Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20306 del 31/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 20306 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAG DA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 31/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 26185/2012 proposto da:
Clemente Anna Maria e Trucillo Giancarlo Antonio, in
proprio,

elettivamente

domiciliati

in

Roma,

via

XX

settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sandulli
Federica, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale per notaio Roberto Greco di Montoro Superiore Rep. n. 40.923 del 5.7.2017;
– ricorrente contro

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., che ha ceduto i crediti
alla Calliope s.r.l., e per essa la Prelios Credit Servicing
s.p.a. (già denominata Pirelli Re Credit Servicing s.p.a.)
nella qualità di procuratrice speciale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato
Del Vecchio Arnaldo, rappresentata e difesa dall’avvocato
Iollo Gennaro, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3730/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/12/2011;

udita la

r~la~ion~

della

çau~a ~VQ!t~ n~ll~ pvbbliç~ udienza

del 2.3/02./2018 çiçil cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Elisabetta Rossi, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Anna

Maria Clemente e Giancarlo Antonio Trucillo

(nonché, nell’intestazione del ricorso, «A & G s.a.s. di
Giancarlo Antonio Trucilli e C», ente tuttavia cancellato dal
Registro delle imprese già

nel
2

2004, secondo quanto

dichiara lo stesso ricorso) ricorrono per cassazione nei
confronti di Calliope s.r.l., quale cessionaria di crediti
assunti tali da Banca Nazionale del Lavoro, e articolano tre
motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Napoli in data 7 dicembre 2011.
Con tale pronuncia la Corte territoriale ha parzialmente
accolto l’impugnazione che gli attuali ricorrenti avevano
proposto contro la sentenza resa

nel primo grado di

giudizio dal Tribunale di Avellino il 19 maggio 2003.
Revocando il decreto ingiuntivo emesso nel

1992 dal

Tribunale irpino, la Corte territoriale ha detratto dal credito
il cui pagamento era stato intimato col provvedimento
monitorio sia le somme che gli attuali ricorrenti avevano
nel frattempo provveduto a versare alla Banca, sia quelle
corrispondenti

a

interessi

anatocistici

indebitamente

appostati in conto; ha invece ritenuto dovuto il residuo
credito, portato da titoli cambiari che la società aveva
girato alla Banca per lo sconto, tornati insoluti dopo la
chiusura del rapporto di conto corrente. In particolare, la
Corte napoletana non ha ravvisato profili di illegittimità e/o
di scorrettezza nel comportamento della banca, che non
aveva

dato

pagamento

specifico
dei titoli

avviso

ai

cambiari;

debitori
la

stessa

del

mancato

ha

pertanto

respinto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti
della stessa dagli opponenti/appellanti.
2.- Resiste con controricorso Calliope s.r.l.
3.- Per la trattazione della controversia è stata fissata
pubblica udienza per il giorno 9 febbraio 2017. Prima dello
3

svolgimento della stessa è peraltro deceduto l’avvocato
Michele Sandulli, difensore dei ricorrenti. Preso atto di
questo, il Collegio ha rinviato, con apposita ordinanza
interlocutoria, la controversia a nuovo ruolo, disponendo
che

del

rinvio

fosse

data

comunicazione

alla

parte

personalmente.
Con «comparsa di costituzione in prosecuzione», datata 27
luglio 2017, l’avvocato Federica Sandulli, munita di procura
speciale ad litem, ha fatto proprie tutte le difese già svolte
dal precedente difensore.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso assume «violazione/falsa

applicazione di norme di diritto (art. 360 comma l n. 3 cod.
proc. civ.) con riferimento all’art. 52 legge cambiaria, agli
artt. 1175 e 1375 del codice civile nella lettura orientata
dall’art. 2 Costituzione, all’art. 1373 cod. civ. e all’art. 8
legge n. 154/1992.
I ricorrenti deducono che la corte del merito ha errato nel
mandare esente da responsabilità la Banca per non averli
puntualmente informati dell’esistenza degli insoluti. Simile
comportamento avrebbe violato i doveri di informazione
specifica posti dall’art. 52 l. cambiaria (secondo il quale il
portatore del titolo deve dare avviso ai giranti del suo
mancato pagamento), oltre che dal canone di buona fede
oggettiva e dall’art.

