Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20305 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7570-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

108, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA ACCARDI, rappresentata

e difesa dagli avvocati FAUSTO TASCIOTTI, GIADA GERVASI giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5201/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 24/06/2014,

depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Paolo Battaglia (delega avvocati Giada Gervasi,

Fausto Tasciotti) difensore della ricorrente che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da R.A. avverso avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5, (cd. redditometro) con il quale era stato rideterminato con metodo sintetico il reddito imponibile ai fini IRPEF per l’anno (OMISSIS); la CTR, in particolare, sotto il profilo del merito, dopo avere richiamato e fatta propria la giurisprudenza riportata nella sentenza di primo grado, ha considerato assorbente la prova documentale prodotta dalla contribuente dinanzi alla CTP ed ha invece ritenuto inammissibile la documentazione (prodotta dall’Agenzia solo in appello) attestante altre disponibilità economiche del coniuge della contribuente; al riguardo ha evidenziato che siffatta documentazione non poteva ritenersi nuova, in quanto la stessa sin dal giudizio di primo grado era nella disponibilità della parte che l’aveva prodotta.

La contribuente resiste con controricorso, con il quale rileva anche l’irritualità della notifica del ricorso per Cassazione all’avv. Tammetta, non più procuratore di essa contribuente sin dal giudizio di secondo grado (nel corso del quale l’avv. Gervasi si è costituita in sostituzione dell’avv. Tammetta)..

In ordine alla sollevata eccezione di irritualità si concorda con Cass. 759/2016, secondo cui “la notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione” (coni, Cass. 13477/2012); nel caso di specie, tuttavia, a prescindere da ogni altra considerazione, l’avvenuta rituale e tempestiva notifica alla parte personalmente (v. documentazione agli atti) ha impedito il passaggio in giudicato dell’impugnata semenza della CIR, sicchè, attesa la mancata notifica del ricorso per cassazione al nuovo difensore (avv. Gervasi), questa Corte dovrebbe limitarsi a disporre siffatta notifica; l’avvenuta costituzione nel presente giudizio di legittimità dell’avv. Gervasi, che peraltro si è difeso anche nel merito, rende tuttavia ultronea l’eventuale nuova notifica al detto difensore.

Venendo, quindi, al merito, il primo motivo, con il quale sì denuncia l’omessa succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto nell’impugnata sentenza e comunque la motivazione apparente, è infondato, atteso che, come può desumersi anche dalla su riportata sintesi, la CFR ha comunque, sia pur in modo conciso, esposto i motivi in fatto e diritto dell’adottata decisione.

Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale si denunzia violazione di legge, per avere la CTR ritenuto inammissibile la su riferita documentazione.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, in materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Cass. 22776/2015; 3661/2015, 7714/2013; 20109/2012); nè può dubitarsi che la documentazione in questione (attestante, come detto, altre disponibilità economiche del coniuge della contribuente) sia rilevante, atteso che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega” (Cass. 5365/2014).

Anche il terzo motivo, con il quale ci si duole del mancato rispetto – da parte della CTR – dei principi in tema di prova liberatoria, è fondato.

Questa Corre, invero, ha già chiarito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Cass. 25104/2014).

L’impugnata sentenza, che si è limitata a ritenere “assorbente” la prova documentale offerta dalla R. in primo grado, non è rispettosa del su esposto principio.

In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo di ricorso; in accoglimento degli altri due, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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