Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20305 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28433-2018 proposto da:

Andrea DONA’ DALLA ROSE & C. SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO RASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3057/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA;

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava ad Andrea Donà dalle Rose & c. spa avviso di liquidazione, col quale richiedeva la maggiore imposta di registro in relazione ad atto posto in essere dalla società nel 2012 e successivamente registrato, consistente nel verbale redatto per atto pubblico dell’assemblea straordinaria di scissione parziale proporzionale mediante costituzione di una newco denominata Manifatture internazionali s.p.a., nel quale veniva enunciato un debito verso i soci da finanziamento infruttifero.

La CTP accoglieva il ricorso della società in relazione alla carenza di motivazione dell’atto e la CTR, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.

La CTR ha ritenuto presenti entrambi i requisiti previsti dall’art. 22 TUR: sia il requisito oggettivo, consistente nel contratto di finanziamento “al quale non può attribuirsi altro significato se non quello di dare atto della presenza di un debito della società verso i soci in ragione dei finanziamenti da essi prestati alla società”; sia il requisito soggettivo, che l’atto enunciato e quello enunciante sono stati posti in essere tra le spesse parti (soci e società), dell’atto di cui si è chiesta la registrazione, dovendosi considerare il riferimento alla generalità dei soci, in mancanza di produzione di documentazione idonea da cui ricavare l’identità dei soci finanziatori.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi.

Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 53 TUR, comma 2 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto implicitamente motivato l’atto impositivo.

2. I primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria (sebbene più idoneamente proponibili come vizi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.), sono infondati, in applicazione del pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata decisione su un punto specifico della controversia non comporta la nullità della sentenza, quando la decisione adottata contenga una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. In tal senso (Cass., 08/03/2007, n. 5351), è stato ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (conf. Cass. 29191/2017; v. Cass. n. 20718 del 13/08/2018).

2.1.Nel caso di specie l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio da parte della C.T.R., all’esito dell’esame dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente il rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso, essendo lo scrutinio di ammissibilità dell’appello logicamente preordinato al suo esame nel merito.

2.2.Nè sussiste la dedotta violazione di legge, in quanto la decisione adottata comporta la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte; e ciò anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 13/10/2017); e ciò senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.

Va pertanto confermato il principio secondo cui, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non

espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).

3.Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 TUR, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di registrazione di atti enunciati in altri atti in assenza dei relativi presupposti.

Il motivo è infondato.

3.1.Va premesso che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica alle disposizioni enunciate”, laddove per disposizione deve intendersi qualunque atto o negozio giuridico produttivo di effetti a contenuto patrimoniale, e per enunciazione l’espresso richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto (o un contratto verbale), dagli stessi posti in essere.

Secondo questa Corte, va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo (Cass. 30 giugno 2010, n. 15585; analogamente Cass. Sez. 6 – 5, n. 4096 del 14/03/2012, Cass. Sez. 5, n. 30 ottobre 2015, n. 22243).

3.2. Ai fini dell’applicazione della norma è necessario quindi che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza ma da costituirne il titolo; per questo la disposizione prevede che la tassazione per enunciazione sia possibile solo a condizione che vi sia identità delle parti intervenute nell’atto enunciante e in quello enunciato.

Questo esame, attinente al merito della questione, è stato effettuato dalla CTR, che ha rilevato come tale “circostanza contestata in via meramente ipotetica dalla società contribuente, non appare smentita da alcun elemento probatorio di segno contrario”.

3.3. Va pertanto confermato il principio di cui a Cass. n. 32516 del 12/12/2019, secondo cui è imponibile ai fini dell’imposta di registro ex art. 22 TUR il finanziamento soci, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (cfr. anche Cass. n. 6104/2019n. 6157/2020).

4. La CTR si è attenuta agli indicati principii, laddove ha ritenuto che dovesse essere assoggettato all’imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola enunciazione nel verbale di assemblea, atto soggetto a registrazione.

5. Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 25 settembre 2020

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