Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 31/07/2018


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 20304 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

R.G.N. 15657/2015

DECRETO

Cron 203 Ce(
.

sul ricorso 15657-2015 proposto da:
PARMALAT S.P.A. IN A.S., PARMALAT FINANZIARIA S.P.A.

Rep .

IN A.S., PARMALAT FINANCE CORPORATION B.V. IN A.S., ud.
PARMALAT SOPARFI S.A. IN A.S., PARMALAT NETHERLANDS
B.V. IN A.S., PARMALAT CAPITAL NETHERLANDS B.V. IN
A.S., tutte in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, e per l’assuntore PARMALAT S.P.A., in
persona

del procuratore

speciale pro

tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA

n.31,

presso

lo

Data pubblicazione: 31/07/2018

studio

dell’avvocato

FRANCESCO ASTONE, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GABRIELE TRAVAGLIA, ANTONIO
BRIGUGLIO;
2018

53

ricorrenti

Nonché da:
J.P. MORGAN SECURITIES PLC (già JPMorgan Securities
Ltd.), e J.P. MORGAN EUROPE LIMITED, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

1

domiciliate in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI n.24, presso
lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO
SAVERIO SPOLIDORO, PASQUALE CARDELLICCHIO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

PARMALAT S.P.A. IN A.S., PARMALAT FINANZIARIA S.P.A.
IN A.S., PARMALAT FINANCE CORPORATION B.V. IN A.S.,
PARMALAT SOPARFI S.A. IN A.S., PARMALAT NETHERLANDS
B.V. ‘IN A.S., PARMALAT CAPITAL NETHERLANDS B.V. IN
A.S., tutte in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, e per l’assuntore PARMALAT S.P.A., in
persona del procuratore speciale pro tempore,
elettivamente domiciliate
NICOTERA

n.31,

presso

in ROMA, VIA GIOVANNI
lo

studio

dell’avvocato

FRANCESCO ASTONE, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GABRIELE TRAVAGLIA, ANTONIO
BRIGUGLIO;
– controricorrenti a2 ricorso incidentale

avverso la snntnnm n. /7OH dniin CORTE D’APPELLO

contro

di BOLOGNA, depositata il 17/03/2015;
PQM
Vedi Provvedimento Allegato

2

Decreto
R.G. 15657/2015
Il Presidente della Prima sezione civile

Oggetto: azione di
responsabilità; estinzione
del giudizio per rinuncia.

ritenuto che:
– con ricorso in data 17 giugno 2015 Parmalat s.p.a., c.f. 00167030345,
Parmalat Finanziaria s.p.a., Parmalat Finance Corporation B.V., Parmalat

tutte in amministrazione straordinaria, nonché Parmalat s.p.a., c.f.
0403970968, hanno impugnato per cassazione, nei confronti di J.P. Morgan
Securities PLC e di J.P. Morgan Europe Limited, la sentenza della Corte di
appello di Bologna n. 536/2015 in data 17 marzo 2015;
– le intimate hanno depositato controricorso e ricorso incidentale del 24
luglio 2015;
– con atto notificato il 4 dicembre 2015 le ricorrenti hanno dichiarato di
rinunciare al ricorso per cassazione e le controricorrenti e ricorrenti
incidentali, con atto notificato il 9 dicembre 2015, hanno dichiarato di
accettare detta rinuncia e di rinunciare, a loro volta, al ricorso incidentale,
rinuncia accettata dalle ricorrenti principali sopraindicate con atto notificato
alle controparti il 14 dicembre 2015;
– entrambe le parti hanno chiesto la compensazione integrale delle spese di
lite;
– gli atti di rinuncia e di accettazione sopra indicati sono stati depositati il 27
giugno 2018;
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
P.Q.M.

dichiara estinto il processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cas azione.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018
Il p side

Cron .
Rep.

Soparfi s.a., Parmalat Netherlands B.V., Parmalat Capital Netherlands B.V.,

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