duplice funzione di: a) aiutare i clienti portatori di handicap a superare le barriere architettoniche, senza dover affrontare la rampa di scala che conduceva agli ascensori interni; b) costituire motivo di attrazione per l’albergo, offrendo una vista panoramica, lungo gli undici piani di percorso, su tutta Abano Terme. Ne ha desunto, in mancanza di prova circa la incidenza negativa degli ascensori interni sulla attività alberghiera, che l’impianto costituiva solo “un valore aggiunto” per l’azienda, senza incidere sulla efficienza dello stesso.

Il ricorso censura questa tesi, sottolineando la rilevanza strategica che il nuovo ascensore panoramico rivestiva per l’albergo, in relazione a entrambe le finalità (uso per i clienti, anche disabili, e prestigio dell’opera).

Lamenta quindi che vi sia stata falsa applicazione, sotto questo profilo, dell’art. 1669 c.c..

Richiama inoltre la giurisprudenza che configura la compatibilità della responsabilità di progettista e appaltatore ex art. 1669 c.c.2.2) La censura è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte da tempo ha adottato un’interpretazione dell’art. 1669 c.c. volta ad ampliare il senso letterale della disposizione.

Già Cass. 4384/79 ha chiarito che la responsabilità per rovina di edificio comprende anche il danno che può derivare dalle singole parti dell’edificio, siano esse opere murarie, siano invece semplici manufatti incorporati stabilmente nella costruzione. La nozione responsabilità per rovina di edificio apparentemente accolta dalla Corte di appello corrisponde a quanto si legge in Cass. 2763/84, circa la rilevanza non soltanto dei vizi incidenti sulla struttura e funzionalità del fabbricato, ma anche di quelli che alterano, in modo apprezzabile, il normale godimento dello immobile o impediscono che questo fornisca le utilità cui esso è destinato.

Sfugge però alla Corte territoriale non solo l’aspirazione di questa lettura verso l’ampliamento dell’ambito di responsabilità, ma anche il successivo precisarsi di essa.

Un apprezzabile danno alla funzione economica di un edificio è ritenuto suscettibile di applicazione dell’art. 1669 c.c. da Cass. 5002/94, relativa a malfunzionamento di un impianto di riscaldamento.

Cass. 456/99 ha poi chiarito che il “difetto di costruzione” che, a norma dell’art. 1669 cod. civ. legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

L’affermazione trova eco in Cass. 11470/03 e Cass. 21351/05, relative a infiltrazioni determinate da difetti di impermeabilizzazione; in Cass. 8140/04, attinente a difetti delle mattonelle di un pavimento.

2.3) Orbene, la Corte di Torino non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Pur riconoscendo che il carattere accessorio dell’ascensore non impediva l’operatività della norma, ha infatti negato che dal completo dissesto del manufatto derivasse un pregiudizio per l’hotel Plaza, attribuendo una funzione secondaria all’uso per i disabili o al richiamo panoramico dell’impianto.

Per tal via viene però misconosciuta l’incidenza negativa sul godimento dell’immobile.

Caratteristica di un albergo è di attirare clientela ed offrire nel tempo, al maggior numero di clienti, la massima funzionalità del bene.

Un costoso accessorio di lusso, quale era l’ascensore panoramico descritto in atti, diviene fattore intrinseco al bene, che lo qualifica quanto alla comodità e alla gradevolezza. Trattasi di caratteri essenziali per la funzione dell’immobile. Il mancato funzionamento di un accessorio siffatto non pregiudica l’attività alberghiera nel senso – riduttivo – di impedire che essa si svolga, ma nel senso di incidere negativamente e significativamente su di essa, poichè rende l’albergo non corrispondente alle aspettative di panoramicità, di efficienza e di comodità, anche solo per i clienti ordinari, se si vuoi tralasciare la rilevanza per i disabili, messa in dubbio dalla sentenza impugnata.

Il ridotto numero di ascensori e soprattutto la perdita del più significativo di essi, non a caso oggetto di un importante investimento economico, desumibile dalle somme controverse, può pregiudicare – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – la funzionalità del bene-albergo, una parte del quale – l’impianto in discussione – risulta inutilizzabile. La nozione di valore aggiunto – ideata dalla Corte per escludere la rilevanza dell’impianto ex art. 1669 c.c. – finisce con il negare la circostanza, meritevole semmai di ben altra confutazione, che un ascensore, una volta costruito e collegato ai corridoi e alle camere di un albergo – o altro immobile abitato – diviene parte integrante e fondamentale di esso, ditalchè il non poterne disporre danneggia la fruibilità del bene.

Degradarlo, come ha espressamente fatto la Corte di merito, a mero “ornamento”, alla stregua di un oggetto di arredo, significa non averne colto la rilevanza economico-funzionale e la incorporazione nell’immobile, pur ammessa in principio di motivazione. Si configura pertanto una falsa applicazione della norma, di cui è stata negata la rilevanza in una fattispecie che, stando alla stessa ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza, ne vedeva ricorrere i presupposti.

