Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22741-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 748/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF-IVA-IRAP anno 2011, col quale l’Ufficio rettificava gli imponibili dichiarati da B.G. (esercente attività di commercio all’ingrosso di carni), ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il secondo motivo dell’appello principale dell’Ufficio, sull’indebita detrazione IVA per acquisti intracomunitari, per difetto di specificità.

La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente quanto alla omessa dichiarazione dei ricavi per fatture di accredito per contributi promozionali e quanto alla indebita detrazione dell’Iva per acquisti intracomunitari senza autorizzazione- confermando nel resto l’accertamento (quanto alla indebita detrazione dell’Iva per le fatture di accredito e per l’indebita deduzione di costi per costi di carburante). Contro la sentenza di primo grado ricorreva in appello l’Agenzia delle entrate e il contribuente con ricorso incidentale.

B.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio a fronte di un’impugnativa (in particolare, il secondo motivo di gravame) complessiva e generale, della sentenza di primo grado sull’indebita detrazione IVA per acquisti intracomunitari.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (cfr. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01); Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 20/12/2018; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 608 del 2020), ha affermato, a proposito della specificità dei motivi di appello, che nel processo tributario il dissenso della parte soccombente alla sentenza di primo grado può investire la decisione impugnata nella sua interezza, senza l’utilizzo di formule sacramentali e comunque, dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili le ragioni di censura, seppur per implicito, in termini inequivoci.

E’ stato altresì affermato che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 24641/2018; n. 32954 del 20/12/2018 cit.).

Ebbene nel caso di specie, la sentenza della CTR contrasta con i superiori principi, laddove ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l’appello dell’Ufficio. In particolare, la CTR ha rilevato che il gravame “così per come formulato, non contiene alcuna contestazione nè generica, nè specifica” alla sentenza della CTP (che aveva accolto, invece, la relativa censura del contribuente, riconoscendo il conseguente diritto alla detraibilità).

L’impugnativa invece, e in particolare il secondo motivo di appello (per come riprodotto a pag. 4/6 del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), riguardava specificatamente contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – la quaestio iuris sull’indetraibilità dell’IVA per acquisti intracomunitari.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 25 settembre 2020

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