Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20219-2017 proposto da:

B.G., B.F., G.L., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TOLMINO 43, presso lo studio dell’avvocato

FRANCO ONGARO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P.

DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato EVA UTZERI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2514/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F., G. e Galassi Livia r.a.a.c.m.i.a.d.m.p.l.c.d.s.d.C.d.d.R.c.a.s.p.r.l.p.d.T.c.l.q.i.q.d.e.d. G.G., erano state condannate a restituire a C.F. una somma di danaro (sia pur inferiore rispetto a quella oggetto di condanna in primo grado) per l’indebito arricchimento da lui vantato in relazione alla corresponsione di un importo al loro padre Ga., quale suo fiduciario per l’acquisto di una villetta in località (OMISSIS).

2. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di nullità della procura speciale del ricorrente sollevata dalla parte intimata.

1.1. Si osserva infatti che, anche se nel testo del mandato, apposto a margine del ricorso, manca un riferimento esplicito alla sentenza impugnata ed al giudizio di legittimità, deve essere applicato il principio – al quale questo collegio intende dare seguito – secondo cui “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (cfr. Cass. 1205/2015; Cass. 7417/2017).

2. Sui motivi di ricorso.

2.1. L’articolazione della vicenda impone una breve sintesi degli aspetti fattuali di essa al fine di inquadrare più agevolmente le questioni di diritto oggetto delle censure proposte.

2.3. C.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Ga.Ga., chiedendo che fosse condannato a corrispondergli la somma di Euro 200.000,00 per indebito arricchimento: assumeva che, legato da un rapporto affettivo con la figlia G.A., aveva deciso di comprare una “villetta” nel comune di (OMISSIS) per il prezzo di Lire 58.000.000, intestandola fiduciariamente al convenuto, in ragione della propria momentanea condizione economica di insolvenza; che, inoltre, aveva eseguito sull’immobile lavori di ristrutturazione, per un importo di Euro 101.000,00 circa; che la sua relazione sentimentale si era conclusa ed, oltre ad essere stato costretto a lasciare la casa di Roma nella quale conviveva con la G., il padre della stessa era rimasto nel possesso dell’immobile acquistato e ristrutturato con il danaro da lui corrisposto.

2.4. Chiedeva, pertanto, al convenuto la restituzione della somma complessivamente sborsata, visto che il bene, oltre ad essere stato a lui intestato, era rimasto a sua esclusiva disposizione e che ciò configurava un indebito arricchimento.

2.5. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda condannando il G. a corrispondere al Co. una somma comprensiva del costo delle opere di ristrutturazione effettuate a sue spese, dell’importo erogato al convenuto (e ritenuto come espressamente riconosciuto) e degli esborsi sostenuti per le opere murarie; la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto il quantum debeatur, detraendo l’importo corrispondente all’ultima voce menzionata.

3. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: assumono che la sentenza era viziata da “ultrapetizione” in quanto era stata oggetto di condanna in favore del Co. la somma di Lire 13.000.000 che sarebbe stata versata al momento dell’acquisto dell’immobile, mentre tale importo non era stato oggetto di domanda.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, a fronte della censura proposta, ha omesso di trascrivere nel corpo dell’atto le conclusioni alle quali bisognerebbe riferirsi o i passaggi della domanda dai quali desumere che i giudici di merito hanno riconosciuto somme non richieste.

3.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, al quale si intende dare seguito, secondo cui “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.” (cfr. ex multis Cass. 22880/2017; Cass. 7499/2019)

4. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per l’intrinseca connessione logica, le ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè il vizio di motivazione per difetto logico, con violazione degli art. 132 e 118 c.p.c..

4.1. Lamentano che:

a. non era stato valutato l’atto di acquisto nel quale si dava espressamente atto che il venditore riceveva dall’acquirente Ga. la somma di danaro, senza alcun cenno alla datio da parte di altri e tantomeno del Co.: contestano la valutazione delle prove ed assumono che era stato erroneamente ritenuto che fosse stata dimostrata sia la corresponsione di Euro 40.000,00 sia l’esecuzione di lavori per un pari ammontare;

b. la Corte territoriale aveva accolto la domanda non in base alle prove dedotte dal Co., ma fondandosi sulla omessa contestazione della circostanza che i lavori fossero stati da lui curati: assumono, al riguardo, che il Ga. aveva prodotto documenti erroneamente valutati e criticano le argomentazioni rese dalla Corte a sostegno del rigetto, riguardanti sia l’esame della deposizione di G.A., sia quella concernente gli estratti conto versati in atti.

4.2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

In primo luogo, infatti, le ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, nel valutare le prove, ha statuito che dall’esame della deposizione della teste G.A. doveva escludersi che la somma di Euro 40.000,00 fosse stata effettivamente corrisposta da suo padre al Co., ed ha ritenuto che risultasse altresì dimostrato che il valore delle opere svolte, descritte nella citazione e non contestate, corrispondesse all’importo che doveva ancora essere pagato.

Secondariamente, la censura – che, confusamente, prende le mosse dal valore probatorio dell’atto pubblico per la dimostrazione che il pagamento avvenne da parte dell’acquirente nei confronti del venditore, ma che non valuta che la domanda deduce ben altro, e cioè che il danaro necessario per l’acquisto era stato corrisposto al Ga. dal Co. – chiede una rivalutazione nel merito delle prove, criticando inammissibilmente la motivazione, senza neanche dedurne l’apparenza, e mascherando con ciò la richiesta di un “terzo grado di merito” non consentito (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

5. Con il quarto motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2042 c.c.: le ricorrenti assumono che l’azione di indebito arricchimento era ammessa solo in via residuale, e che nel caso di specie doveva essere domandata la restituzione delle somme dedotte.

5.1. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una censura che da una parte manca di autosufficienza, limitandosi a lamentare genericamente il fatto che la Corte d’Appello, “confermando in grandissima parte la sentenza del Tribunale, aveva anch’essa condiviso l’affermazione che la domanda di restituzione del Co. andava pure essa riconosciuta”; e dall’altra omette di considerare che la condanna alla restituzione della somma determinata configura la statuizione necessariamente conseguente all’accertamento dell’indebito arricchimento dedotto, con ciò non cogliendo, anche in tale passaggio, la ratio decidendi della pronuncia.

6. Con il quinto motivo, le ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in punto di liquidazione delle spese di lite.

Assumono che era stata mal individuata la soccombenza, in quanto a fronte della domanda – che aveva il valore di Euro 200.000,00 – era stata riconosciuta, in favore del ricorrente, soltanto la somma di Euro 40.000,00, di gran lunga inferiore al petitum: ciò contraddiceva il presupposto della decisione sulle spese riferita ad una statuizione di accoglimento della domanda.

6.1. Anche il motivo in esame è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In primo luogo, infatti, non è chiaro a quale decisione di accoglimento la censura si riferisca, se a quella di primo o di secondo grado, non essendo stato riportando il dispositivo criticato.

6.2. Ma, tanto premesso, la Corte ha correttamente applicato il principio della soccombenza, declinando la quantificazione con riferimento alla somma “attribuita” (cfr. D.M. n. 55 del 2014, art. 5): e, vale solo la pena di rilevare che, se la censura è riferita al parziale “accoglimento” dell’appello, rispetto ad essa manca anche l’interesse ad impugnare visto che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 92 c.p.c., comma 2, è stata disposta, in premessa, la compensazione parziale delle spese di lite.

6.3. Se, invece, la critica è riferita alla pronuncia di primo grado, essa deve ritenersi nuova, non essendo stato neanche riportato il corrispondente motivo proposto dinanzi alla Corte territoriale.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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