La motivazione risulta inoltre carente quanto alla mancata verifica istruttoria circa la rilevanza dell’impianto nell’esercizio dell’attività, anche con riferimento all’uso possibile da parte dei clienti, disabili e non. La valutazione in termini di ornamento, effettuata prescindendo dalla consulenza sollecitata dal ricorso o da altri mezzi istruttori officiosi utili a valutare l’incidenza dell’impianto nell’economia funzionale dell’albergo, in relazione a ogni tipo di cliente, costituisce ragione di insufficienza della motivazione sul punto.

2.4) Va infine rilevato che nessun dubbio sussiste sulla configurabilità di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 del progettista dell’opera.

Sul punto giova rinviare alle convincenti frasi della motivazione resa da Cass. 1154/02, (che richiama Cass. n. 7992 del 25 agosto 1997; n. 8904 del 28 ottobre 1994; n. 4900 del 26 aprile 1993; n. 1406 del 21 marzo 1989) per ribadire che l’appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall’art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale e rispondono insieme a detto titolo del danno cagionato.

3) L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo e secondo motivo, che ipotizzano una responsabilità ex art. 2043 c.c., chiaramente subordinata alla mancata sussistenza dell’ipotesi specifica di responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore o del progettista.

4) Il quarto motivo espone il vizio di omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto assorbito un motivo di appello incidentale relativo alla sussistenza di responsabilità anche contrattuale in capo a M..

La censura è infondata.

Non può infatti sfuggire, a una attente lettura, che la Corte di appello ha dedicato a questo motivo di appello il punto 6 della motivazione, che si legge a pagina 28 della sentenza impugnata.

5) Pur tacendo ciò, parte ricorrente ha, in via subordinata, esposto un quinto motivo, con il quale si duole di vizi di motivazione e della violazione degli artt. 1326, 1218 e 1655 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la responsabilità contrattuale del M., sul presupposto che questi non avesse sottoscritto il contratto di appalto “in proprio”, ma solo quale amministratore della società appaltatrice.

Infondatamente parte controricorrente ha eccepito la novità del motivo. L’esame dell’atto di citazione e della comparsa di risposta con appello incidentale consente di stabilire che sin dall’avvio della lite parte attrice ha formulato plurime domande contro il M., articolate sul presupposto che questi avesse veste di progettista, senza limitarle ai profili extracontrattuali scaturenti dal disposto dell’art. 1669 c.c..

La censura è tuttavia infondata.

A fronte dell’icastico rilievo dei giudici di appello circa la sottoscrizione non “in proprio” del progetto, parte ricorrente contrappone la propria unilaterale lettura degli atti di causa.

Assume che il M. era incaricato del progetto quale unico progettista di cui disponeva la società Line, che reclamizzava la propria capacità di redigere un progetto di ascensore “con un solo progettista”.

Trattasi di rilievo inconferente, posto che il messaggio non esplicitava che il solo progettista disponibile fosse il M., nè che questi avrebbe assunto incarico professionale dal committente.

Nè rileva che il M. si sia qualificato – nel firmare il progetto – quale perito industriale iscritto al n. 358 del Collegio dei periti industriali di Novara, atteso che questa dicitura ha evidente rilievo ai soli fini amministrativi, cioè per legittimare la sottoscrizione nei confronti dell’amministrazione alla quale veniva sottoposta la richiesta di concessione.

Non può dirsi neppure che, con la sottoscrizione del progetto, il rapporto contrattuale sia “divenuto trilatero”.

Ciò che rileva ai fini del rapporto professionale è il conferimento dell’incarico; la trilateralità rileva indiscutibilmente, una volta eseguita l’opera sulla base del progetto, ai fini dell’emergere della responsabilità extracontrattuale di chi – il progettista – vi abbia concorso, ma non vale a conferire la veste di parte contrattuale a un progettista che abbia svolto la sua opera su mandato della società appaltatrice, qualora manchi la prova dell’accordo negoziale specifico tra progettista e committente, con i relativi oneri a carico di quest’ultimo.

Invano parte ricorrente deduce che la doppia veste del M. – legale rappresentante di Line e progettista – aveva ingenerato nella committente l’affidamento di buona fede sulla natura contrattuale del rapporto intercorso con il resistente. Non viene specificato in ricorso su quali elementi ciò si dovesse presupporre, atteso che era invece ben più coerente, con la pubblicizzata offerta di Line, che quest’ultima si facesse carico interamente dei costi progettuali mediante tecnici interni, quale era il M., così che per il committente non sorgessero ulteriori oneri per questa voce di spesa.

6) Va ora esaminato il ricorso incidentale.

