Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20305 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25092-2017 proposto da:

M.E., + ALTRI OMESSI, tutti in qualità di eredi

M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FEDERICO SARTORI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore procuratore speciale e Dott. S.G.L.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO VITO MARIA

ROGNONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.M., + ALTRI OMESSI (da qui “eredi M.”) ricorrono, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva respinto la domanda da loro proposta nei confronti della compagnia di Assicurazioni Generali Spa per la dichiarazione di operatività della polizza assicurativa stipulata per i danni a terzi, riconducibili all’immobile sito in (OMISSIS) di cui erano proprietari il quale aveva subito il crollo del tetto che aveva determinato la chiusura di alcune attività commerciali e professionali ubicate nella via sottostante, con grave pregiudizio dei soggetti coinvolti.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Per una maggiore chiarezza motivazionale si ritiene opportuno sintetizzare brevemente gli aspetti fattuali della controversia.

1.1. Gli eredi M., proprietari di un immobile ubicato in (OMISSIS), stipularono con la Assicurazioni Generali Spa una polizza assicurativa che li doveva garantire, in relazione al bene, sia per i danni a terzi “comunque riconducibili alla proprietà dell’immobile”, sia per i danni derivanti da “sovraccarico di neve”.

1.2. Nel luglio del 2007 crollò il tetto dell’immobile che, schiantandosi nella sottostante strada pubblica, determinò anche la chiusura necessitata di alcuni esercizi commerciali: l’evento venne collegato ad una eccezionale nevicata verificatasi nel gennaio 2006 e gli odierni ricorrenti chiesero, quindi, alla compagnia di assicurazione, con riferimento ad entrambe le clausole contenute nella polizza, di essere indennizzati per gli ingenti danni di cui, in qualità di proprietari dell’immobile, dovevano rispondere nei confronti dei terzi: a seguito di diniego, la convennero dinanzi al Tribunale di Brescia che rigettò la domanda, decidendo tuttavia con esclusivo riferimento alla clausola per “sovraccarico da neve”.

1.3. La Corte d’Appello, per ciò che interessa in questa sede, ha confermato la decisione, riferendosi tuttavia anche alla clausola che prevedeva la garanzia per i danni a terzi ed assumendo che essa non fosse operativa per i fatti colposi, quali quelli oggetto della domanda; ed ha altresì affermato che non era stata, comunque, fornita la prova del quantum debeatur.

2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. in relazione agli artt. 1321,1322,1372,1363,1370 c.c.: assumono che la Corte territoriale aveva escluso la garanzia assicurativa per la responsabilità civile ritenendo erroneamente che il danno arrecato a terzi fosse dipeso da parziale responsabilità degli assicurati.

Lamentano l’erronea interpretazione del 1917 c.c. che esclude dalla copertura soltanto “i fatti dolosi” e richiamala consolidata giurisprudenza di questa Corte che, riferendosi ad eventi accidentali, include qualsiasi fatto colposo, da cui possano derivare danni a terzi: deduce che la contraria interpretazione escluderebbe l’utilità della polizza perchè, in mancanza di colpa, non sarebbe ammissibile neanche l’obbligo risarcitorio dell’assicurato.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistente nella statuizione dell’assenza di prova della quantificazione dei danni di cui dovevano rispondere, a fronte dell’avvenuta tempestiva produzione delle fatture di spesa.

3. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (cfr. Cass. 5273/2008; Cass. 4799/2013; 20070/2017).

3.1. Nel caso in esame, la Corte territoriale dopo aver premesso che “l’alea insita nel contratto di assicurazione contempla necessariamente l’imprevedibilità della causa del danno che non deve essere ascrivibile ad attività o comportamenti volontari riconducibili all’assicurato”, ha affermato che “la causa di crollo, non individuata, doveva essere verosimilmente ascritta allo stato di vetustà del tetto le cui condizioni statiche avrebbero subito una fatale compromissione sia a causa della pregressa nevicata sia per il mancato compimento di tutti quegli interventi che, se correttamente e tempestivamente eseguiti avrebbero con tutta probabilità scongiurato il verificarsi del crollo”: con ciò i giudici d’appello, dopo aver correttamente escluso l’operatività della garanzia per i comportamenti dolosi, ha esteso tale soluzione anche alle condotte colpose che, invece, proprio in ragione del principio sopra richiamato, devono ritenersi ricomprese nella copertura della polizza assicurativa.

3.2. Al riguardo, vale solo la pena di rilevare che la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione.

3.3. L’esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone infatti di ritenere che – in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, da parte dell’assicurato, di misure di sicurezza sul bene volta, quindi, a delimitare l’ambito contrattuale di copertura ed il rischio dell’assicuratore – proprio quelli colposi costituiscono l’oggetto del contratto e debbono pertanto trovare copertura assicurativa: ed, al riguardo, va precisato che le argomentazioni della motivazione della Corte riportate al par. 3.1. potrebbero, in ipotesi, ridondare sull'”obbligo di salvataggio” previsto dall’art. 1914 c.c. che tuttavia, qualificabile come eccezione in senso stretto, non risulta sia mai stato oggetto del precedente contraddittorio.

3.4. Il primo motivo, quindi, deve essere accolto.

4. Il secondo rimane logicamente assorbito.

5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

6. La Corte provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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