Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 31/07/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 20304 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
R.G.N. 15657/2015
DECRETO
Cron 203 Ce(
.
sul ricorso 15657-2015 proposto da:
PARMALAT S.P.A. IN A.S., PARMALAT FINANZIARIA S.P.A.
Rep .
IN A.S., PARMALAT FINANCE CORPORATION B.V. IN A.S., ud.
PARMALAT SOPARFI S.A. IN A.S., PARMALAT NETHERLANDS
B.V. IN A.S., PARMALAT CAPITAL NETHERLANDS B.V. IN
A.S., tutte in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, e per l’assuntore PARMALAT S.P.A., in
persona
del procuratore
speciale pro
tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA
n.31,
presso
lo
Data pubblicazione: 31/07/2018
studio
dell’avvocato
FRANCESCO ASTONE, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GABRIELE TRAVAGLIA, ANTONIO
BRIGUGLIO;
2018
–
53
ricorrenti
–
Nonché da:
J.P. MORGAN SECURITIES PLC (già JPMorgan Securities
Ltd.), e J.P. MORGAN EUROPE LIMITED, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
1
domiciliate in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI n.24, presso
lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO
SAVERIO SPOLIDORO, PASQUALE CARDELLICCHIO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
PARMALAT S.P.A. IN A.S., PARMALAT FINANZIARIA S.P.A.
IN A.S., PARMALAT FINANCE CORPORATION B.V. IN A.S.,
PARMALAT SOPARFI S.A. IN A.S., PARMALAT NETHERLANDS
B.V. ‘IN A.S., PARMALAT CAPITAL NETHERLANDS B.V. IN
A.S., tutte in persona del Commissario Straordinario
pro tempore, e per l’assuntore PARMALAT S.P.A., in
persona del procuratore speciale pro tempore,
elettivamente domiciliate
NICOTERA
n.31,
presso
in ROMA, VIA GIOVANNI
lo
studio
dell’avvocato
FRANCESCO ASTONE, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GABRIELE TRAVAGLIA, ANTONIO
BRIGUGLIO;
– controricorrenti a2 ricorso incidentale
–
avverso la snntnnm n. /7OH dniin CORTE D’APPELLO
contro
di BOLOGNA, depositata il 17/03/2015;
PQM
Vedi Provvedimento Allegato
2
Decreto
R.G. 15657/2015
Il Presidente della Prima sezione civile
Oggetto: azione di
responsabilità; estinzione
del giudizio per rinuncia.
ritenuto che:
– con ricorso in data 17 giugno 2015 Parmalat s.p.a., c.f. 00167030345,
Parmalat Finanziaria s.p.a., Parmalat Finance Corporation B.V., Parmalat
tutte in amministrazione straordinaria, nonché Parmalat s.p.a., c.f.
0403970968, hanno impugnato per cassazione, nei confronti di J.P. Morgan
Securities PLC e di J.P. Morgan Europe Limited, la sentenza della Corte di
appello di Bologna n. 536/2015 in data 17 marzo 2015;
– le intimate hanno depositato controricorso e ricorso incidentale del 24
luglio 2015;
– con atto notificato il 4 dicembre 2015 le ricorrenti hanno dichiarato di
rinunciare al ricorso per cassazione e le controricorrenti e ricorrenti
incidentali, con atto notificato il 9 dicembre 2015, hanno dichiarato di
accettare detta rinuncia e di rinunciare, a loro volta, al ricorso incidentale,
rinuncia accettata dalle ricorrenti principali sopraindicate con atto notificato
alle controparti il 14 dicembre 2015;
– entrambe le parti hanno chiesto la compensazione integrale delle spese di
lite;
– gli atti di rinuncia e di accettazione sopra indicati sono stati depositati il 27
giugno 2018;
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cas azione.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2018
Il p side
Cron .
Rep.
Soparfi s.a., Parmalat Netherlands B.V., Parmalat Capital Netherlands B.V.,