Con il primo motivo il M. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto tempestive le domande nuove di danni tardivamente proposte in udienza il 30 giugno 1998. Il ricorso incidentale riporta fedelmente il contenuto degli atti di causa (verificabili nell’incarto processuale) ed evidenzia che con l’atto di citazione era stata chiesta sub 6) la condanna della Line spa, in solido con il progettista, al risarcimento dei danni conseguenti agli inconvenienti subiti, ai danni da malcontento della clientela e da cattiva pubblicità, alla frequente inutilizzazione dell’ascensore, all’aver distolto il personale dell’albergo dalle proprie mansioni per occuparsi degli interventi e delle riparazioni e per scusarsi con la clientela.

In udienza successiva al deposito della memoria ex art. 183, comma 5, termine ultimo per le modifiche della domanda, la richiesta di danni sarebbe stata ampliata con la formulazione della domanda sub 11) relativa a “danni ulteriori rispetto a quelli fatti valere con la domanda di adempimento” e con la deduzione – sub 14 – di danni da perdita da immagine, perdita di clientela e mancato sviluppo dell’albergo.

La Corte d’appello di Torino, stando al ricorso M., investita della denuncia di novità di ogni domanda di condanna accessoria e conseguente alla domanda di adempimento e risoluzione non si sarebbe pronunciata sulla questione e avrebbe ritenuto tempestive le altre domande svolte il 30 giugno 1998.

Il secondo motivo di ricorso incidentale, congiuntamente esposto, critica i giudici di appello per avere ritenuto ammissibili le nuove domande relative al cumulo di “istanze contrattuali ed extracontrattuali”, con motivazione inadeguata.

6.1) La prima censura è parzialmente fondata.

Essa va esaminata, ancorchè la Corte di appello abbia dichiarato assorbite le domande non espressamente esaminate, giacchè espone questione processuale che può essere definita.

Invano parte ricorrente incidentale nega che siano ammissibili le richieste risarcitorie relative al punto 11 delle conclusioni assunte in primo grado.

Trattasi infatti di richiesta dei danni “da fermo impianto” da ritenere mera precisazione di quei danni “conseguenti agli inconvenienti subiti” che erano stati indicati sub 6 delle conclusioni di citazione. Nè vi è elemento letterale alcuno che ricolleghi questo capo di domanda solo alla richiesta di risoluzione contrattuale o a quella di restituzione del prezzo, svolte sub 9 e 10, che presuppongono la responsabilità contrattuale del progettista, esclusa definitivamente. Il capo 11 appare di anfibia natura, che si presta a quella duplicità di profili di azione, contrattuale ed extracontrattuale, che erano compatibili e che la Corte d’appello ha ritenuto essere stati congiuntamente svolti.

Vero è che al capo 14 la richiesta risarcitoria ripeteva la voce relativa agli inconvenienti subiti, ma ciò non toglie che l’interpretazione della domanda debba avere riguardo alla sostanziale pretesa e che quella sub 11 possa essere considerata mera specificazione di quanto richiesto sub 6, specificazione consentita dopo l’ulteriore svolgersi della vicenda e il concretizzarsi dei danni stessi, quantificati sub 11 con riferimento a quel “fermo impianto”, che è da ritenere prima logica conseguenza degli inconvenienti dati dal malfunzionamento dell’ascensore.

Può essere invece considerata nuova la domanda relativa alla perdita di immagine, (capo 14), unica voce che non si può ritenere compresa nella richiesta di danni per malcontento della clientela e cattiva pubblicità svolte sub 6, giacchè essa evoca una nozione più ampia di quella che le due sottovoci esponevano, la quale si limitava ai riflessi sulla clientela presente in quel torno di tempo e comunque non era relativa a un complessivo ipotetico decadimento dell’immagine dell’albergo.

6.2) Va infine rigettato il secondo motivo, perchè la Corte d’appello ha esaurientemente motivato la piena compatibilità tra profilo contrattuale ed extracontrattuale di responsabilità del progettista, spiegando con piena consapevolezza che non vi erano elementi sufficienti per ritenere che l’attrice avesse voluto escludere il secondo profilo.

La motivazione, congrua e adeguata, circa la non decisività dei termini utilizzati, maggiormente afferenti alla sfera contrattuale, resiste alla flebile critica.

Quest’ultima ricerca, nelle pieghe degli atti difensivi, ulteriori espressioni riconducibili all’azione contrattuale.

Ciò non è decisivo, giacchè la Corte di appello non ha certo nascosto che lo svolgimento della domanda sia stato soprattutto incentrato sotto quel profilo.

Ha però ritenuto – e non v’è motivo per negarlo – che vi fosse stata iniziativa processuale anche ex art. 1669 c.c., sicchè la domanda di danni resta ammissibile.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale e, nei limiti precisati, del primo motivo di ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame delle domande dipendenti dall’accoglimento dei ricorsi e la liquidazione delle spese di questo giudizio. La Corte di merito si atterrà al seguente principio di diritto: il “difetto di costruzione” che, a norma dell’art. 1669 cod. civ. legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo e il secondo motivo. Rigetta il quarto e il quinto.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso incidentale ; rigettato il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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