8 l.

n.

142/1992 (che prescrive

l’obbligo della Banca di «comunicazione dettagliata alla
4

scadenza del contratto») e li avrebbe esposti ad ingenti
danni.
Più in particolare, la sentenza impugnata è censurata sia
per aver

richiamato,

a

fondamento

del

rigetto

della

domanda risarcitoria, l’esistenza di un patto di dispensa
dagli avvisi ex art. 52 l. cambiaria, che non poteva più
spiegare efficacia dopo il recesso della Banca dal rapporto,
sia per aver comunque ritenuto sufficiente la generica
comunicazione inviata dalla creditrice, che non indicava nel
dettaglio quali titoli erano rimasti impagati, nonostante il
profondo

spessore

del

dovere

di

buona

fede,

come

«costituzionalizzato in ragione del suo porsi in sinergia con
il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Co st.».
2.- Il secondo motivo denuncia «motivazione insufficiente
(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)», lamentando che la corte
d’appello

abbia

ritenuto

che

la

notevole

esposizione

debitoria della s.a.s., sebbene « soltanto di poco superiore
nella

sua

articolazione

ai

singoli

affidamenti,

individuabili dal documento allegato sub n.

come
fosse

sufficiente a motivare il recesso della Banca dai rapporti in
essere.
3.- Il terzo motivo assume «violazione/falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 comma 3 cod. proc. civ.) con
riferimento agli artt. 1175, 1375 e 1845 cod. civ.» e si
sostanzia nell’affermazione dell’erroneità dell’assunto della
sentenza impugnata secondo cui le pattuizioni intervenute
tra le parti consentivano alla Banca di recedere dal rapporto
5

«in qualsiasi tempo ed a suo insindacabile giudizio», atteso
che «la questione della sussistenza o meno della giusta
causa si ricollega al principio di correttezza, buona fede e
solidarietà, che … è ormai costituzionalizzato e, come tale,
deve costituire la chiave di lettura delle norme e di
valutazione dei comportamenti».
4.- Il primo motivo è infondato.
In

proposito

va

in

primo

luogo

rilevato

che

non

è

controverso in causa che le cambiali rimaste insolute erano
stati girate alla Banca per lo sconto nell’ambito del relativo,
specifico

rapporto di affidamento

allora in essere tra le

parti: la circostanza che il mancato pagamento dei titoli sia
stato constatato dopo il recesso della creditrice non poteva
pertanto far venire meno la validità della
dispensa

sottoscritta

dai

debitori,

i cui

clausola di
effetti

erano

destinati ad esplicarsi sino all’esaurimento di tutte le
obbligazioni discendenti dalle operazioni di anticipazioni su
titoli intercorse fra le parti.
Tenuto conto della permanente efficacia della clausola di
dispensa

dall’avviso,

si

manifesta

poi

generica

la

contestazione relativa al mancato rispetto del canone di
buona fede oggettiva, posto che il motivo non indica le
ragioni per cui nella specie detto canone avrebbe assunto
connotazioni particolari.

5.- Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto ad
ottenere una valutazione degli elementi istruttori diversa da

6

quella operata dal giudice d’appello, e perciò ad invocare
un sindacato in fatto, precluso a questa corte di legittimità.
6.- Il terzo motivo è infondato in quanto non investe la

ratio

decidendi

della

sentenza

impugnata,

che

ha

testualmente collegato la dichiarazione di recesso della
Banca

alla

sussistenza

di

una

«notevole

esposizione

debitoria», come «menzionata dalla richiamata lettera di
revoca degli affidamenti». Il motivo, d’altro canto, si limita
a contestazioni di tratto generico, senza neppure indicare
quale attinenza queste possano avere con la fattispecie
concreta dedotta in giudizio.
7.- In conclusioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono

la soccombenza

e si

liquidano in

dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida nella misura di € 6.200,00 (di cui € 200,00 per
esborsi), oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima
Sezione civile, addì 23 febbraio 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA